Pablo Di Lorenzo

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Messaggi del 27/03/2011

MANTENIMENTO 8

Post n°181 pubblicato il 27 Marzo 2011 da torerodgl5
 
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6) Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio Articolo 1. 1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3. Articolo 2. 1.Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio. Articolo 4. 2.La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata. 6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate. Articolo 5. 9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria. Il comma 9 dell’art. 5 dispone che “i coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. in caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”. quindi, sono le parti, in rispetto del principio di leale collaborazione, a dover fornire al tribunale gli elementi reddituali necessari per poter determinare correttamente il quantum dell’assegno divorzile. la prova del reddito può essere data, oltre che con la documentazione prevista dalla norma stessa, con qualsiasi mezzo, compresa la presunzione (cass. civ. 23.01.1996 n. 496). la dichiarazione dei redditi, quindi, costituisce solo uno degli strumenti attraverso i quali il giudice può determinare il proprio convincimento, sia pure privilegiato dalla legge (cass. civ. 09.05.1997 n. 4067). Lo stesso comma prevede anche poteri istruttori d’ufficio, previsti per soddisfare al meglio le finalità pubblicistiche sottese alla domanda sull’assegno e per evitare che questa venga respinta quando il richiedente non riesca a dimostrarne il buon fondamento (cass. civ. 03.07.1996 n. 6087). Naturalmente tali poteri rimangono comunque subordinati alla disponibilità delle parti: è necessaria la contestazione mossa da un coniuge circa la sufficienza e la veridicità, ai fini della decisione, della documentazione presentata dall’altro coniuge. Ne consegue che l’acquiscenza della parte interessata, che non contesti le risultanze e la completezza di detta documentazione, preclude alla medesima di dedurre in sede di impugnazione il mancato uso di tali poteri da parte del tribunale (cass. civ. 08.11.1996 n. 9756). Se, comunque, il giudice ritiene che gli elementi forniti dalle parti siano sufficienti per una valida ricostruzione delle loro situazioni reddituali, non è tenuto, anche in caso di contestazioni, ad utilizzare tali poteri istruttori ufficiosi, che restano quindi nella totale discrezionalità dell’organo giudicante, trattandosi di un potere – dovere del tribunale. (cass. civ. 10.08.2001 n. 11059; cass. civ. 15.01.1999 n. 370; cass. civ. 26.05.1999 n. 5095) 10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze. Occorre analizzare quanto disposto dal penultimo comma secondo cui “l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”. la ratio di tale disposizione è evidente: la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio viene meno ogni qualvolta in cui il coniuge beneficiario contragga un nuovo matrimonio, proprio perché in questa ipotesi i medesimi doveri di solidarietà morale ed economica slittano in capo al nuovo coniuge. un problema particolarmente interessante ed attuale è quello relativo all’applicabilità in via analogica di quanto disposto da tale comma in caso di convivenza more uxorio. Le corti di legittimità hanno ormai consolidato l’orientamento secondo cui, se una convivenza avente carattere di stabilità e durevolezza non vale ad escludere di per sé la debenza dell’assegno, vale almeno ad incidere sulla determinazione del quantum: “il diritto all’assegno di divorzio non viene meno se chi lo chiede abbia istaurato una convivenza more uxorio con altra persona, rappresentando detta convivenza soltanto un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiede l’assegno disponga o meno di mezzi adeguati rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” (cass. civ. 26.01.2006 n. 1546). tale ricostruzione trova la sua giustificazione nel fatto che la semplice convivenza ha natura intrinsecamente precaria, non fa sorgere obbligo di mantenimento e non presenta quella stabilità giuridica propria del matrimonio che giustifica la cessazione definitiva dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile. ancora “in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all’assegno di divorzio, in linea di principio, di per sé permane anche se il richiedente abbia istaurato una convivenza more uxorio con altra persona, salvo che sia data la prova, da parte dell’ex coniuge, che tale convivenza ha determinato un mutamento in melius – pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidatosi e protrattosi nel tempo – delle condizioni economiche dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento ad opera del convivente o, quanto meno, di risparmi di spesa derivategli dalla convivenza, onde la relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di per sé neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell’istante e dovendo l’incidenza economica della medesima essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano, laddove una simile dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell’avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il richiedente l’assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza more uxorio il richidente tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell’assegno” (cass. civ. 20.01.2006 n. 1179). Quindi, di fatto, la semplice convivenza non basta ad escludere l’obbligo di corrispondere l’assegno di divorzio: tuttavia, se da tale convivenza ne deriva per l’ex coniuge beneficiante un miglioramento sostanziale, che si risolve in una fonte effettiva e non aleatoria di reddito (cass. civ. 06.02.2004 n. 2251), si può allora procedere alla revisione del quantum dell’assegno, ex art. 9 l. 898/70, così come modificato dall’art. 13 l. 87/74 e, in casi estremi, quando cioè, proprio a seguito di tale convivenza la condizione economica dell’ex coniuge ha raggiunto livelli di autonomia e dignità, si può arrivare alla revoca dell’obbligo di corresponsione dell’assegno (cass. civ. 03.11.2004 n. 21080).

 
 
 

MANTENIMENTO 7

Post n°180 pubblicato il 27 Marzo 2011 da torerodgl5
 
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5B ) Struttura demografica della famiglia Date le risorse a disposizione, il tenore di vita di una famiglia dipende dalle sue caratteristiche strutturali, generalmente riassunte da alcune variabili rilevanti e di facile misura: età dei genitori (indicatore indiretto dello stadio raggiunto nel ciclo di vita della famiglia), numero ed età dei figli (che agiscono nel differenziare le esigenze), zona geografica di residenza (il “costo della vita” non è lo stesso nelle varie zone del Paese). In questa categoria possiamo far rientrare alcune variabili raramente presenti ma di grande impatto sulla valutazione dei bisogni dei nuclei familiari coinvolti nella separazione, quali la presenza di persone diversamente abili, o affette da patologie invalidanti, che necessitano di cure particolarmente costose. In questi casi occorre una valutazione dei costi legati alla situazione di disagio per tenerne conto in modo opportuno in fase di applicazione del modello. 5 C ) L’obiettivo dell’assegno La legge è chiaramente orientata alla protezione dei figli (soggetto debole) e cita espressamente il loro tenore di vita come elemento di cui tener conto. Sembra naturale quindi che l’obiettivo dell’assegno sia fissato in termini di tenore di vita che si intende garantire ai soggetti coinvolti nel procedimento di separazione. Il tenore di vita, ovvero il livello di soddisfazione dei bisogni che si può raggiungere impiegando le risorse economiche a disposizione, dipende da come le risorse complessive vengono ripartite tra i due nuclei che si originano dalla separazione e dai bisogni che questi hanno. Se ciascun componente mantenesse la titolarità delle proprie risorse, i due nuclei si troverebbero, salvo casi particolari, ad avere una differente capacità di soddisfare i bisogni (un diverso tenore di vita). Un ragionevole principio di equità suggerisce che le risorse siano ripartite in proporzione ai bisogni di ciascun nucleo, indipendentemente dalla titolarità delle risorse stesse. Ciò implica che il nucleo che dispone di risorse superiori ai propri bisogni, trasferisca all’altro un ammontare tale che, dopo il trasferimento, entrambi i due nuclei abbiano la stessa capacità di soddisfare i propri bisogni (lo stesso tenore di vita). Per confrontare i bisogni di nuclei familiari che hanno una diversa composizione si usa generalmente una scala di equivalenza (SDE). La SDE è un insieme di coefficienti che esprimono, in termini relativi, i bisogni di famiglie di differente composizione rispetto ad una famiglia scelta come riferimento. Un esempio di SDE, che pone come riferimento i bisogni di una coppia di adulti senza figli, è il seguente: single coppia coppia monogenitore monogenitore senza figli con un figlio con un figlio con un figlio all’80% al 20% coefficienti di equivalenza 0,599 1 1,403 1,056 0,711 I coefficienti ci dicono, ad esempio, che, posto uguale ad uno l’insieme dei bisogni di una coppia senza figli (famiglia di riferimento), una coppia con un figlio ha bisogni pari a 1,403 e, pertanto, ha necessità di avere il 40,3% di risorse in più per garantirsi lo stesso tenore di vita (le stesse risorse equivalenti). Come è facilmente intuibile, la somma dei bisogni delle due famiglie risultanti dalla separazione è superiore ai bisogni della famiglia originaria: prima era sufficiente una abitazione, ora ce ne vogliono due; le economie di scala derivanti dal vivere insieme si riducono. Coerentemente con ciò, i coefficienti di equivalenza registrano questo aumento di bisogni. Se le risorse sono tutte monetarie, la soluzione non crea problemi. Quando invece alla definizione dell’ammontare delle risorse da ripartire concorrono beni immobili che non forniscono reddito monetario ma solo figurativo (immobili in uso) sorgono alcuni problemi legati alla difficoltà di suddividere tra i nuclei il beneficio derivante dall’uso del bene. A questo riguardo, conviene fare una distinzione tra immobili destinati al soddisfacimento del bisogno primario di abitazione e altri immobili. L’uso degli immobili che non vengono utilizzati per abitazione principale da nessuno dei due nuclei si configura come beneficio aggiuntivo rispetto a quello primario. Sono i proprietari che decidono di mantenerli in uso e di non monetizzare il reddito cedendoli in locazione. Appare quindi ragionevole considerare il loro reddito figurativo come componente aggiuntiva delle risorse a disposizione e attribuirne la titolarità sulla base della quota di proprietà di ciascun soggetto. Diverso è il discorso per gli immobili che vengono utilizzati come abitazione principale. Molto spesso, nel decidere la destinazione di tali immobili, il soggetto che ha la proprietà (totale o parziale) del bene non è completamente libero di scegliere: la casa coniugale, ad esempio, viene spesso assegnata tenendo conto prevalentemente degli interessi dei figli minori; allo stesso modo, se esistono più immobili utilizzabili per abitazione, è probabile che, una volta decisa l’assegnazione della casa coniugale, il coniuge non assegnatario sia “costretto” a scegliere uno degli altri immobili come abitazione principale. Di fatto, quindi, l’assegnazione di un immobile, da usarsi come abitazione principale, ad un coniuge che non ne è interamante proprietario si configura come un trasferimento vincolato, sia pure figurativo, imposto all’altro coniuge in proporzione alla sua quota di proprietà. Ovviamente, il beneficio derivante da questo trasferimento non è attribuito ai due nuclei in proporzione ai loro bisogni, ma dipende dalle quote di proprietà di ciascuno e dal valore figurativo degli immobili stessi. Si potrebbe pensare di compensare tale beneficio, quando lo si ritenga sovra o sottodimensionato, con una contropartita monetaria. Ma rimane il fatto che, essendo vincolata la scelta, resta difficile giustificare una contropartita monetaria per un beneficio che non si è liberamente scelto ma che è imposto dalla non frazionabilità del bene. Per questo motivo, si propone di confrontare il tenore di vita dei due nuclei sulla base delle risorse che rimangono disponibili dopo aver soddisfatto il bisogno abitativo primario (casa principale) di entrambi e l’entità del trasferimento verrà determinata in modo da garantire ai due nuclei la stessa capacità di soddisfare tutti i bisogni diversi dall’abitare (reddito extra-abitare equivalente). Ciò significa, ad esempio, che se uno dei due nuclei usufruisce di una abitazione di proprietà (chiunque sia il proprietario) e l’altro, in assenza di ulteriori immobili adeguati allo scopo, provvede al suo bisogno abitativo con una casa in affitto, sia il valore figurativo del bene di proprietà sia l’affitto sono tolti dalle risorse dei due nuclei e il confronto avviene sul rimanente. Naturalmente, questa scelta ha tanto più senso quanto più la condizione abitativa dei due nuclei è ragionevolmente equilibrata, ovvero le due spese equivalenti, che tengono conto delle esigenze di nuclei differenti per composizione, sono sostanzialmente comparabili. Altrimenti, si dovrà esaminare il problema e ricercare una soluzione ad hoc. 5 d ) Quali sono le esigenze dell’ assegno ? Rimane una questione che il ragionamento precedente lascia impregiudicata e che la legge non aiuta a dipanare. Il tenore di vita è legato al reddito disponibile, e quindi include anche la capacità di risparmio, o fa riferimento alle sole capacità di spesa? Detto in altri termini: il risparmio è incluso nei bisogni che, attraverso l’assegno, il percettore ha diritto di soddisfare? La legge fa esplicito riferimento ai redditi e alle risorse, senza mai menzionare il risparmio. Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, si intuisce facilmente che basarsi sui redditi o sulle spese comporta, per il soggetto che eroga l’assegno, un onere differente; ma, con l’ammontare, cambiano anche le implicazioni del contratto implicito che si viene a stipulare. Se ci si basa sul reddito (si vuole, cioè, garantire un certo livello di reddito al nucleo familiare del percettore), l’assegno sarà generalmente più elevato, ma questa cifra comprende anche la quota di risparmio cautelativo: in pratica, si addossano al percettore dell’assegno i rischi di eventuali spese Imprevite, ad esempio legate a una malattia del figlio. Se ci si basa sulla spesa (ovvero si vuol assicurare al nucleo familiare del percettore una data capacità di spesa), l’ammontare sarà generalmente inferiore, ma questo esborso copre solo le spese “prevedibili”. Le spese imprevedibili, invece, richiedono un contributo ulteriore che dovrà essere concordato (indicando quali spese debbano considerarsi “imprevedibili” e in quale modo e misura i soggetti dovranno contribuire). Ovviamente, la questione assume rilievo soprattutto nei casi di famiglie ad alto reddito, per le quali la decisione ha comunque conseguenze meno drammatiche sul tenore di vita dei due nuclei. La decisione su questo punto non può essere rimessa al modello, ma è demandata alle parti o al giudice, che terranno conto delle peculiarità del caso. Il modello, tuttavia, è in grado di fornire l’indicazione sulla componente di risparmio sulla base di una stima della parte di reddito che “mediamente” viene risparmiata da una famiglia che abbia risorse e composizione analoga a quella considerata (stima derivante dall’analisi dei dati della Banca d’Italia sul comportamento di spesa delle famiglie italiane). Sulla base di tale stima, il modello ripartisce il trasferimento sopra calcolato tra componente destinata alle spese e componente potenzialmente destinabile al riparmio. Chi deve decidere ha modo di scegliere una o l’altra delle due soluzioni o di collocarsi su una posizione intermedia che gli pare adeguata. Le prime pronunce giurisprudenziali tendevano a considerare quale parametro rilevante il tenore di vita in costanza di matrimonio, ritenendo quindi dovuto l’assegno ogni qualvolta il divorzio avesse inciso su di un coniuge apportando una riduzione (anche quantitativamente minima) del proprio standard di vita, rispetto a quello goduto durante il matrimonio (cass. civ. 17.03.1989 n. 1322; cass. civ. 29.11.1990 n. 11490). Solo in tempi relativamente recenti si è, correttamente, modificato tale orientamento: l’assegno di divorzio, stante proprio la sua funzione assistenziale, serve a tutelare l’ex coniuge che si trovi in una debolezza economica tale da non potersi permettere un tenore di vita autonomo e dignitoso, anche se totalmente distaccato da quello che si aveva in costanza di matrimonio (cass. civ. 12.03.1990 n. 1652; cass. civ. 01.12.1993 n. 11860). Quindi, la prima valutazione che il giudice è chiamato a fare riguarda l’an e ruota attorno all’inadeguatezza dei mezzi, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui si dispone il coniuge richiedente (cass. civ. 15.01.1998 n. 317) e all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. laddove tale valutazione dia esito positivo (inteso nel senso su esposto, e cioè lasci presumere che il coniuge istante non possa assicurare a sé un tenore di vita dignitoso), il giudice deve procedere a determinare il quantum, prendendo a riferimento i criteri indicati dal legislatore e cioè “le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.

