Pablo Di Lorenzo

GRATUITO PATROCINIO E RECUPERO DELLE SPESE NEL PROCESSI


Gratuito patrocinio e recupero delle spese nel processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta e nei processi esecutivi mobiliari e immobiliari (ex articolo 135 Testo Unico spese di Giustizia) In materia di patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) l’articolo 135 DPR 30 maggio 2002 n 115 ( testo Unico spese di giustizia) detta le regole , in particolari procedimenti, in cui mancando uno specifico provvedimento di condanna1, risulterebbe difficile applicare le norme generali sul recupero delle spese prenotate e/o anticipate. Il primo comma del richiamato articolo dispone, per le ipotesi relative al recupero delle spese nei processi di assenza o di morte presunta, che le stesse siano “ recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 50 , commi 2 e 3 , del codice civile2 e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell’ammissione” Il secondo comma del richiamato articolo 135 dispone che “ le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell’assegnazione o sulle rendite riscosse dall’amministratore giudiziario” L’uso del temine “ hanno diritto di prelazione” in luogo dell’ordinario “ le spese si recuperano nei confronti di..” ha fatto sorgere dubbi sulle modalità di recupero delle spese nei procedimenti di esecuzione mobiliare e immobiliare in cui parte è ammessa al gratuito patrocinio Il dubbio è relativo al fatto se queste spese vadano recuperate secondo le modalità previste dal testo unico ( foglio notizie3, iscrizione nel registro modello 3/SG, trasmissione al concessionario) o vadano recuperate , nell’interesse dell’Erario, nei confronti del debitore o del terzo pignorato (nelle ipotesi di pignoramento presso terzi ) come regolarmente fanno i creditori procedenti privati per le assegnazioni a loro favore. La problematica in questione trova soluzione: sia in relazione al fatto che dalla sua entrata in vigore il testo unico spese di giustizia ” disciplina la riscossione delle spese processuali la riscossione delle spese di mantenimento in istituto, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, che è comune a quella delle spese processuali”4 sia in relazione al fatto che con l’entrata in vigore dell’articolo 223 legge 133/208 5 è stata eliminata la fase della redazione dell’invito al pagamento dell’ufficio giudiziario per come prevista dall’articolo 212 T.U. spese di giustizia. Tra gli aspetti più importanti della legge 133/2008 ricordiamo la soppressione delle funzioni di cassa degli uffici finanziari che venivano definitivamente attribuite ai concessionari.6 sia al fatto che, già a far data del 1 gennaio 1998, la competenza alla riscossione sia bonaria che coattiva dei crediti erariali non spettavano più direttamente agli uffici giudiziari ma al concessionario del servizio riscossione ( ex art. 7 D.Lgvo 327/97).7 Quindi nelle ipotesi in oggetto il recupero avvera nelle modalità ordinarie per come stabilite e regolamentate dal testo unico spese di giustizia, e nello specifico: La cancelleria dell’esecuzione civile procederà alla regolare annotazione sul foglio notizie 8 delle spese anticipate e/o prenotate a debito e, chiuso regolarmente, lo stesso unitamente a copia del provvedimento del magistrato, sarà trasmesso all’ufficio recupero crediti9. Sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell’assegnazione, previo il provvedimento da parte del magistrato ai sensi dell’articoli 133 e 135 Testo unico spese di giustizia , chi procede alla vendita ( Istituto Vendite Giudiziarie, ufficiale giudiziario, notaio delegato o altro professionista delegato ecc ) verserà l’importo corrispondente alle spese anticipate e/o prenotate a debito per tramite modello F23, in caso di insufficienza della somma ricavata la differenza sarà richiesta, dalla cancelleria, al debitore per tramite il concessionario