In realta', i procedimenti speciali previsti dal codice diprocedura penale, e in particolare l'applicazione della pena surichiesta delle parti, si distinguono dalla definizione delprocedimento disciplinata dall'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000;quest'ultima, infatti, non e' un rito alternativo, attivabile con unarichiesta dell'imputato (che nel caso di modificazionedell'imputazione potrebbe avvenire anche nel corso del dibattimento),ma una fattispecie estintiva complessa, basata su una condottariparatoria, antecedente, di regola, all'udienza di comparizione (ameno che l'imputato dimostri di non averla potuta tenere inprecedenza) e giudicata idonea a soddisfare le esigenze diriprovazione del reato e quelle di prevenzione. Anche a queste esigenze si ricollega lo "sbarramento"procedimentale rappresentato dall'udienza di comparizione, cherisponde non solo alla logica deflattiva, che pure caratterizza ladisciplina dettata dall'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000, maaltresi' alla necessita' di assicurare, per riprendere un'espressioneutilizzata dalla giurisprudenza di legittimita' (Cass. pen., Sez. V,n. 41297 del 26 settembre 2008), la «spontaneita'» della condottadell'imputato. E' in questa prospettiva, del resto, che la Corte dicassazione ha letto l'analogo "sbarramento" previsto dall'art. 62,numero 6), cod. pen. (che prevede, come circostanza attenuante, lariparazione del danno prima del giudizio), ritenendo che lo stessonon dia luogo ad una «irragionevole compressione del diritto didifesa», ma si ponga «in sintonia con la ratio dell'attenuante, chee' di dare rilevanza solo a comportamenti che, precedendo glisviluppi del giudizio e i condizionamenti derivanti dalle connesse,contingenti esigenze difensive, possano considerarsi sintomatici diravvedimento» (Cass. pen., Sez. I, n. 3340 del 13 gennaio 1995). D'altra parte, il perfezionamento delle condotte riparatorie nondipende normalmente dal contenuto dell'imputazione, come e'dimostrato dal rilievo che esse ben possono essere realizzate ancheprima dell'esercizio dell'azione penale, benche' talvolta unadipendenza ci possa essere, come nel caso in cui l'insufficientedeterminazione del danno da risarcire sia stata determinata dalladescrizione del fatto contenuta nell'originaria imputazione, diversada quella emergente in seguito alle nuove contestazioni.
SENTENZA 04 luglio 2011, n.206 6 parte
In realta', i procedimenti speciali previsti dal codice diprocedura penale, e in particolare l'applicazione della pena surichiesta delle parti, si distinguono dalla definizione delprocedimento disciplinata dall'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000;quest'ultima, infatti, non e' un rito alternativo, attivabile con unarichiesta dell'imputato (che nel caso di modificazionedell'imputazione potrebbe avvenire anche nel corso del dibattimento),ma una fattispecie estintiva complessa, basata su una condottariparatoria, antecedente, di regola, all'udienza di comparizione (ameno che l'imputato dimostri di non averla potuta tenere inprecedenza) e giudicata idonea a soddisfare le esigenze diriprovazione del reato e quelle di prevenzione. Anche a queste esigenze si ricollega lo "sbarramento"procedimentale rappresentato dall'udienza di comparizione, cherisponde non solo alla logica deflattiva, che pure caratterizza ladisciplina dettata dall'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000, maaltresi' alla necessita' di assicurare, per riprendere un'espressioneutilizzata dalla giurisprudenza di legittimita' (Cass. pen., Sez. V,n. 41297 del 26 settembre 2008), la «spontaneita'» della condottadell'imputato. E' in questa prospettiva, del resto, che la Corte dicassazione ha letto l'analogo "sbarramento" previsto dall'art. 62,numero 6), cod. pen. (che prevede, come circostanza attenuante, lariparazione del danno prima del giudizio), ritenendo che lo stessonon dia luogo ad una «irragionevole compressione del diritto didifesa», ma si ponga «in sintonia con la ratio dell'attenuante, chee' di dare rilevanza solo a comportamenti che, precedendo glisviluppi del giudizio e i condizionamenti derivanti dalle connesse,contingenti esigenze difensive, possano considerarsi sintomatici diravvedimento» (Cass. pen., Sez. I, n. 3340 del 13 gennaio 1995). D'altra parte, il perfezionamento delle condotte riparatorie nondipende normalmente dal contenuto dell'imputazione, come e'dimostrato dal rilievo che esse ben possono essere realizzate ancheprima dell'esercizio dell'azione penale, benche' talvolta unadipendenza ci possa essere, come nel caso in cui l'insufficientedeterminazione del danno da risarcire sia stata determinata dalladescrizione del fatto contenuta nell'originaria imputazione, diversada quella emergente in seguito alle nuove contestazioni.