 
 
 

MANTENIMENTO 6

Post n°179 pubblicato il 27 Marzo 2011 da torerodgl5
 
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5) COME LA STATISTICA PUÒ AIUTARE A CALCOLARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN MANIERA OGGETTIVA In questo lavoro, si presenta un Modello per il Calcolo dell’Assegno di Mantenimento (MoCAM) che, tenendo conto dei vincoli normativi e definendo adeguatamente le variabili di contesto, produce, con riferimento ad un caso specifico, una stima dell’assegno di mantenimento coerente con un obiettivo che, in termini generali, può essere così enunciato: l’assegno dovrebbe essere tale da consentire ai due nuclei familiari che risultano dalla separazione di avere lo stesso “tenore di vita”, in modo che il danno economico derivante dalla separazione sia equamente ripartito tra i due ex- coniugi. Ovviamente, il modello non ha la pretesa di sostituire le parti o il giudice nella decisione. Suo compito è richiamare l’attenzione su quali sono le variabili importanti ai fini della decisione, mostrare come queste possono essere misurate in modo oggettivo, suggerire quale obiettivo è possibile e ragionevole porsi e, infine, dare una indicazione sull’entità dell’assegno coerente con l’obiettivo stesso. Lo scopo è di offrire, a chi deve decidere, una ragionevole base di partenza, attorno alla quale costruire un accordo equilibrato, tenendo conto anche di elementi specifici del caso in esame che non possono, e non debbono, essere inseriti in un modello che ha valenza generale. Il modello è implementato su un sito web (www.mocam.net) che consente, ad utenti registrati, di inserire dati relativi ad uno specifico caso ed ottenere una relazione completa contenente il riepilogo delle informazioni immesse ed il calcolo del relativo assegno di mantenimento. Il presente lavoro si basa in parte sul precedente MoCAM: un modello per il Calcolo dell’Assegno di Mantenimento in caso di separazione dei coniugi, apparso su Il foro Toscano - Toscana Giurisprudenza Settembre-Dicembre 2007, n° 3, IPSOA e su numerose riviste on-line, tra le quali www.latribuna.it. Rispetto al lavoro citato, alcune modifiche sono state apportate, anche in ottica di una più agevole consultazione da parte di un pubblico di giuristi, grazie soprattutto a numerosi suggerimenti di magistrati e avvocati. Il concetto chiave attorno al quale ruota la questione della determinazione dell’assegno di mantenimento è quello di “tenore di vita”, espressamente citato dalla legge sull’affidamento condiviso e largamente richiamato dalla giurisprudenza che si è occupata dell’assegno a favore del coniuge. Il contesto che descrive uno specifico caso, quindi, deve essere definito da una serie di variabili, che sono considerate importanti ai fini della valutazione del “tenore di vita” dei soggetti coinvolti nel procedimento di separazione e che il modello di calcolo utilizza come input. 5A ) RISORSE ECONOMICHE Innanzitutto, occorre stabilire quali e quante sono le risorse complessive, che dovranno essere suddivise tra i due nuclei per soddisfare i bisogni dei vari componenti. Se ci si limita a considerare i soli bisogni economici, ovvero quelli che possono essere soddisfatti attraverso l’impiego di beni e servizi disponibili o acquistabili sul mercato, le risorse di interesse sono rappresentate da: - redditi monetari, da qualsiasi fonte provengano (redditi da lavoro, partecipazioni societarie, interessi su titoli, affitto di beni immobili, trasferimenti); -benefici derivanti dall’uso di beni immobili. - In linea teorica, poiché l’assegno di mantenimento si configura come un obbligo che riguarda il futuro, le risorse da considerare dovrebbero essere quelle che saranno a disposizione lungo tutto l’orizzonte temporale corrispondente al periodo dell’assegno. In pratica, per valutarle, si considerano le risorse disponibili fino al momento della decisione. In altri termini, la condizione economica passata è assunta come la migliore stima di ciò che accadrà in futuro, anche perché, in caso di sostanziali modifiche, è facoltà dei coniugi richiedere una revisione dell’assegno. La misura dei redditi monetari passati non presenta, teoricamente, particolari problemi. Se i redditi hanno avuto un andamento regolare (come avviene per i redditi da lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato) appare ragionevole considerare quelli dell’ultimo anno, tenendo conto, eventualmente, di evoluzioni future note a priori (ad esempio, avanzamenti di carriera). In presenza di elevata variabilità (situazione tipica dei redditi da lavoro autonomo) è opportuno, invece, considerare una media dei redditi degli ultimi anni. Tuttavia, non si possono nascondere le difficoltà pratiche di accertamento connesse, da un lato, alla scarsa attendibilità delle fonti fiscali e, dall’altro, all’interesse di entrambi i coniugi ad apparire più poveri di quanto siano, al fine di ottenere una soluzione più vantaggiosa. Ciò fa sì che anche la quantificazione dei redditi monetari diventi questione delicata e fonte di potenziale conflitto. Spetterà alle parti, di comune accordo, o al giudice, eventualmente coadiuvati da perizie di esperti, definire le cifre che dovranno essere fornite come input al modello e che, non necessariamente, devono coincidere con quelle risultanti dalle dichiarazioni fiscali. L’utilità derivante dal possesso/uso di beni immobili, invece, non ha contropartita monetaria e deve essere valutata convenzionalmente. Tradizionalmente, essa viene misurata dal reddito figurativo stimato in base alle quotazioni del mercato immobiliare (“quanto costerebbe prendere in affitto l’immobile in uso”). Così fa, ad esempio, la Banca d’Italia, nella sua indagine sui redditi degli italiani, includendo il fitto figurativo nella misura delle risorse complessive a disposizione della famiglia; allo stesso modo fa l’Istat, nella rilevazione sui consumi delle famiglie, quando lo inserisce tra gli impieghi del reddito come spesa figurativa. In prima istanza, quindi, si suggerisce di fornire come input del modello tale reddito figurativo. Non è escluso, tuttavia, che le parti o il giudice formulino valutazioni differenti, che tengano conto della eventuale difficoltà di collocazione sul mercato, del valore affettivo del bene, del titolo di proprietà, dell’eventuale squilibrio che si può generare nelle condizioni abitative dei due nuclei. Nel valutare le risorse disponibili, infine, si deve tener conto anche di eventuali esposizioni debitorie che i coniugi hanno assunto in favore della famiglia (ad esempio mutui o prestiti per l’acquisto di beni) che si risolvono in una riduzione del reddito disponibile. - Cassazione I civile n. 26197 del 28.12.2010 - (1807) Assegno divorzile,famiglia,separazione,mantenimento,assegnazione casa coniugale Tra le varie fonti segnaliamo questa per l'ottimo commento: http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/24486 "Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che occorre tener conto della intera consistenza patrimoniale di ciascun coniuge; e che nel concetto di reddito sono compresi non solo i redditi in denaro, ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica, per cui anche l’uso di una casa di utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell’immobile a titolo di locazione. Sicché tale principio deve trovare applicazione sia nell’ipotesi che l’immobile di proprietà o comunque nella disponibilità del coniuge obbligato al pagamento dell’assegno, venga assegnato al coniuge affidatario dei figli minori, sia nell’ipotesi in cui il godimento della immobile venga riconosciuto al coniuge titolare di un diritto reale od obbligatorio, posto che in entrambi i casi l’utilizzazione della casa costituisce una utilità valutabile sul piano economico, che si aggiunge al reddito goduto alterando l’equilibrio delle posizioni patrimoniali dei due coniugi quali risultavano in base alla considerazione esclusiva dei redditi di ciascuno di essi (Cass. 19291/2005; 4800/2002; 4543/l998)." Svolgimento del processo Il Tribunale di Patti, con sentenza del 20 novembre 2003, dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da E. C. con P. C., da cui erano nati due figli ormai maggiorenni ed autosufficienti, e condannò quest’ultimo a corrispondere all’ex coniuge un assegno mensile di € 250. In parziale accoglimento dell’appello del C., la Corte di appello di Messina, con sentenza dell’1 marzo 2006, ha ridotto l’importo dell’assegno, in considerazione della differenza tra i redditi delle parti, ad € 150, in quanto non poteva essere valutato a favore di quest’ultimo il godimento di fatto della casa coniugale, che era di proprietà comune e perciò non poteva essere attribuito ad alcuno di essi. Per la cassazione della sentenza, il C. ha proposto ricorso per 3 motivi, cui resiste con controricorso E. C., la quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per un motivo. Motivi della decisione I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod.proc.civ. essendo stati proposti contro la medesima sentenza. Con il primo di quello principale il C., deducendo violazione dell’art. 5 legge n. 89/1970 segg. cod.proc.civ., 2697 cod. civ.1 censura la sentenza impugnata per aver attribuito l’assegno di divorzio all’ex moglie sulla base del solo calcolo aritmetico delle retribuzioni di ciascuno dei coniugi, perciò non considerando i presupposti cui detto assegno è collegato dalla giurisprudenza, costituiti dal pregresso tenore di vita durante il matrimonio non documentato dalla controparte; nonché dalle ragioni della separazione dovuta al comportamento della moglie, e dai redditi dell’onerato nel caso sempre destinati al mantenimento della famiglia e dei due figli ormai maggiorenni. Il motivo è infondato. Questa Corte, muovendo dalla struttura grammaticale e logica del testo dell’art. 5 della legge 898/1970, come sostituito dall’art. 10 della legge 74 del 1987, ha ripetutamente affermato che l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno, risulta fondato esclusivamente sulla circostanza che quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive; per cui il rapporto di consequenzialità fra la mancanza dei mezzi adeguati ed il diritto all’assegno assume carattere esclusivo, nel senso che per l’attribuzione