Pablo Di Lorenzo

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SENTENZA 04 luglio 2011, n.206 5 parte

Post n°228 pubblicato il 16 Agosto 2011 da torerodgl5
 

Considerato in diritto

 

    1. − Il Giudice di pace di Agrigento ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di  legittimita'

costituzionale del «combinato disposto» dell'art. 516 del  codice  di

procedura penale e dell'art. 35 del  decreto  legislativo  28  agosto

2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza  penale  del  giudice  di

pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),

nella parte in cui non prevedono «che, in caso di modifica  del  capo

di imputazione nel corso del  dibattimento,  anche  quando  la  nuova

contestazione concerna un fatto che  gia'  risultava  dagli  atti  di

indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale  ovvero  quando

l'imputato  abbia   tempestivamente   e   ritualmente   proposto   la

definizione anticipata del procedimento  in  ordine  alle  originarie

imputazioni, l'imputato possa usufruire di  quello  che  puo'  essere

considerato un vero e proprio rito alternativo, in quanto  l'art.  35

del decreto legislativo n. 274 del 2000 non consente l'ammissione  al

rito alternativo oltre l'udienza di comparizione».

    Secondo  il  rimettente,  le  norme  censurate  sarebbero  lesive

dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza, in quanto,

consentendo all'imputato di  procedere  alla  riparazione  del  danno

cagionato dal reato ai fini della sua estinzione solo quando il fatto

sia   contestato   fin   dall'emissione   dell'atto   di   citazione,

condizionerebbero la definizione anticipata del  procedimento  a  una

valutazione discrezionale e insindacabile del  pubblico  ministero  o

anche alla  sola  scrupolosita'  delle  sue  determinazioni  riguardo

all'esercizio dell'azione penale.

    L'art. 3 Cost. sarebbe altresi' violato sotto  il  profilo  della

disparita' di trattamento di situazioni  identiche,  con  riferimento

all'imputato  che  puo'  chiedere  la  definizione   anticipata   del

procedimento per un certo reato, rispetto a quello al quale la stessa

richiesta e' preclusa perche' la contestazione del medesimo reato  e'

avvenuta solo nel dibattimento; analoga violazione  sussisterebbe  in

relazione  all'imputato  per  il  quale  non  sia  stato  aperto   il

dibattimento  rispetto  all'imputato  che   chieda   la   definizione

anticipata del  processo  per  il  reato  risultante  dalla  modifica

dell'imputazione a norma dell'art. 516 cod. proc. pen., qualora  tale

richiesta sia stata rigettata nel corso dell'udienza di  comparizione

per il reato oggetto dell'originaria imputazione.

    Le norme censurate sarebbero, inoltre, in contrasto con l'art. 24

Cost., in quanto, in forza di esse,  «la  determinazione  unilaterale

dell'organo di accusa, il quale, pur a conoscenza del fatto  diverso,

omette la contestazione nell'atto di  citazione  a  giudizio»,  priva

l'imputato   di   «una   delle   possibili   opzioni    processuali».

Sussisterebbe infine la violazione dell'art. 111 Cost., in quanto, in

contrasto con «la lealta' processuale» prescritta dal  principio  del

giusto processo, le norme censurate porrebbero «le parti su un  piano

di assoluta disparita'».

    2. − La questione e' per piu' ragioni inammissibile.

    3.  -  Il  giudice  rimettente  muove  dall'idea  che  l'istituto

introdotto dall'art. 35 del d. lgs. n. 274 del 2000 sia  assimilabile

ai procedimenti speciali previsti dal codice di  procedura  penale  e

sia qualificabile come «un vero e proprio rito alternativo».

   

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- sostenitore del partito : ITALIA DEI VALORI
- laureando in giurisprudenza presso l' Università di Salerno
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Sono molto determinato sulle cose che faccio.. Cerco sempre di trovare una logica nei ragionamenti,nei problemi della vita. Voglio pensare in positivo, non posso perdermi nella mentalità OTTUSA di chi non vuole cambiare in meglio le cose.
Ho sempre combattuto per qualsiasi cosa, e non ho nessuna intenzione di sporcare la mia correttezza morale e politica con comportamenti IMMORALI.

- Settembre 2006 / Giugno 2007 vincitore del progetto imprenditoriale promosso dall' associazione IGS Campania, coofinanziato da Confindustria.

- il 15 Giugno 2010 partecipazione al primo corso di alta formazione politica a Benevento, promosso dalla Fondazione Magna Carta, ed il Partito Popolare Europeo ; coordinato dall' On. Erminia Mazzoni.

 

 

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