Pablo Di Lorenzo

L’ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO E LE SUE PATOLOGIE


Sommario 1. Premessa ed impostazione costituzionale e giurisprudenziali di legittimità. 2. Il ruolo del Pubblico Ministero. 3. Il registro delle notizie di reato. 4. La Sent. Cass. pen., ss.uu., n. 40538/2009. 1. Premessa ed impostazioni costituzionali e giurisprudenziali di legittimità L’annosa questione in trattazione, attiene alle conseguenze derivanti dalla mancata o ritardata iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., rubricata “registro delle notizie di reato” ed è strettamente collegata al riconoscimento o meno del potere del giudice di sindacare la tempestività della iscrizione da parte del Pubblici Ministeri. Temendo possibili abusi o arbitrii da parte dei Pubblici Ministeri, nel corso degli anni, diverse Autorità Giudiziarie hanno sollevato l’illegittimità costituzionale della disciplina dei termini delle indagini “ove questa non prevede la possibilità di far retroagire la decorrenza degli stessi nei casi di indebito ritardo o di omissione nella iscrizione ex art. 335 c.p.p.“. La Corte Costituzionale ha, però, sempre reputato inammissibili le questioni per “ambiguità del petitum” (cfr. Ordinanza n. 306/2005 e n. 400/2006). Gli approdi, poi, della giurisprudenza di legittimità sono di due tipi: a) un primo indirizzo di gran lunga prevalente, afferma che “l’omessa annotazione della notitia criminis nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p. (…) non determina l’inutilizzabilità degli atti di indagini compiuti sino al momento dell’effettiva iscrizione, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall’art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l’inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l’indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie, e non dalla presunta data nella quale il Pubblico Ministero avrebbe dovuto iscrivere. L’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti e non meri sospetti, rientra nell’esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all’an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del Pubblico Ministero negligente”(cfr. Cass. pen., ss.uu., Sent. n. 16/2000, Tammaro). E inoltre, “l’enunciato dell’art. 335 c.p.p. evoca l’incombente della iscrizione nel registro in termini di rigorosa doverosità, nel senso di riconnettere in capo al Pubblico Ministero uno specifico obbligo giuridico, che deve essere adempiuto senza soluzione di continuità e senza alcuna sfera di discrezionalità” (Sent. n. 40583/2009, Lattanzi e Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 2261/2009, Martino); b) un secondo orientamento, di gran lunga minoritario, afferma che “la tardiva iscrizione del nome dell’indagato nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. non determina alcuna invalidità delle indagini preliminari ma consente, tuttavia, al giudice di rideterminarne il termine iniziale, in riferimento al momento in cui si sarebbe dovuta iscrivere la notizia di reato; ne deriva che la tardiva iscrizione può incidere sulla utilizzabilità delle indagini finali ma non sulla utilizzabilità di quelle svolte prima della iscrizione (…)“ (Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 1410/2006, Boscarato). 2. Il ruolo del Pubblico Ministero L’obbligo imposto al Pubblico Ministero di iscrivere la notitia criminis nell’apposito registro, previsto dall’art. 335 c.p.p., risponde all’esigenza di garantire il rispetto dei termini di durata delle Indagini Preliminari e presuppone che a carico di una persona nota emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti, e non di meri sospetti. Nel caso di trasmissione degli atti del procedimento, per competenza territoriale, da un ufficio del Pubblico Ministero ad altro ufficio del Pubblico Ministero, il dies a quo della durata delle Indagini Preliminari deve individuarsi nella data in cui il nome dell’indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato del pubblico ministero ritenutosi successivamente competente (Sent. Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 45725/2005). Inoltre, l’obbligo del Pubblico Ministero di procedere “immediatamente” alle iscrizioni previste nell’art. 335, comma 1 c.p.p. non implica la rigidità di un termine computabile ad ore o a giorni e può ritenersi regolarmente adempiuto pur quando l’iscrizione sia avvenuta, per certe plausibili ragioni, a distanza di qualche giorno rispetto alla data di acquisizione della notitia stessa. Infatti, il Pubblico Ministero non può non fruire di un certo ambito temporale per l’esame, la valutazione e l’individuazione del nome del soggetto da iscrivere nel registro degli indagati. In sintesi, il compito della “iscrizione” è soggettivamente demandato al Pubblico Ministero, cui pertanto viene conferito il relativo munus, senza che il disposto normativo consenta di intravedere altre figure legittimate a surrogare il “ritardato” esercizio di tale potere-dovere; in dettaglio, la circostanza, che il Pubblico Ministero sia chiamato ad iscrivere “immediatamente” la notitia criminis ed il nominativo dell’indagato evoca un’incombenza doverosamnete rigorosa, nel senso di riconnettere in capo all’organo titolare dell’azione penale uno specifico ed indilazionabile obbligo giuridico, ricordando che lo stesso si trova al di fuori di qualsiasi possibilità di scelta, non solo in relazione all’an, ma anche rispetto al quid e al quando. 3. Il registro delle notizie di reato Sul registro delle notizie di reato devono essere indicati il tipo di notizia di reato, la sua provenienza, il titolo del reato (e le eventuali successive modificazioni), le generalità del suo autore ed il nome della persona offesa. In sintesi, presso ogni ufficio di Procura esiste un registro delle notizie di reato, cartaceo ed informatico, nel quale vengono iscritte, secondo un preciso ordine cronologico, le notizie di reato non appena le stesse vengono comunicate. Ovviamente, nel registro devono essere specificamente annotati: a) il numero di iscrizione del procedimento; b) la fonte della notizia di reato; c) il titolo di reato con luogo e data di commissione; d) le generalità della persona indagata e della persona offesa. In riferimento al punto d), la Sent. Cass. Pen., Sez. I, n. 4795/1996 ha sancito che “l’iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona alla quale questo è attribuito, per gli effetti che ne derivano ai fini del computo del termine di durata delle indagini e della utilizzabilità degli atti compiuti, postula la completa identificazione della stessa, non essendo sufficiente al riguardo la semplice indicazione del nome e del cognome. Ciò si ricava, tra l’altro, dall’art. 417, comma 1, lett. A), c.p.p., che, tra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, indica le “generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo”. Per completezza espositiva, occorre ricordare che l’art. 335 c.p.p. si coordina con l’art. 109 disp. att. c.p.p., che stabilisce l’annotazione eseguita ad opera della segreteria del Pubblico Ministero, sugli atti, delle notizia di reato, della data e dell’ora in cui sono pervenuti e li sottopone immediatamente al Pubblico Ministero per l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato. Del registro delle notizie di reato esistono cinque modelli: 1) il modello 21 delle notizie di reato a carico di persone note, dove vengono iscritte le notizie di reato per le quali fin dall’origine risulti individuato il nome del presunto autore o per le quali un possibile autore venga individuato dopo l’iscrizione nel registro delle notizie contro ignoti; 2) il modello 21-bis per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace che viene tenuto dalla procura della repubblica presso il tribunale; 3) il modello 44, ossia il registro delle notizie di reato a carico di persone ignote o, comunque, le notizie per le quali il Pubblico Ministero, nel momento in cui ordina l’iscrizione, non è in grado di individuare la persona alla quale debba essere addebitato il reato, ovvero di formulare un addebito nei confronti di un soggetto ben preciso; 4) il modello 45 degli atti non costituenti notizia di reato, nel quale raccogliere, appunto, quegli atti che riposano ancora nel “limbo” della non sicura definibilità, ma che postulano una fase di accertamenti “preliminari” (cd. pseudo-notizie di reato, quali, ad es. gli esposti), tuttavia, qualora si evidenzi la notizia di reato, il Pubblico Ministero dovrà procedere a nuova iscrizione in uno degli altri due registri, a seconda che l’indagato sia noto o ignoto; 5) il modello 46 delle notizie anonime (previsto dagli artt. 108 disp. att. c.p.p. e 5 d.m. n. 334/1989) delle quali, come stabilisce l’art. 333, comma 3, c.p.p., non può essere fatto alcun uso nel procedimento penale, salvo alcune eccezioni e in particolare, l’art. 240 c.p.p. permette che le notizie anonime siano utilizzate se costituiscono corpo del reato o provengono comunque dall’imputato. Per completezza, il registro delle notizie anonime è suddiviso per anni, ed in esso vengono iscritti la data in cui il documento è pervenuto ed il relativo oggetto, inoltre, il registro ed i documenti vengono custoditi presso la Procura della Repubblica con modalità tali da assicurarne la più completa ed assoluta riservatezza per cinque anni, per poi essere distrutti con uno specifico provvedimento adottato con cadenza annuale dal Procuratore della Repubblica.