dell’assegno, nessun’altra ragione può avere rilievo. Mentre gli altri criteri costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi, valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati ad operare solo se l’accertamento dell’unico elemento attributivo si sia risolto positivamente, e quindi ad incidere unicamente sulla quantificazione dell’assegno stesso (tra le tante, Cass. 21919/2006; 14004/2002;6541/2002) Vero è poi, che al fine della determinazione dell’assegno divorzile il giudice di merito deve valutare, sulla base delle prove offerte, la situazione economica familiare esistente al momento della cessazione della convivenza matrimoniale, raffrontandola con quella del coniuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio, al fine di stabilire se quest’ultima sia tale da consentire al richiedente medesimo di mantenere un tenore di vita analogo a quello corrispondente alla indicata situazione economica della famiglia. Ma al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio che il criterio di determinazione della relativa entità in funzione “del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” ha riferimento a quello normalmente godibile in base alle potenzialità economiche derivanti dai redditi percepiti sì che la consistenza di esso deve ritenersi dimostrata, in via presuntiva, sulla base della documentazione attestante tali redditi da parte del coniuge istante per l’assegnazione (Cass. 23051/2007;13592/2006;13169/2004). Proprio a tali principi si è attenuta la decisione impugnata, che ha ricostruito il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio in base alle posizioni patrimoniali e reddituali degli stessi -da nessuno di essi contestate- pervenendo al risultato che il reddito del ricorrente, considerati pure gli incrementi costituenti il prevedibile sviluppo della sua attività lavorativa in relazione alla posizione assunta nell’ambito della società datrice di lavoro, era quasi doppio di quello a disposizione della C., e perciò correttamente pervenendo ad un giudizio di inadeguatezza dei redditi della E. C. a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché alla conseguente conferma dell’attribuzione dell’assegno già disposto dal Tribunale. Con il secondo motivo, il C. deducendo altra violazione dell’art. 5 della legge 898/l970, nonché difetti di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere determinato la misura dell’assegno, riducendolo di 100 euro sempre e soltanto sulla base della comparazione dei redditi, senza tener conto di alcun’altra circostanza quale l’allontanamento dell’ex moglie dalla casa coniugale, la sua vita personale a Messina dedita soltanto alla sua attività lavorativa, i proventi di quest’ultima spesi esclusivamente per il soddisfacimento delle proprie esigenze e senza alcuna partecipazione ai bisogni della famiglia. Per converso, E. C., con il ricorso incidentale, deducendo violazione della legge sul divorzio e difetti di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere ridotto l’importo dell’assegno sulla supposizione che essa comproprietaria della casa coniugale avrebbe potuto chiedere la restituzione della sua porzione e/o la divisione alla controparte unitamente al rendimento del conto, senza considerare:a) che trattavasi di una ipotesi futura e solo eventuale, mentre il giudice deve statuire in base alla situazione effettiva delle parti al momento della domanda; b) che essa avrebbe potuto non dare seguito alla richiesta di divisione per le ragioni più varie; e che comunque al fine di concludere un accordo con l’ex coniuge non aveva impugnato l’erronea statuizione con cui il Tribunale aveva attribuito l’immobile all’ex coniuge; c) che conseguentemente la sua acquiescenza comportava un beneficio economico per la controparte (il godimento dell’alloggio) che ne incrementa la posizione economica a scapito di essa ricorrente, di cui la sentenza avrebbe dovuto tener conto. Il Collegio ritiene di dover accogliere quest’ultima censura e che la doglianza del C. sia invece in parte inammissibile ed in parte infondata. Infondata perché la sentenza impugnata ha incentrato la valutazione e la comparazione sui diversi redditi delle parti, confermando, come si è detto, che quello dell’uno aveva consistenza quasi doppia rispetto a quello dell’altra, e così implicitamente apprezzando le loro condizioni economiche in termini di indubitabile prevalenza rispetto a tutti gli altri criteri, che d’altra parte, con particolare riguardo all’allontanamento della C. dalla comune di residenza della famiglia, non avevano nella specie alcuna valenza modificatrice, avendo lo stesso ricorrente riconosciuto che nella precedente causa di separazione tanto il Tribunale, quanto i giudici di appello avevano escluso ogni addebito a carico dei coniugi in ordine alla frattura del matrimonio. Mentre la censura è inammissibile laddove egli si limita a rinviare ad ulteriori circostanze che sarebbero state prospettate nell’atto di appello e non esaminate dalla Corte territoriale, per essere venuto meno all’onere di indicarle specificamente, nel ricorso, onde consentirne, in sede di legittimità, la verifica, sulla sola base di impugnazione, e senza necessità di (inammissibili) indagini integrative. Tuttavia,la Corte territoriale ha ritenuto che nella valutazione non dovesse essere apprezzato il godimento da parte del C. della casa coniugale che egli aveva continuato ad abitare, pur dopo che i figli, divenuti autonomi, si erano trasferiti altrove, perché di proprietà comune e perché dunque l’ex coniuge in qualunque momento avrebbe potuto chiederne la divisione. In tal modo non ha tenuto conto che il Tribunale, pur avendo dato atto di tale situazione fattuale l’aveva comunque assegnata al ricorrente per ragioni di opportunità, ravvisate nella circostanza che costui vi aveva sempre abitato e che viveva, a differenza dell’ex coniuge, nel Comune in cui detto immobile era ubicato; e che detta statuizione, ripetuta nel dispositivo della sentenza non era stata impugnata dalla C. con la conseguenza che per effetto della stessa il reddito della controparte subiva un ulteriore incremento, pur esso da considerare ai fini della determinazione dell’assegno. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che occorre tener conto della intera consistenza patrimoniale di ciascun coniuge; e che nel concetto di reddito sono compresi non solo i redditi in denaro, ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica, per cui anche l’uso di una casa di utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell’immobile a titolo di locazione. Sicché tale principio deve trovare applicazione sia nell’ipotesi che l’immobile di proprietà o comunque nella disponibilità del coniuge obbligato al pagamento dell’assegno, venga assegnato al coniuge affidatario dei figli minori, sia nell’ipotesi in cui il godimento della immobile venga riconosciuto al coniuge titolare di un diritto reale od obbligatorio, posto che in entrambi i casi l’utilizzazione della casa costituisce una utilità valutabile sul piano economico, che si aggiunge al reddito goduto alterando l’equilibrio delle posizioni patrimoniali dei due coniugi quali risultavano in base alla considerazione esclusiva dei redditi di ciascuno di essi (Cass. 19291/2005; 4800/2002; 4543/l998). Alla relativa valutazione provvederà dunque il giudice di rinvio. Fondato è, infine, anche l’ultimo motivo del ricorso principale, con cui il C., deducendo violazione dell’art. 345 cod. proc.civ. censura la sentenza impugnata per non aver considerato l’onere economico per lui sopravvenuto nel corso del giudizio di impugnazione, a causa della malattia della figlia G., maggiorenne e separata dal marito, che aveva richiesto costose cure mediche peraltro con frequenza trimestrale presso il Policlinico di Pavia. La C., infatti, non ha mai contestato che la malattia della figlia è insorta dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, come d’altra risultava dal certificato medico prodotto dal ricorrente, e che conseguentemente non poteva essere da costui prospettata nel giudizio di primo grado. Pertanto, nel caso non poteva essere invocato il divieto di domande nuove in appello (o della prospettazione di fatti nuovi), dato che il disposto dell’art. 345 cod.proc.civ. si riferisce esclusivamente a quelle domande ed a quei fatti che potevano essere dedotti nel giudizio di primo grado e non anche a quelli che traggono origine o da una normativa sopravvenuta o da un evento anch’esso sopravvenuto, purché collegato a quello iniziale e compreso nel relativo petitum. E non impedisce al giudice di prendere in considerazione anche fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese, senza con ciò violare il divieto di esaminare punti non prospettati nelle precedenti fasi del giudizio, quando si tratti di fatti impeditivi, modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali, soprattutto in materia di assegno di mantenimento ove si controverta in tema di conservazione o, per converso, di esclusione del contenuto reale del credito oggetto della domanda originaria. D’altra parte la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che se il giudice, nel determinare l’assegno di divorzio deve fare riferimento ai redditi dei coniugi relativi al momento in cui fu pronunciata la sentenza di divorzio, tale principio riguarda solo l’an debeatur ed è rivolto ad evitare che il diritto possa rimanere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio (v. sent. 2235/2000 e sent. 147/1994); ma non interferisce sulla esigenza che il quantum sia determinate alla stregua dell’evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità di determinare misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati (Cass. 24932/2007; 13507/2004; 14886/2002) La sentenza impugnata va pertanto cassata anche in ordine a tale profilo, con rinvio alla Corte di appello di Messina che, in diversa composizione, provvederà a nuova determinazione dell’assegno attenendosi ai principi esposti e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta i primi due motivi del principale, accoglie il terzo nonché l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Messina in diversa composizione. Depositata in Cancelleria il 28.12.2010

