Considerato in diritto 1. − Il Giudice di pace di Agrigento ha sollevato, in riferimentoagli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita'costituzionale del «combinato disposto» dell'art. 516 del codice diprocedura penale e dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice dipace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),nella parte in cui non prevedono «che, in caso di modifica del capodi imputazione nel corso del dibattimento, anche quando la nuovacontestazione concerna un fatto che gia' risultava dagli atti diindagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quandol'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto ladefinizione anticipata del procedimento in ordine alle originarieimputazioni, l'imputato possa usufruire di quello che puo' essereconsiderato un vero e proprio rito alternativo, in quanto l'art. 35del decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente l'ammissione alrito alternativo oltre l'udienza di comparizione». Secondo il rimettente, le norme censurate sarebbero lesivedell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza, in quanto,consentendo all'imputato di procedere alla riparazione del dannocagionato dal reato ai fini della sua estinzione solo quando il fattosia contestato fin dall'emissione dell'atto di citazione,condizionerebbero la definizione anticipata del procedimento a unavalutazione discrezionale e insindacabile del pubblico ministero oanche alla sola scrupolosita' delle sue determinazioni riguardoall'esercizio dell'azione penale. L'art. 3 Cost. sarebbe altresi' violato sotto il profilo delladisparita' di trattamento di situazioni identiche, con riferimentoall'imputato che puo' chiedere la definizione anticipata delprocedimento per un certo reato, rispetto a quello al quale la stessarichiesta e' preclusa perche' la contestazione del medesimo reato e'avvenuta solo nel dibattimento; analoga violazione sussisterebbe inrelazione all'imputato per il quale non sia stato aperto ildibattimento rispetto all'imputato che chieda la definizioneanticipata del processo per il reato risultante dalla modificadell'imputazione a norma dell'art. 516 cod. proc. pen., qualora talerichiesta sia stata rigettata nel corso dell'udienza di comparizioneper il reato oggetto dell'originaria imputazione. Le norme censurate sarebbero, inoltre, in contrasto con l'art. 24Cost., in quanto, in forza di esse, «la determinazione unilateraledell'organo di accusa, il quale, pur a conoscenza del fatto diverso,omette la contestazione nell'atto di citazione a giudizio», prival'imputato di «una delle possibili opzioni processuali».Sussisterebbe infine la violazione dell'art. 111 Cost., in quanto, incontrasto con «la lealta' processuale» prescritta dal principio delgiusto processo, le norme censurate porrebbero «le parti su un pianodi assoluta disparita'». 2. − La questione e' per piu' ragioni inammissibile. 3. - Il giudice rimettente muove dall'idea che l'istitutointrodotto dall'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 sia assimilabileai procedimenti speciali previsti dal codice di procedura penale esia qualificabile come «un vero e proprio rito alternativo».
SENTENZA 04 luglio 2011, n.206 5 parte
Considerato in diritto 1. − Il Giudice di pace di Agrigento ha sollevato, in riferimentoagli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita'costituzionale del «combinato disposto» dell'art. 516 del codice diprocedura penale e dell'art. 35 del decreto legislativo 28 agosto2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice dipace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),nella parte in cui non prevedono «che, in caso di modifica del capodi imputazione nel corso del dibattimento, anche quando la nuovacontestazione concerna un fatto che gia' risultava dagli atti diindagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quandol'imputato abbia tempestivamente e ritualmente proposto ladefinizione anticipata del procedimento in ordine alle originarieimputazioni, l'imputato possa usufruire di quello che puo' essereconsiderato un vero e proprio rito alternativo, in quanto l'art. 35del decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente l'ammissione alrito alternativo oltre l'udienza di comparizione». Secondo il rimettente, le norme censurate sarebbero lesivedell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza, in quanto,consentendo all'imputato di procedere alla riparazione del dannocagionato dal reato ai fini della sua estinzione solo quando il fattosia contestato fin dall'emissione dell'atto di citazione,condizionerebbero la definizione anticipata del procedimento a unavalutazione discrezionale e insindacabile del pubblico ministero oanche alla sola scrupolosita' delle sue determinazioni riguardoall'esercizio dell'azione penale. L'art. 3 Cost. sarebbe altresi' violato sotto il profilo delladisparita' di trattamento di situazioni identiche, con riferimentoall'imputato che puo' chiedere la definizione anticipata delprocedimento per un certo reato, rispetto a quello al quale la stessarichiesta e' preclusa perche' la contestazione del medesimo reato e'avvenuta solo nel dibattimento; analoga violazione sussisterebbe inrelazione all'imputato per il quale non sia stato aperto ildibattimento rispetto all'imputato che chieda la definizioneanticipata del processo per il reato risultante dalla modificadell'imputazione a norma dell'art. 516 cod. proc. pen., qualora talerichiesta sia stata rigettata nel corso dell'udienza di comparizioneper il reato oggetto dell'originaria imputazione. Le norme censurate sarebbero, inoltre, in contrasto con l'art. 24Cost., in quanto, in forza di esse, «la determinazione unilateraledell'organo di accusa, il quale, pur a conoscenza del fatto diverso,omette la contestazione nell'atto di citazione a giudizio», prival'imputato di «una delle possibili opzioni processuali».Sussisterebbe infine la violazione dell'art. 111 Cost., in quanto, incontrasto con «la lealta' processuale» prescritta dal principio delgiusto processo, le norme censurate porrebbero «le parti su un pianodi assoluta disparita'». 2. − La questione e' per piu' ragioni inammissibile. 3. - Il giudice rimettente muove dall'idea che l'istitutointrodotto dall'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 sia assimilabileai procedimenti speciali previsti dal codice di procedura penale esia qualificabile come «un vero e proprio rito alternativo».