Pablo Di Lorenzo

SENTENZA 04 luglio 2011, n.206 6 parte


In realta',  i  procedimenti  speciali  previsti  dal  codice  diprocedura penale, e  in  particolare  l'applicazione  della  pena  surichiesta  delle  parti,  si  distinguono   dalla   definizione   delprocedimento disciplinata dall'art. 35 del d. lgs. n. 274  del  2000;quest'ultima, infatti, non e' un rito alternativo, attivabile con unarichiesta   dell'imputato   (che   nel    caso    di    modificazionedell'imputazione potrebbe avvenire anche nel corso del dibattimento),ma una  fattispecie  estintiva  complessa,  basata  su  una  condottariparatoria, antecedente, di regola, all'udienza di  comparizione  (ameno  che  l'imputato  dimostri  di  non  averla  potuta  tenere   inprecedenza)  e  giudicata  idonea  a  soddisfare   le   esigenze   diriprovazione del reato e quelle di prevenzione.     Anche  a  queste   esigenze   si   ricollega   lo   "sbarramento"procedimentale  rappresentato  dall'udienza  di   comparizione,   cherisponde non solo alla logica deflattiva, che  pure  caratterizza  ladisciplina dettata dall'art. 35 del d.  lgs.  n.  274  del  2000,  maaltresi' alla necessita' di assicurare, per riprendere un'espressioneutilizzata dalla giurisprudenza di legittimita' (Cass. pen., Sez.  V,n. 41297 del 26 settembre 2008),  la  «spontaneita'»  della  condottadell'imputato. E' in questa prospettiva, del resto, che la  Corte  dicassazione ha letto l'analogo "sbarramento"  previsto  dall'art.  62,numero 6), cod. pen. (che prevede, come  circostanza  attenuante,  lariparazione del danno prima del giudizio), ritenendo  che  lo  stessonon dia luogo ad  una  «irragionevole  compressione  del  diritto  didifesa», ma si ponga «in sintonia con la ratio  dell'attenuante,  chee' di  dare  rilevanza  solo  a  comportamenti  che,  precedendo  glisviluppi del giudizio e i condizionamenti derivanti  dalle  connesse,contingenti esigenze difensive, possano considerarsi  sintomatici  diravvedimento» (Cass. pen., Sez. I, n. 3340 del 13 gennaio 1995).     D'altra parte, il perfezionamento delle condotte riparatorie  nondipende  normalmente  dal   contenuto   dell'imputazione,   come   e'dimostrato dal rilievo che esse ben possono essere  realizzate  ancheprima  dell'esercizio  dell'azione  penale,  benche'   talvolta   unadipendenza ci possa essere, come  nel  caso  in  cui  l'insufficientedeterminazione del danno da risarcire  sia  stata  determinata  dalladescrizione del fatto contenuta nell'originaria imputazione,  diversada quella emergente in seguito alle nuove contestazioni.