 
 
 

MANTENIMENTO 5

Post n°178 pubblicato il 27 Marzo 2011 da torerodgl5
 
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ASSEGNO ALL'EX CONIUGE. ACCERTAMENTO REDDITI E PATRIMONIO DELLE PARTI CASS. CIV., SEZ. I, 4 NOVEMBRE 2010, N. 22501. In tema di scioglimento del matrimonio, nella disciplina dettata dall'art. 5 l. n. 898/70, come modificato dall'art. 10 l. n. 74/87, - che subordina l'attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di "mezzi adeguati" - l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale. A tal fine il tenore di vita può desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare dei loro redditi e disponibilità patrimoniali. Il giudice può desumere il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio costituendo essi - insieme alle disponibilità patrimoniali dei coniugi - valido parametro per la determinazione di detto tenore di vita e della possibilità di mantenerlo. L'assegno va poi quantificato nella misura necessaria, in relazione alla situazione economica di ciascuna parte, a rendere tendenzialmente possibile il mantenimento di detto tenore. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente - Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: A.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, L. GO DEL TEATRO VALLE 6, presso l'avvocato BRACCI LUCIANO FILIPPO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMMATTEI MARIA GIOVANNA, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - CONTRO A.S. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso l'avvocato ARIETA GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI GIOVANNI ALBA, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 526/2007 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/11/2007; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/09/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI; udito, per il controricorrente, l'Avvocato ARIETA che ha chiesto il rigetto o inammissibilità del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il sig. A.M., con ricorso al tribunale di Pesaro in data 27 settembre 2004, chiese che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto nel 1979 con la sig.ra A.S.. La convenuta si costituì chiedendo in via riconvenzionale che le fosse attribuito un assegno di mantenimento in favore proprio e della figlia Ad., maggiorenne ma non autosufficiente. Il tribunale accolse la domanda dell'attore, nonché parzialmente la riconvenzionale, condannando l'attore al pagamento di due assegni di Euro 750,00 mensili ciascuno per la ex moglie e la figlia. L' A. propose appello in relazione all'attribuzione di detti assegni, mentre l' A.S. propose, appello incidentale chiedendo che detti assegni fossero quantificati in misura maggiore. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza depositata il 29 novembre 2007, notificata all' A. in data 14 febbraio 2008, escluse l'assegno per la figlia a far data dal 21 luglio 2007. Il sig. A. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il giorno 11 aprile 2008 alla controparte, formulando cinque motivi, assistiti da quesiti. La sig.ra A.S. resiste con controricorso notificato il 21 maggio 2008. Il ricorrente ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denunciano la violazione dell'art. 112 c.p.c. e della L. n. 74 del 1987, art. 5, in relazione all'accertamento dei presupposti per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno di divorzio; motivazione apparente e comunque viziata al riguardo; omesso esame di un fatto decisivo. Si deduce che la Corte d'appello, nel determinare le condizioni economiche delle parti, avrebbe omesso di considerare "la macroscopica forbice" esistente fra il patrimonio dell'ex moglie e quello del resistente, che avrebbe dovuto indurla a negare all'ex moglie l'assegno di mantenimento, ovvero a liquidarlo in minore misura. Sul punto, in relazione al quale era stato formulato specifico motivo di gravame nei confronti della sentenza di primo grado, la Corte avrebbe omesso di motivare, o comunque avrebbe motivato in modo inadeguato. Il motivo è infondato. La Corte d'appello, infatti, ha preso in esame la posizione patrimoniale delle parti, tenendo conto che l'ex moglie è proprietaria di metà della casa coniugale ma, con valutazione di merito insindacabile in questa sede poiché adeguatamente motivata in relazione alla sproporzione fra i redditi delle parti, ha ritenuto dovuto l'assegno di divorzio e, in conseguenza di detta sproporzione e della ritenuta impossibilità della ex moglie, con i propri soli redditi, di mantenere il tenore di vita del quale in mancanza del divorzio avrebbe potuto godere, lo ha quantificato, tenendo conto della situazione economica di ciascun coniuge, nella misura stabilita nella sentenza. 2. Con il secondo motivo si formulano analoghe censure in relazione alla determinazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, necessaria per stabilire l'adeguatezza dei mezzi economici propri del coniuge richiedente l'assegno a mantenerlo. In proposito si elencano una serie di elementi, che sarebbero emersi nel corso dell'istruttoria, dai quali si evincerebbe la modestia del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, deducendosi l'inadeguata motivazione della sentenza impugnata nel ritenere diversamente. Con il terzo motivo si deduce la violazione della L. n. 74 del 1987, art. 5, in relazione ai criteri da esso posti per la determinazione dell'assegno di divorzio. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata non avrebbe liquidato l'assegno in relazione al suo scopo di mantenere, per quanto possibile, alla richiedente un tenore di vita analogo a quello che avrebbe avuto in permanenza del matrimonio, ma in funzione meramente perequativa, stante lo squilibrio fra i redditi dei coniugi. I motivi vanno esaminati congiuntamente e rigettati. Secondo l'orientamento di questa Corte espresso dalla sentenza delle sezioni unite 29 novembre 1990, n. 11492, in tema di scioglimento del matrimonio, nella disciplina dettata dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 - che subordina l'attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di "mezzi adeguati" - l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale. A tal fine il tenore di vita può desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare dei loro redditi e disponibilità patrimoniali (da ultimo Cass. 17 luglio 2007, n. 15610; 28 febbraio 2007, n. 4764; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 19 marzo 2003, n. 4040). Il giudice può desumere il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n. 13169), costituendo essi - insieme alle disponibilità patrimoniali dei coniugi (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; 7 maggio 2002, n. 6541) - valido parametro per la determinazione di detto tenore di vita e della possibilità di mantenerlo. L'assegno va poi quantificato nella misura necessaria, in relazione alla situazione economica di ciascuna parte, a rendere tendenzialmente possibile il mantenimento di detto tenore. Avendo, in applicazione di tali principi, la Corte d'appello sostanzialmente tratto dai redditi delle parti il loro tenore di vita presuntivo e avendo quantificato l'assegno secondo il parametro su detto, il motivo è infondato. 3. Con il quarto motivo si denuncia ancora la violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché della L. n. 74 del 1987, art. 5, per non avere la sentenza impugnata tenuto conto che al ricorrente, dall'unione con l'attuale compagna, nel luglio 2006 è nata una figlia, così omettendo di dare riscontro al quinto motivo dell'atto di appello, con il quale era stata dedotta tale circostanza, nonché omettendo di motivare su un fatto decisivo. Anche tale motivo va rigettato, poiché non vi è prova che la circostanza dedotta con il motivo sia di per sé decisiva, in relazione ai redditi dell'obbligato e al contesto complessivo della decisione impugnata, tenuto anche conto delle maggiori disponibilità maturatesi a seguito della cessazione da parte del ricorrente dell'obbligo di versare l'assegno di 750,00 Euro per la figlia nata dal primo matrimonio. 4. Con il quinto motivo si denunciano la violazione dell'art. 112 c.p.c., della L. n. 74 del 1987, art. 5, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei principi in materia di valutazione delle prove. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata in ordine al carattere esaustivo di ogni pretesa economica che potesse nascere dal matrimonio a seguito dell'accordo intercorso fra le parti in sede di separazione, in cui - pur in presenza, all'epoca, di una retribuzione annua di L. 90.000.000 del marito e di L. 21.000.000 della moglie - quest'ultima aveva rinunciato all'assegno di separazione in cambio della donazione da parte del ricorrente della metà della casa coniugale alla figlia ed al pagamento sino all'estinzione della quota di mutuo correlativa. Né la sentenza avrebbe considerato che la moglie aveva vissuto con i propri mezzi sino alla domanda di divorzio, dovendo quindi determinarsi su tale base il suo tenore di vita. Anche tale motivo è infondato, atteso che la sentenza, nel confermare l'attribuzione dell'assegno di divorzio così come stabilito dalla sentenza del tribunale, ha implicitamente disatteso i profili su detti, in conformità di quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, sia in ordine all'autonomia del diritto all'assegno divorzile dalle statuizioni in tema di separazione ed alla nullità degli accordi diretti a fissare in sede di separazione il regime patrimoniale del divorzio (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758; 10 marzo 2006, n. 5302; 14 giugno 2000, n. 8109; 9 maggio 2000, n. 5866), sia in ordine all'individuazione del tenore di vita ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile, come sopra indicato sub n. 2. Ne consegue che il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di Euro 2700,00 di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 settembre 2010. Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2010 - Se l’ ex moglie lavora in nero, il marito ha diritto ad ottenere una riduzione dell’ assegno di mantenimento Con la sentenza del 12 dicembre 2003, n. 19042, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora uno dei coniugi abbia un lavoro in nero, l'altro coniuge può chiedere un a riduzione dell'assegno di mantenimento. La Corte ha stabilito, infatti, che il lavoro del coniuge, pure se in nero, costituisce un elemento della capacità lavorativa e quindi della capacità di guadagno. Nella fattispecie è stato riconosciuto il diritto di un professore universitario ad ottenere la riduzione dell'importo dovuto alla ex moglie a titolo di mantenimento, in quanto la stessa esercitava in nero il mestiere di commessa in un negozio di abbigliamento. In una successiva sentenza, la VI sezione penale della Corte di Cassazione han stabilito che non incorre nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il coniuge che non corrisponde gli alimenti all'ex moglie che ha trovato un lavoro stabile (Cass. Pen., Sez. VI, n. 14965 del 6.5.2004).

 
 
 

