Pablo Di Lorenzo

SENTENZA 04 luglio 2011, n.206 4 parte


    Secondo il rimettente, la  disciplina  censurata  sarebbe  lesivadell'art.  3  Cost.  anche  sotto  il  profilo  della  disparita'  ditrattamento di situazioni identiche, tra chi abbia commesso un  certoreato e possa chiedere la definizione anticipata del  procedimento  echi si veda preclusa la richiesta perche' la  relativa  contestazionee' intervenuta solo nel corso del dibattimento. Inoltre, aggiunge  ilgiudice a quo, nel caso di specie non e' ravvisabile  alcuna  inerzianella condotta processuale dell'imputato, che aveva gia'  optato  peruna  definizione  anticipata  del  processo,  sicche'  sussiste   unadisparita' di trattamento tra imputati per i quali non sia aperto  ildibattimento e imputati che chiedano la  definizione  anticipata  delprocesso per il reato risultante dalla  modifica  dell'imputazione  anorma dell'art. 516 cod. proc. pen., nel caso di  richiesta  avanzatanell'udienza di comparizione per il reato originariamente  contestatonell'atto di citazione a giudizio e non accolta.     Le norme censurate risulterebbero altresi'  lesive  dell'art.  24Cost., non essendo assicurato l'esercizio del  diritto  di  difesa  afronte della modifica dell'imputazione, in quanto «la  determinazioneunilaterale dell'organo dell'accusa, il quale, pur a  conoscenza  delfatto diverso, omette  la  contestazione  nell'atto  di  citazione  agiudizio,  priva  l'imputato   di   una   delle   possibili   opzioniprocessuali».  Nel  caso  di  specie,   sottolinea   il   rimettente,precludendo  all'imputato  di  «ridelineare  la   propria   strategiadifensiva in seguito alla modificazione dell'imputazione»,  le  normecensurate finiscono per far ricadere sull'imputato stesso gli effettidell'errore   commesso   dal   pubblico   ministero.   La    modificadell'imputazione non  determinata  da  un'evenienza  fisiologica  delprocedimento  (ossia  dall'istruttoria  dibattimentale,  sicche'   ilrelativo rischio rientrerebbe nei calcoli dell'imputato), ma  da  unapatologia processuale (ossia  da  un  errore  o  da  una  scelta  delpubblico ministero)  «non  puo'  risolversi  in  un  pregiudizio  perl'imputato di essa non  responsabile,  il  quale  ha  il  diritto  diprediligere  la  propria  strategia  difensiva,  previa   valutazioneinformata e consapevole», tanto piu' che la presunzione di  legalita'dell'operato del pubblico ministero e  il  principio  di  completezzadelle indagini preliminari comportano un legittimo affidamento  sullescelte compiute da tale organo.     Risulterebbe infine violato, secondo il rimettente, il  principiodel giusto processo, che implica «la lealta' processuale delle parti,dal momento che la normativa di cui  si  denuncia  la  censurabilita'pone le parti su un piano di assoluta disparita', rispetto al dettatodi cui all'art. 111 della Costituzione».