Pablo Di Lorenzo

SENTENZA 04 luglio 2011, n.206 5 parte


Considerato in diritto      1. − Il Giudice di pace di Agrigento ha sollevato, in riferimentoagli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di  legittimita'costituzionale del «combinato disposto» dell'art. 516 del  codice  diprocedura penale e dell'art. 35 del  decreto  legislativo  28  agosto2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza  penale  del  giudice  dipace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),nella parte in cui non prevedono «che, in caso di modifica  del  capodi imputazione nel corso del  dibattimento,  anche  quando  la  nuovacontestazione concerna un fatto che  gia'  risultava  dagli  atti  diindagine al momento dell'esercizio dell'azione penale  ovvero  quandol'imputato  abbia   tempestivamente   e   ritualmente   proposto   ladefinizione anticipata del procedimento  in  ordine  alle  originarieimputazioni, l'imputato possa usufruire di  quello  che  puo'  essereconsiderato un vero e proprio rito alternativo, in quanto  l'art.  35del decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente l'ammissione  alrito alternativo oltre l'udienza di comparizione».     Secondo  il  rimettente,  le  norme  censurate  sarebbero  lesivedell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza, in quanto,consentendo all'imputato di  procedere  alla  riparazione  del  dannocagionato dal reato ai fini della sua estinzione solo quando il fattosia   contestato   fin   dall'emissione   dell'atto   di   citazione,condizionerebbero la definizione anticipata del  procedimento  a  unavalutazione discrezionale e insindacabile del  pubblico  ministero  oanche alla  sola  scrupolosita'  delle  sue  determinazioni  riguardoall'esercizio dell'azione penale.     L'art. 3 Cost. sarebbe altresi' violato sotto  il  profilo  delladisparita' di trattamento di situazioni  identiche,  con  riferimentoall'imputato  che  puo'  chiedere  la  definizione   anticipata   delprocedimento per un certo reato, rispetto a quello al quale la stessarichiesta e' preclusa perche' la contestazione del medesimo reato  e'avvenuta solo nel dibattimento; analoga violazione  sussisterebbe  inrelazione  all'imputato  per  il  quale  non  sia  stato  aperto   ildibattimento  rispetto  all'imputato  che   chieda   la   definizioneanticipata del  processo  per  il  reato  risultante  dalla  modificadell'imputazione a norma dell'art. 516 cod. proc. pen., qualora  talerichiesta sia stata rigettata nel corso dell'udienza di  comparizioneper il reato oggetto dell'originaria imputazione.     Le norme censurate sarebbero, inoltre, in contrasto con l'art. 24Cost., in quanto, in forza di esse,  «la  determinazione  unilateraledell'organo di accusa, il quale, pur a conoscenza del fatto  diverso,omette la contestazione nell'atto di  citazione  a  giudizio»,  prival'imputato   di   «una   delle   possibili   opzioni    processuali».Sussisterebbe infine la violazione dell'art. 111 Cost., in quanto, incontrasto con «la lealta' processuale» prescritta dal  principio  delgiusto processo, le norme censurate porrebbero «le parti su un  pianodi assoluta disparita'».     2. − La questione e' per piu' ragioni inammissibile.     3.  -  Il  giudice  rimettente  muove  dall'idea  che  l'istitutointrodotto dall'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 sia  assimilabileai procedimenti speciali previsti dal codice di  procedura  penale  esia qualificabile come «un vero e proprio rito alternativo».