MANTENIMENTO 4

Post n°177 pubblicato il 27 Marzo 2011 da torerodgl5
 
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4) La mancanza di adeguati redditi propri. Non basta la non addebitabilità a far scattare il diritto al mantenimento, essendo altresì necessario che il coniuge non abbia adeguati redditi propri. Al riguardo , la giurisprudenza è ormai da tempo orientata nel senso di riferire il concetto di adeguatezza indicato dalla norma citata al contesto nel quale i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio, quale situazione condizionante la quantità e qualità dei bisogni emergenti del richiedente ( Cass. 1990, n. 6774; Cass.1995, n. 2223), e ciò con un’ evidente analogia a quanto si afferma in tema di assegno post- matrimoniale. Correttamente , inoltre, la Suprema Corte precisa che il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, non avendo, invece, rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato. La Cassazione, del resto, opportunamente precisa che non è sufficiente a far scattare l’ obbligo di mantenimento la mancanza in capo al coniuge richiedente di redditi propri idonei, occorrendo altresì la sussistenza di una disparità economica tra le parti ( v. per tutte Cass. 2002, n . 3974; Cass. 2001n. 12136; 2001 n. 3291; 1998 n. 3490; 1997 n. 7630; 1997 n. 5762; 1996 n. 5916; 1995 n. 4720; 1995 n. 2223; 1990 n. 11523; 1990 n. 6774). Al riguardo , la recente Cass. 2006 , n. 26835, ha affermato che una volta accertato il tenore di vita del quale i coniugi erano in grado di godere durante il matrimonio in base al reddito complessivo, occorre stabilire se, con i propri mezzi, il coniuge richiedente sia in grado di conservare un tenore di vita tendenzialmente analogo, e solo in caso negativo valutare se tale incapacità possa essere superata con un contributo dell’ altro, quando ( si badi) costui, così onerato, non scenda al di sotto del pregresso tenore di vita. Peraltro , in presenza di redditi di medio e basso livello, il pregresso livello di vita spesso è irrimediabilmente perduto, non bastando a tal fine imporre al coniuge economicamente più forte ( o meglio, meno debole) un contributo per il mantenimento dell’ altro, e cioè poiché la separazione per lo più determina un incremento delle spese fisse dei coniugi, basti pensare a quelle necessarie per reperire un secondo alloggio ( vedi sul punto Cass. 1997, n. 7630) ed alla conseguente duplicazione di esborsi per fornitura di acqua, energia elettrica, telefono, gas etc. Si consideri, inoltre, che l’ art. 156, nello stabilire il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento e subordinando tale diritto alla mancanza di adeguati redditi propri, non aggiunge la locuzione ( che si legge, come vedremo, invece nel comma 6 dell’ art. 5 della legge div.) “ o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. Ebbene, proprio la mancanza di tale inciso viene valorizzato da Cass. 2004 n. 5555, secondo cui se- ad esempio- prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato ( sia pure soltanto “ per facta concludentia”) che uno di essi non lavorasse, l’ efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la separazione instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il “ tipo” di vita di ciascuno dei coniugi. Per le stesse ragioni Cass. N. 2004, n. 12121; afferma : che “compete alla moglie seppur giovane, idonea al lavoro, laureata, senza figli e di facoltosa famiglia d’ origine”, l’ assegno di mantenimento anche ove non sfrutti la propria abilità al lavoro “ poiché l’ inattività lavorativa non necessariamente è indice di scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro finchè non sia provato il rifiuto di una concreta opportunità di lavoro”. Ed infatti, aggiunge la S.C., con la decisione citata, “ la teorica possibilità… non elide il dovere di solidarietà”, tanto più se la condizione di casalinga esisteva prima della separazione giacchè dopo di essa, a differenza del divorzio, permangono tendenzialmente gli effetti del matrimonio. Il riferimento operato dall’ art. 156 comma 2 alle “ circostanze” consente, inoltre , al giudice di tenere conto dei più svariati fattori, quali l’ assegnazione della casa coniugale, il possesso in capo ad uno dei coniugi di beni di rilevante valore ancorchè improduttivi di reddito, l’ aumento delle spese fisse del coniuge conseguentemente alla separazione ( il punto verrà approfondito oltre a proposito delle questioni comuni anche l’ assegno post- matrimoniale). In base alla nuova disposizione ( art. 5, comma6 , l.div.), requisiti per il riconoscimento dell’ assegno di divorzio sono : la mancanza da parte del coniuge richiedente di mezzi adeguati a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio ( requisito per così dire pregiudiziale) e, quindi, l’ impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La mancanza di mezzi adeguati non va intesa come stato di bisogno in senso stretto, ma come mancanza di mezzi adeguati a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio ( stato di bisogno “ relativo”). Di grande rilievo in un’ ottica di uniformità degli orientamenti giurisprudenziale è stata la nota sentenza delle sezioni unite del 1990 ( Cass. Sez. un. 29 novembre 1990, n. 11490, in Foro it., 1991, 67 ), la quale ( risolvendo il contrasto reso palese da Cass. 1989,n. 1322, da un lato, e Cass. 1990 , n. 1652, dall’ altro) ha ancorato il criterio di adeguatezza al pregresso tenore di vita matrimoniale. Tesi, questa , cui va riconosciuto il pregio di salvaguardare la natura assistenziale dell’ assegno divorzile, senza svilire del tutto di significato i parametri indicati dall’ art. 5, comma 6, e che ( anche per questo) risulta ormai ampiamente seguita dalla giurisprudenza ( vedi Cass . 1998, n. 6468; Cass. 1999, n. 4319, e da ultimo Cass. 2003 , n. 4040; Cass. 2002, n. 6541) , tanto da potersi dire essere ormai ampiamente prevalso il concetto di “adeguatezza relativa”. In applicazione di tale visione dell’ assegno ( visto come strumento per consentire al coniuge più debole di avvicinarsi al tenore di vita goduto durante il matrimonio) si ritiene così dovuto un contributo di mantenimento, per riportare un esempio già sfruttato, alla moglie insegnante, dotata di redditi personali idonei a soddisfarne le essenziali esigenze di vita secondo criteri generali, ma sposata con un soggetto che, essendo provvisto di ben maggiore capacità reddituale ( si pensi ad un capitano d’ industria) aveva garantito alla un tenore di vita matrimoniale particolarmente elevato. E ciò in un’ ottica di attenzione alle concrete e peculiari condizioni di vita di ogni singolo gruppo familiare, in base ai contributi offerti dall’ uno e dall’ altro coniuge. Quanto all’ incapacità di procurarsi un reddito che consenta il mantenimento autonomo del pregresso tenore di vita, occorre che l’ istante dimostri di non essere capace di procurarsi redditi idonei a causa di ragioni oggettive. Ragioni che possono essere di varia natura: l’ età non più giovane e lo stato di salute incompatibili con la capacità lavorativa; l’ incapacità di trovare lavoro per la mancanza di competenze specifiche ( non più maturabili); la presenza di figli conviventi in tenera età , o di figli anche più grandi, e financo maggiorenni, che necessitino, per handicap di vario genere, di cure ed accadimento particolari; l’ esigenza per il coniuge in giovane età di completare gli studi, magari interrotti a causa del matrimonio, così da acquisire una specifica professionalità. La giurisprudenza è giunta ad escludere l’ assegno pur in favore del coniuge meno abbiente( incapace di mantenere senza aiuto dell’ altro il precedente livello di vita ) quando egli non abbia dato alcun contributo personale alla costituzione della comunione spirituale anche in considerazione della brevissima durata del matrimonio contratto per motivi apertamente utilitaristici. Sul punto si veda Cass. 1996 , n. 9439, secondo cui i criteri moderatori sono suscettibili in taluni casi, per la particolare rilevanza negativa di uno o più di essi, di portare all’ esclusione dell’ assegno in concreto. I criteri indicati dall’ art. 5,6 comma , alla stregua di parametri per la quantificazione dell’ assegno sono molteplici, e precisamente: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, valutati unitariamente e confrontati sulla base del paradigma dell’ intera durata del vincolo matrimoniale ( ex plurimis Cass. 2001 , n. 7541 e Cass. 2001 , n. 11575). Quanto al riferimento ai redditi dell’ obbligato , ci si è chiesti se la laconicità del richiamo ( in contrapposizione al tenore dell’ art. 143 c.c., che occupandosi del dovere di contribuzione in costanza di matrimonio fa riferimento ai redditi in relazione alle “ proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro”) abbia una portata riduttiva. Ebbene, la giurisprudenza e la prevalente dottrina rispondono negativamente , ritenendo che la diversa formulazione sia frutto di un difetto di coordinamento e che, pertanto, occorra tenere conto della situazione patrimoniale complessiva del coniuge obbligato ( rilevando ogni utilità suscettibile di valutazione economica). Tra i criteri di quantificazione un posto di rilievo meritano, come già si è visto, anche da un punto di vista casistico, la durata del matrimonio ed il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare. A parte casi particolari ( si è già detto sopra del rigoroso orientamento di Cass. 1996 , n. 9439), la giurisprudenza tende ad escludere che la breve durata del matrimonio abbia di per sé efficacia preclusiva del diritto all’ assegno ( Cass. 2000, n. 12547). Alla stregua del parametro delle “ condizioni economiche ( che possono essere valutate sia per accertare il diritto all’ assegno sia per quantificarlo) anche alle condizioni sociali, nonchè all’ età ed allo stato di salute. È , inoltre, valorizzando il parametro delle “ ragioni della decisione “ che il giudice potrebbe ( il condizionale è d’ obbligo , stante la scarsa applicazione pratica del criterio in questione) commisurare l’ assegno tenendo conto del comportamento che hanno cagionato la rotture della comunione materiale spirituale della famiglia, considerando non solo le cause della separazione ma anche le condotte successive ( CASS. 2002, N. 13060). È , peraltro, incontroverso come non sia necessario prendere in esame per la soluzione del singolo caso tutti i parametri in questione, ben potendo il giudice determinare l’ assegno senza tener conto , per esempio, delle ragioni della decisione ( così Cass. 2005, n. 10210). La giurisprudenza ( Cass 2005, n. 19446 , in Foro. It 2006, 5, col 1362) sostiene , poi che nella determinazione dell’ assegno occorre valutare gli eventuali miglioramenti successivi della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l’ assegno “ qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’ attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi caratteri di eccezionalità , in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili”. Tali non possono essere considerati i miglioramenti economici relativi all’ attività di lavoro subordinato svolta da ciascun coniuge durante la convivenza matrimoniale, i quali costituiscono evoluzione normale e prevedibile, ancorchè non certa, del rapporto di lavoro. - Cassazione I civile n. 18477 del 19 settembre 2005 - (1029) Assegno divorzile,famiglia,affido congiunto,affido condiviso,divorzio,figli "l'assegno di divorzio ha connotazione eminentemente assistenziale, essendone l'attribuzione condizionata alla mancanza di mezzi economici adeguati dell'ex coniuge richiedente o alla impossibilita' di procurarseli per ragioni oggettive" SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza non definitiva del 21 ottobre 1999, il Tribunale di Rovereto dichiaro' la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra *** e *** e, tra le altre consequenziali statuizioni di ordine economico, nego' a quest'ultima l'attribuzione di un assegno divorzile, considerandone l'inserimento in un nuovo nucleo familiare, il buon tenore di vita, non inferiore a quello condotto prima della separazione, e tenendo conto che, in sede di separazione, era stato stabilito nei confronti del *** solo l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia. In riforma della predetta decisione, la Corte d'appello di Trento riconobbe, tra l'altro, alla *** il diritto di ricevere dal *** un assegno divorzile di importo pari a lire 500.000 mensili. A tal proposito, osservo' anzitutto che alla presunta convivenza della donna con altra persona non poteva attribuirsi una valenza idonea a escludere il diritto alla percezione dell'assegno di divorzio, difettando nella specie ogni idoneo elemento indicativo di quella continuita', regolarita' e sicurezza di aiuti erogazioni a favore del coniuge istante da parte del terzo convivente. Rilevo', poi, che la valutazione comparata delle posizioni patrimoniali dei due coniugi, quali emergevano dalle informazioni della Guardia di Finanza e dalla prova per testi, palesava la notevole entita' dei redditi e della potenzialita' economiche del *** e, di contro, l'insufficienza dei mezzi della *** a mantenere un tenore di vita corrispondente a quello avuto in costanza di matrimonio. Della sopra compendiata sentenza, il *** ha chiesto la cassazione con ricorso sostenuto da un unico motivo. Non resiste l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo, il *** denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970. Contrariamente a quanto opinato dalla corte d'appello, sostiene "il tenore di vita da prendere in considerazione - non e' quello antecedente alla separazione, ma quello tenuto dal coniuga richiedente sino al momento del divorzio, in quanto finalita' dell'assegno 6 quella di porre in adeguata misura rimedio al deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, la cui valutazione va fatta con riferimento al momento della pronuncia di divorzio". Nella specie, il tenore di vita del quale la corte doveva valutare il deterioramento per giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile non era quello tenuto dalla *** fino al 1985, anno in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separati senza obbligo del marito di versare assegno di mantenimento per la moglie, ma quello da lei tenuto sino al 21 ottobre 1999, data della pronuncia di divorzio. Il raffronto andava quindi fatto fra il livello di vita mantenuto dalla *** fino a quel periodo e quello successivo. Nessuna prova e' stata portata dall'appellante per dimostrare che, con la pronuncia di divorzio, il suo tenore di vita abbia subito un deterioramento. Quando la corte territoriale fa riferimento al tenore di vita avuto dalla *** in costanza di matrimonio, si riferisce evidentemente a quello che le condizioni economiche del *** negli anni immediatamente precedenti il divorzio avrebbero potuto consentirle, senza tenere conto del fatto che non poteva beneficiarne per effetto delle statuizioni adottate nella sentenza irrevocabile di separazione. Dal 1985 al 1999, nulla si sa dell'effettivo tenore di vita della *** le non che, stando alle sue dichiarazioni del redditi, esso appariva al limite della sopravvivenza e addirittura, per gli anni dal 1996 al 1999, inferiore; sicuramente, quindi, il divorzio non puo' averne determinato un peggioramento. La corte non ha tenuto presente che la corresponsione dell'assegno e' condizionata alla prova a carico del richiedente, nella specie non fornita, della mancanza di mezzi economici che gli permettano di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e della oggettiva impossibilita di procurarseli, senza che a questo fine possano supplire i poteri officiosi del giudice). Il ricorso e' del tutto destituito di fondamento. Secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, la concessione dell'assegno di divorzio, avente carattere esclusivamente assistenziale (salva la valutazione ponderata e bilaterale, ai fini della misura dell'assegno, del criteri fissati dall'art. 5 legge 1^ dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 legge 6 marzo 1987 n. 74), presuppone l'inidoneita' dei mezzi del coniuge richiedente - comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilita' di cui possa disporre - a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Non e', quindi, necessario uno stato di bisogno, rilevando invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, della precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate per ristabilire un sostanziale equilibrio. In proposito, si e' ancora precisato che gli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniugo al quale si chieda l'assegno, successivi alla cessazione della convivenza, assumono pure rilievo - al fine di stabilire la situazione economica familiare in base alla quale valutare il tenore di vita anzidetto - ove costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attivita' abitualmente svolta (vedi, plurimis, Cass. nn. 13169/2004, 6541/2002, 7541/2001, 15055/2000, 8225/2000, 5582/2000, 3101/2000, 2662/2000, 12729/1999, 12182/1999, 2955/1998). Dai principi sopra esposti in tema di assegno di divorzio, deriva che il giudice di merito chiamato a pronunciarsi sull'an debeatur deve determinare, sulla basa delle prove offerte, la situazione economica familiare al momento della cessazione della convivenza matrimoniale - tenendo, peraltro, conto anche degli eventuali miglioramenti reddituali sopravvenuti - e raffrontarla con quella del coniuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio, al fine di stabilire se quest'ultimo possa permettersi un tenore di vita analogo a quello desumibile dalle potenzialita' economiche del nucleo familiare. Ove tale accertamento dia esito negativo, non possedendo il richiedente redditi che gli possano consentire di mantenere il suddetto tenore di vita, ne potendo ragionevolmente acquisirli attraverso un'attivita' lavorativa concretamente esplicabile e confacente alla sua posizione sociale, la liquidazione dell'assegno andra' compiuta secondo i criteri determinati dal suddetto art. 5 (condizioni economiche di entrambi i coniugi al momento del divorzio, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di entrambi, reddito di entrambi, durata del matrimonio), valutati con riferimento al momento della pronuncia di divorzio. Contrariamente a quanto osservato dal ricorrente, il raffronto va fatto tra le condizioni reddituali del coniuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio e quelle dallo stesso godute in costanza di matrimonio. A tali principi si è adeguata la corte d'appello, la quale ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'attribuzione alla ricorrente di un assegno divorzile, non avendo essa redditi sufficienti a conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Basandosi sulle informazioni fornite dalla polizia tributaria, cui il giudice, ai sensi del comma 9 dell'art. 5 legge n. 898/1970, puo' sempre ricorrere ex officio in caso di contestazione sull'entita' dei redditi e dei patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, la corte tridentina ha osservato che: a) durante il matrimonio e prima della separazione, la *** faceva la casalinga ed era comproprietaria dalla casa coniugale, ma conduceva un tenore di vita agiato grazie alle ottime condizioni economiche del marito, proprietario di varie case di abitazione, alcune delle quali concesse in locazione, e con disponibilita' tali da sottoscrivere, unitamente alla sorella, fondi di investimento per un controvalore ammontante, al 16 ottobre 1998, a lire 1.020.000.000 circa. La *** ha cominciato a lavorare part-time, dopo la separazione, percependo una retribuzione di lire 1.100.000 mensili, non risulta titolare di beni immobili (oltre la quota della casa coniugale), possiede BOT e fondi di investimento per complessivi lire 25.000.000 circa, il reddito dichiarato nel 1999 (anno di pronuncia della sentenza di divorzio) e' di lire 6.125.000. La situazione patrimoniale del *** al momento della pronuncia di divorzio, appare considerevolmente migliorata, essendo egli divenuto direttore sportivo di un'importante squadra ciclistica con compenso di lire 50.000.000 annue, risultando proprietario di case di abitazione e di una potente autovettura, vicedirettore della filiale di Concesio della societa' Carrera ed esercente attivita' di intermediario di commercio di prodotti tessili con imponibile dichiarato, in relazione a tale ultima attivita', di lire 24.661.000. La differenza dei redditi fra i coniugi all'epoca sia della loro convivenza, sia della pronuncia di divorzio, consente di ravvisare la sussistenza del diritto della *** all'assegno di divorzio. La corte di appello, quindi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, nel ritenere che la *** non possedesse al momento del divorzio (1999) redditi sufficienti a conservare un tenore di vita corrispondente a quello avuto durante il matrimonio, ha tenuto conto sia del modesto reddito della sua attivita' lavorativa al momento del divorzio, sia della comproprieta' da parte sua della casa di abitazione, valutando il deterioramento della sua situazione economica in relazione ai maggiori redditi del marito dei quali beneficiava gia' durante la convivenza matrimoniale e avrebbe ancor piu' beneficiato in seguito, posto che i cospicui incrementi di reddito di lavoro del coniuge, verificatisi dopo la separazione e prima del divorzio, costituiscono proiezione e sviluppo naturali e prevedibili delle potenzialita' lavorative ed economiche sussistenti durante la convivenza coniugale. Tenendo presente questa prospettiva, il giudice a quo ha proceduto alla valutazione comparativa della situazione economica dei due coniugi, quale appunto risultava al momento della pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale. Provata, dunque, in base ad accertamenti non rivedibili in questa sede, la disparita' reddituale e finanziaria tra i due ex coniugi e la impossibilita' per la *** di disporre di mezzi adeguati in grado di garantirle un tenore di vita assimilabile a quello, di certo elevato, goduto in costanza di matrimonio, correttamente sono stati ravvisati i presupposti per il riconoscimento al coniuge economicamente piu' debole dell'assegno divorzile. La prospettazione di violazione di norme di legge e' in definitiva radicalmente priva di fondamento e, come anticipato, mira ad offrire copertura formale a censure di merito, coma tali Inammissibili in questa sede di legittimita'. E' noto, invero, che nella disciplina dettata dal riformato art. 5 della legge n. 898 del 1970 l'assegno di divorzio ha connotazione eminentemente assistenziale, essendone l'attribuzione condizionata alla mancanza di mezzi economici adeguati dell'ex coniuge richiedente o alla impossibilita' di procurarseli per ragioni oggetti ve, mentre gli altri criteri costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi, valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati a operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo si sia risolto positivamente e, quindi, a incidere unicamente sulla quantificazione dell'assegno stesso (vedi, piu' di recente, tra le tante, Cass. nn. 15055/2000; 8225/2000) 3101/2000; 2662/2000, 1379/2000, 12182/1999, 8183/1999, 4319/1999). E’ noto, altresi', che, nella prima delle due fasi nelle quali tale indagine si articola, il giudice e chiamato a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi economici dell'ex coniuge richiedente o all'impossibiliti di procurarseli per ragioni oggettive, avendo come criterio di riferimento il tenore di vita goduto manente matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso della vita coniugale, e quindi a procedere a una prima determinazione delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi e al tempo stesso costituenti il tetto massimo della misura dell'assegno. Nella fase successiva, attinente alla determinazione in concreto dell'assegno, il giudice deve operare una valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione. L'articolata motivazione fornita al riguardo dalla corte territoriale si sottrae alle censure innanzi richiamate, che vanno peraltro considerate inammissibili nelle parti in cui tendono a sollecitare un diverso apprezzamento degli elementi probatori esaminati e valutati dal giudice di merito. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non vi é luogo a statuizione sulle spese, non avendo l'intimata svolto difese in questa sede. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Cosi' deciso in Roma, il 5 luglio 2005. Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2005.

 

 

 
 
 

MANTENIMENTO 3

Post n°176 pubblicato il 27 Marzo 2011 da torerodgl5
 
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3) Come reiteratamente stabilito dalla Cassazione, presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del 1) coniuge cui non sia addebitabile la separazione, sono la 2) non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che permettano di mantenere un tenore di vita analogo al precedente, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Appare opportuno ricostruire la posizione della giurisprudenza in ordine al problema dell’ addebitabilità della separazione. Si ritiene, pacificamente, che il giudice debba accertare la sussistenza di 2 presupposti : l’ esistenza di un comportamento oggettivamente trasgressivo dei doveri nascenti dal matrimonio e la ricollegabilità della separazione a detto comportamento, sicchè possa dirsi esistere un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’ intollerabilità della convivenza ( Cass. 1999, n. 1933; 2000 n. 279). Il tutto , si badi, sempre che si sia in presenza di una condotta imputabile. La giurisprudenza ha affermato che, ai fini dell’ addebitabilità della convivenza deve essere svolta in base della valutazione globale e procedendo ad una comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’ uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell’ altro. E ciò perché, si dice, solo operando tale comparazione è dato riscontrare l’ incidenza delle condotte , nel loro reciproco interferire, sul verificarsi della crisi matrimoniale ( Cass 2001, n 14162, in Fam e dir, 2002, 190 ). E’ applicando tale principio che Cass. 2001 , n. 14462, ha confermato la pronunzia della corte territoriale la quale aveva escluso ai fini dell’ addebito che l’ allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, in presenza di una stabile relazione extraconiugale dell’ altro coniuge, avesse avuto incidenza sulla crisi matrimoniale. Peraltro , se ( in virtù di queste esigenza di raffronto tra le condotte) il comportamento riprovevole di uno dei coniugi può a volte essere giustificato ove costituisca reazione immediata e proporzionata al torto subito, esso è sempre ingiustificabile ove si traduca nella violazione di regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza, non suscettibili di eccezioni o deroghe ( Cass. 1988, n. 6976) Si è detto della necessità di operare un raffronto tra le reciproche condotte, e però occorre evitare che il giudice di merito si faccia tentare dall’ emettere una facile sentenza di non addebitabilità “ per pareggio”. In questo senso Cass. 2000, n.279 ( in Fam. E dir. 2000, 471), ha affermato che una trasgressione grave dei doveri coniugali, pur se determinata dal comportamento dell’ altro coniuge, dovrà dal giudice essere valutata come autonoma violazione dei doveri e causa concorrente del deterioramento del rapporto coniugale, con conseguente dichiarazione di addebito ( se richiesto) a carico di entrambi. ( Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva rigettato le reciproche richieste di dichiarazione d’ addebito per l’ impossibilità di stabilire con certezza quali delle due condotte coniugali si fosse posta come antecedente causale dell’ altra). In caso di addebito della separazione ad entrambi, la giurisprudenza non ammette alcun ulteriore distinguo, esclude, cioè, che il giudice debba individuare chi dei due coniugi sia “ più in colpa” e chi invece abbia meno influito sull’ insorgere della crisi: anche il meno colpevole è da ritenere “ coniugato addebitato” e , come tale, non avente diritto al mantenimento ( Cass. 1988, n. 5698, in Giuri t, 1989, 1,1,450. L’ orientamento in tema di nesso causale tra la violazione dei doveri e la crisi coniugale porta ad indagare se all’ epoca dei fatti fosse già maturata la situazione di intollerabilità. Tuttavia, per ritenere la violazione ininfluente, secondo una tesi ristrettiva, il giudice deve accertare in modo rigoroso e PUNTUALE il carattere meramente formale della convivenza. A tal fine è, peraltro, irrilevante l’ eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione di tali doveri da pare dell’ altro, vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili ( CASS 1997, n. 5762). Sembra andare di diverso avviso tuttavia, Cass 2001, n. 12130, che ritiene doversi pronunciare la separazione senza addebito quando, pur provata la violazione dei doveri, non sia data la prova che tale comportamento sia stato causa del fallimento della convivenza. Si reputano ininfluenti sull’ addebito i comportamenti successivi alla sentenza. In questo senso Cass. 1994, n.10512, secondo cui la responsabilità della cessazione dell’ unità familiare può essere accertata solo contestualmente alla pronuncia di separazione ed i comportamenti dei coniugi successivi a tale pronuncia potranno eventualmente rilevare solo ai fini del mutamento delle condizioni della separazione o per la richiesta di inibitoria dell’ uso del cognome ai sensi dell’ art. 156 bis c.c ( o in sede penale), ma non potranno costituire fondamento di una sentenza di addebito successiva alla separazione, trattandosi di comportamenti ormai intrinsecamente privi di ogni influenza in ordine ad una già accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza. Tuttavia, avverte la recente Cass . 2005, n. 17710, anche i comportamenti successivi verificatisi cioè dopo la cessazione della convivenza ( seppure inidonei da soli a giustificare una dichiarazione di addebitabilità) possono costituire una conferma del passato e quindi illuminare sulla condotta pregressa , questa si rilevante ai fini del giudizio sull’ addebito. Tra i comportamenti costituenti motivo di addebito un ruolo principe ( se non altro dal punto di vista statistico) spetta all’ infedeltà coniugale. La valutazione di tale condotta con riferimento all’ addebito costituisce un emblematico banco di prova dei principi giurisprudenziali in materia. Così, ad esempio, proprio applicando il detto principio della valutazione globale e comparativa dei comportamenti di entrambi i coniugi, Cass. 1987, n.4767, ha affermato che la violazione del dovere di fedeltà non legittima automaticamente una pronuncia di addebito. Sicchè, si legge nella sentenza, una trasgressione ai doveri familiari da parte di un coniuge non può essere considerata apoditticamente come assorbente, sì da rendere influenti nella genesi della separazione le trasgressioni ai propri doveri da parte dell’ altro coniuge , ove non siano precisati gli elementi che in concreto abbiano dato sostegno a detta decisione. Se un singolo episodio di tradimento può non avere rilevanza causale ai fini dell’ addebito, diverso è il caso della violazione dell’ obbligo di fedeltà attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, essa, infatti,afferma CASS. 2003, n. 3747, costituisce violazione particolarmente grave, che , determinando normalmente l’ intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l’ addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati LA MANCANCA DI NESSO CAUSALE TRA INFEDELTà E CRISI CONIUGALE ( essendovi la prova di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale).

 

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MANTENIMENTO 2

Post n°175 pubblicato il 27 Marzo 2011 da torerodgl5
 
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2) La reale difficoltà nell'applicazione dell' art. 156 risiede nell'esigenza di individuare un'unità di misura in base al quale valutare l'inadeguatezza dei redditi propri di un coniuge. Per molto tempo si è ritenuto che il fondamento per l'erogazione dell'assegno di mantenimento fosse la necessità di assicurare al coniuge beneficiario un tenore di vita pari o almeno simile a quello che possedeva in costanza di matrimonio. Una chiave di lettura in tal senso genera perplessità e confusione . Innanzitutto, la prima è di ordine logico - pratico: ben si sa che la convivenza ha riflessi economicamente positivi. Vi è, di fatti, la possibilità di ammortizzare le spese, di dividerle equamente. Il mantenimento di un determinato tenore di vita risulta certamente agevolato se a contribuire alle casse del nucleo familiare vi sono due soggetti, con due stipendi che si cumulano. Nel caso di separazione, certamente le spese si raddoppiano: basti pensare alla necessità, per il coniuge che non benefici della casa coniugale, di cercarsi una nuova sistemazione, e le relative spese per l'affitto e per la gestione dell'alloggio. E' scontato che in situazione simile, caratterizzata da un sicuro aumento delle spese, non sarà facilmente ipotizzabile la possibilità di mantenere lo stesso standard di vita che si aveva in regime di comunione. Ciò vale per entrambi. In questa analisi, non si può non notare come sarebbe impensabile nonché penalizzante per il coniuge obbligato assicurare al coniuge beneficiario lo stesso "tenore di vita" che si aveva durante il matrimonio. Va anche ipotizzato il caso in cui i coniugi, in costanza di matrimonio, avevano un tenore di vita eccessivo rispetto alle proprie possibilità: anche in questo caso sarebbe umiliante imporre al coniuge obbligato la conservazione al coniuge beneficiario del tenore di vita preesistente alla separazione/divorzio, proprio perché eccessivo né il caso inverso, sent. n. 7614/2009. Le definizioni "mezzi adeguati" nella legge sul divorzio e "adeguati redditi propri" negli articoli del codice civile sulla separazione, introducono concetti del tutto simili, nonostante vi sia una sostanziale differenza tra separati e divorziati, che si traduce nel riacquisto per questi ultimi dello status libero ed il conseguente venir meno di ogni obbligo tra i coniugi, salvo quello relativo all'assegno. Da ciò si deve dedurre che l'articolo di legge in esame non può essere interpretato con l'ottica di garantire al coniuge debole una rendita perpetua essendo il concetto di adeguatezza nel divorzio strettamente legato alla capacità di procurarsi mezzi propri ovvero alla detenzione di un patrimonio personale. Analogamente alla separazione, i mezzi adeguati sono quelli che derivano dall'attività lavorativa del coniuge bisognoso o dai redditi di capitale, denaro o beni immobili o da ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica.

 

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ANNO SCOLASTICO 2011/2012

Post n°174 pubblicato il 27 Marzo 2011 da torerodgl5
 
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Anno scolastico 2011/2012  21/02/2011 - La Giunta regionale della Campania ha approvato la riorganizzazione (di cui al DPR 81/2009) della rete scolastica regionale per l'anno scolastico 2011/2012 così come da allegati seguenti, specificando che gli Istituti scolastici non inclusi negli allegati stessi conservano lo stato di fatto: Nr. Ord. Scuola di base Istituto Superiore Denominazione Comune Nuovi indirizzi e nuove istituzioni Accorpamento Soppressioni Note 1 ITI Tassinari Pozzuoli Scienze Applicate 2 IIS Caracciolo – G. da Procida Procida Manutenzione e Assistenza Tecnica Riattivazione Liceo Classico Liceo Scienze Umane X 4 IIS Pitagora Pozzuoli Scienze Applicate 5 Liceo Scientifico Kant Melito di Napoli Liceo Linguistico 6 IIS G. Bruno Arzano Audiovisivo e Multimediale 7 IIS Gandhi Casoria Scienze Applicate 8 IIS S. Antimo S. Antimo Liceo Linguistico 9 ITI Barsanti Pomigliano Trasporti e Logistica con articolazione Costruzione del Mezzo 10 IIS A.M. De Liguori Acerra Scienze Applicate 11 ITGI Dalla Chiesa Afragola Grafica e Comunicazione 12 IPCT Pertini Afragola Liceo Scienze Umane con indirizzo Economico sociale 13 IIS Cantone Pomigliano Scienze Applicate 14 IIS Imbriani Pomigliano Scienze Applicate 15 IIS Brunelleschi Afragola Liceo Classico Grafica e Comunicazione per l'I.T. Settore tecnologico Turismo per l'I.T. Settore Economico Liceo Linguistico 18 IIS Saviano Saviano Turismo Per l' Istituto Tecnico Settore Economico con sede staccata a Palma Campania 19 ITCG Rossi Doria Marigliano Informatica e Telecomunicazione 20 IPIA Leone Nola Indirizzo Servizio Socio Sanitario con articolazione odontotecnico 21 Liceo Scientifico Colombo Marigliano Liceo Linguistico 22 IPIA Ferraris Marigliano I.T. Settore tecnologico con indirizzo Grafica e Comunicazione DIMENSIONAMENTO A.S. 2011/2012 PROVINCIA DI NAPOLI 3 IIS Majorana Pozzuoli Cicciano Liceo Artistico con indirizzo Design 16 IIS Nobile Nola 17 Liceo Scientifico Medi fonte: http://burc.regione.campania.it

 

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Valori fondiari medi PROVINCIA AV

Post n°173 pubblicato il 27 Marzo 2011 da torerodgl5
 
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L'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario ha pubblicato i valori fondiari medi riferiti ad unità di superficie ed a tipi di coltura per l'anno 2011. REGIONE CAMPANIA Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario Legge 590/65 - Art.4 VALORI FONDIARI MEDI UNITARI RIFERITI AD UNITA’ DI SUPERFICIE ED A TIPI DI COLTURA. – Anno 2011 - Provincia di AVELLINO ZONA n° 1 – Comprende i Comuni di Avella, Baiano, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago Vallo di Lauro, Quadrelle, Quindici, Sirignano, Sperone e Taurano. TIPO DI COLTURA VALORI FONDIARI MEDI UNITARI €/ Ha A) Parte pianeggiante Seminativo Seminativo arborato Seminativo arborato irriguo Oliveto Vigneto Frutteto Noccioleto B) Parte Collinare Seminativo Seminativo arborato Oliveto Vigneto Frutteto Noccioleto Castagneto da frutto in eff. produttiva Bosco Pascolo Incolto produttivo 19.732,40 19.732,40 25.761,73 19.164,44 22.318,04 33.312,58 44.336,65 9.318,08 13.154,93 16.170,01 22.318,04 24.278,66 28.790,02 18.028,30 4.836,37 2.686,86 2.149,50 ZONA n° 2 – Comprende i Comuni di Montoro Inferiore, Montoro Superiore, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole, Serino e Solofra . TIPO DI COLTURA VALORI FONDIARI MEDI UNITARI €/ Ha A) Parte pianeggiante Seminativo Seminativo arborato Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Vigneto Vigneto (*) 15.347,40 18.636,14 31.242,95 35.627,92 23.129,91 29.627,68 fonte: http://burc.regione.campania.it 2 Noccioleto B) Parte Collinare Seminativo Seminativo arborato Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Oliveto Vigneto Vigneto (*) Noccioleto Castagneto da frutto in eff. produttiva Bosco Pascolo Incolto produttivo 27.638,42 13.154,93 15.347,40 26.309,85 26.857,98 15.419,93 22.536,83 30.836,97 24.183,63 20.556,08 4.836,37 3.224,24 2.686,87 (*) Solo per i Comuni di San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino e Santo Stefano del Sole. ZONA n° 3 – Comprende i Comuni di Cervinara, Rotondi e San Martino Valle Caudina. TIPO DI COLTURA VALORI FONDIARI MEDI UNITARI €/ Ha A) Parte pianeggiante: Seminativo Seminativo arborato Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Orto irriguo Frutteto B) Parte Collinare Seminativo Seminativo arborato Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Oliveto Vigneto Noccioleto Castagneto da frutto Frutteto Bosco Pascolo Incolto produttivo 14.799,29 20.828,64 23.569,25 29.050,46 29.050,46 30.749,63 9.866,18 13.703,04 21.924,89 18.608,07 18.385,30 22.018,05 14.396,42 25.158,99 4.836,37 3.224,24 2.149,50 14.799,29 fonte: http://burc.regione.campania.it 3 ZONA n° 4 – Comprende i Comuni di Aiello del Sabato, Atripalda, Avellino, Cesinali, Contrada, Forino, Mercogliano, Monteforte Irpino e San Potito Ultra. TIPO DI COLTURA VALORI FONDIARI MEDI UNITARI €/ Ha A) Parte pianeggiante: Seminativo Seminativo arborato Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Noccioleto Vigneto Orto irriguo B) Parte Collinare Seminativo Seminativo arborato Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Oliveto Vigneto Noccioleto Castagneto da frutto Bosco Pascolo Incolto produttivo 21.924,89 22.472,99 31.791,07 34.531,68 29.365,82 29.342,80 45.494,11 17.493,99 18.636,14 22.472,99 24.665,49 17.792,23 30.540,45 26.486,82 16.444,86 4.836,37 3.224,24 2.686,87 ZONA n° 5 – Comprende i Comuni di Altavilla Irpina, Candida, Capriglia Irpina, Cianche, Grottolella, Manocalzati, Montefusco, Montefredane, Pratola Serra, Prata Principato Ultra, Pietrastornina, Petruro Irpino, Roccabascerana, Ospedaletto dall’Alpinolo, Santa Paolina, Sant’Angelo a Scala, Summonte, Tufo e Torrioni. TIPO DI COLTURA VALORI FONDIARI MEDI UNITARI €/ Ha Seminativo Seminativo arborato Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Noccioleto Vigneto Vigneto (*) Oliveto Castagneto da frutto Bosco Pascolo Incolto produttivo 14.251,17 15.347,41 19.732,40 20.828,64 21.235,45 23.722,98 38.697,36 16.013,49 14.396,42 4.836,37 3.761,62 2.686,87 (*) Solo per i Comuni di Altavilla Irpina, Candida, Capriglia Irpina, Cianche, Grottolella, Manocalzati, Montefusco, Montefredane, Pratola Serra, Prata fonte: http://burc.regione.campania.it 4 Principato Ultra, Petruro Irpino, Ospedaletto dall’Alpinolo, Santa Paolina, Sant’Angelo a Scala, Summonte, Tufo e Torrioni. ZONA n° 6 – Comprende i Comuni di Bonito, Flumeri, Fontanarosa, Gesualdo, Grottaminarda, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemiletto, Partenopoli, Pietradefusi, Sant’Angelo all’Esca, Sturno, Taurasi, Torre le Nocelle e Venticano. TIPO DI COLTURA VALORI FONDIARI MEDI UNITARI €/ Ha Seminativo Seminativo arborato Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Noccioleto Oliveto Orto irriguo Vigneto Vigneto (*) Castagneto da frutto Bosco Pascolo Incolto produttivo 14.251,17 15.347,40 20.280,52 21.376,76 18.630,67 25.153,32 24.519,04 24.909,12 35.678,55 10.365,41 4.299,00 3.224,24 2.686,87 (*) Solo per i comuni di Bonito, Fontanarosa, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemiletto, Partenopoli, Pietradefusi, Sant’Angelo all’Esca, Taurasi, Torre le Nocelle e Venticano. ZONA n° 7 – Comprende i Comuni di Chiusano San Domenico, Lapio, Luogosano, Parolise, Salza Irpina, San Mango sul Calore e Sorbo Serpico. TIPO DI COLTURA VALORI FONDIARI MEDI UNITARI €/ Ha Seminativo Seminativo arborato Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Orto irriguo Oliveto Vigneto Vigneto (*) Castagneto da frutto Bosco Pascolo Incolto produttivo 9.868,30 12.058,68 15.895,53 20.280,52 20.280,52 11.861,49 19.286,54 28.039,04 14.095,60 5.373,74 3.761,62 3.224,24 (*) Solo per i Comuni di, Lapio, Luogosano, Parolise, Salza Irpina, San Mango sul Calore e Sorbo Serpico. fonte: http://burc.regione.campania.it 5 ZONA n° 8 – Comprende i Comuni di Bagnoli Irpino, Caposele, Cassano, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Frigento, Guardia dei Lombardi, Lioni, Montella, Montemarano, Morra dei Sanctis, Nusco, Rocca San Felice, Sant’Angelo dei Lombardi, Senerchia, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina e Volturara Irpinia. TIPO DI COLTURA VALORI FONDIARI MEDI UNITARI €/ Ha Seminativo Seminativo arborato Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Orto irriguo Oliveto Vigneto Vigneto (*) Castagneto da frutto Bosco Pascolo Incolto produttivo 7.749,69 8.769,95 13.154,93 14.251,17 20.828,64 13.640,71 14.233,80 26.941,98 22.536,83 5.911,12 4.299,00 2.149,50 (*) Solo per i Comuni di Castelfranci, Castelvetere sul Calore e Montemarano. ZONA n° 9 - Comprende i Comuni di Ariano Irpino, Carife, Casalbore, Castelbaronia, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Savignano Irpino, Scampitella, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista e Zungoli. TIPO DI COLTURA VALORI FONDIARI MEDI UNITARI €/ Ha Seminativo Seminativo arborato Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Orto irriguo Oliveto Vigneto Castagneto da frutto Bosco Pascolo Incolto produttivo 7.412,02 7.903,93 13.549,58 14.114,13 16.938,60 17.367,76 13.640,72 9.213,72 4.299,00 3.224,24 2.149,50 fonte: http://burc.regione.campania.it 6 ZONA n° 10 – Comprende i Comuni di Aquilonia, Andretta, Bisaccia, Calitri, Cairano, Conza della Campania, Lacedonia, Monteverde e Sant’Andrea di Conza. TIPO DI COLTURA VALORI FONDIARI MEDI UNITARI €/ Ha Seminativo Seminativo arborato Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Orto irriguo Oliveto Vigneto Castagneto da frutto Bosco Pascolo Incolto produttivo 8.411,87 8.594,56 12.420,44 12.985,01 14.799,29 13.374,55 13.047,64 8.637,85 3.224,24 2.149,50 2.149,50

 

 

 

 
 
 

Realizzazione progetti di sicurezza urbana integrata

Post n°172 pubblicato il 27 Marzo 2011 da torerodgl5
 
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Approvato il riparto dei finanziamenti annualità 2009 14/03/2011 - Il Settore Rapporti con province comuni comunità montane e consorzi ha approvato il riparto dei contributi ai Comuni - annualità 2009 - per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata. Il totale dei finanziamenti ammonta a € 1.153.780,00. Decreto Dirigenziale n. 24 del 02/03/2011 A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale Settore 5 Rapp.con province comuni com.tà montane e consorzi delega e subdel co.re.co Oggetto dell'Atto: L.R. 12/03 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI ENTI LOCALI DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SICUREZZA URBANA INTEGRATA. ANNUALITA' 2009 - RIPARTO ED ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI. fonte: http://burc.regione.campania.it n. 17 del 14 Marzo 2011 IL DIRIGENTE PREMESSO  che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1925 adottata nella seduta del 30 dicembre 2009 ed avente ad oggetto: “Legge regionale 13 giugno 2003 n. 12. Approvazione atto di indirizzo per l'assegnazione di contributi regionali per interventi in materia di sicurezza urbana” ha approvato: · l’atto di indirizzo con il quale sono state stabilite le priorità, le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi regionali agli Enti locali per la realizzazione di progetti volti al miglioramento degli spazi pubblici e delle condizioni di vita nelle città; · ha destinato alla suddetta iniziativa la somma di € 1.153.780,00 di cui al cap. 312 “Spese in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa regionale e locale” della U.P.B. 6.23.222 dell’esercizio finanziario 2009; · ha demandato al Dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane l’adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali ivi compresi l’approvazione della graduatoria e il riparto dei fondi.  che con decreto n. 388 del 31/12/2009 adottato dal Dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane è stato approvato, tra l’altro, il bando per l’assegnazione di contributi agli Enti Locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata L.R. n.12 del 13 giugno 2003 - annualità 2009, il relativo modello di domanda e lo schema di progetto ed è stata impegnata la somma destinata alla suddetta iniziativa pari ad € 1.153.780,00 sul capitolo 312 “Spese in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa regionale e locale” U.P.B. 6.23.222 es. fin. 2009 – impegno registrato al n. 9035 del 31/12/2009;  che, in particolare, nel bando l’assegnazione di contributi agli Enti Locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata - L.R. 12/03 annualità 2009”, al comma 2 dell’art. 6 è previsto che “A valere sui fondi compresi nell’U.P.B. 6.23.222 del bilancio di previsione dell’esercizio2009, sul capitolo 312 “Spese in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa regionale e locale” nei limiti dell’importo di euro 1.153.780,00 al netto della quota destinata alle spese della commissione, il Settore provvede poi al riparto ed all’assegnazione agli Enti Locali di cui all’articolo 2 del contributo regionale, dandone comunicazione agli Enti Beneficiari”. PRESO ATTO  che, con decreto dirigenziale n. 5 del 21/01/2011, sono stati approvati i sottoindicati elenchi relativi ai progetti di sicurezza urbana integrata presentati ai sensi del bando di cui sopra: - “Elenco dei progetti ammissibili al finanziamento” (allegato A); - “Elenco dei progetti non finanziabili ai sensi del comma 7 dell’art. 5” (Allegato B); - “Elenco dei progetti non ammessi alla valutazione” (allegato C) con l’indicazione specifica dei motivi di esclusione. CONSIDERATO  che con il succitato decreto è stata rinviata a successivo provvedimento la ripartizione ed assegnazione del contributo regionale agli Enti Locali collocati utilmente nell’elenco di cui all’allegato A nei limiti della somma appositamente impegnata con il succitato decreto 388 sul cap. 312 pari ad € 1.153.780,00 es fin 2009. PRECISATO  che, ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del bando, “Il contributo regionale assegnato a ciascun progetto è destinato alla copertura delle spese risultanti dal quadro economico del progetto di cui alla lettera j del comma 4 dell’art. 4 nella misura del 70% delle spese totali e non può superare l’importo di € 70.000,00”.  che, a fronte della somma impegnata sul cap. 312 es. fin. 2009, pari a € . 1.153.780,00, è possibile assegnare il contributo richiesto ai primi 16 progetti di cui all’elenco dei progetti ammissibili (allegato A del decreto n.5 del 21/01/2011); RITENUTO pertanto fonte: http://burc.regione.campania.it n. 17 del 14 Marzo 2011 di dover procedere alla ripartizione ed assegnazione del contributo regionale agli Enti Locali utilmente collocati in graduatoria nei limiti della somma appositamente impegnata sul cap. 312 es. fin. 2009 pari ad € 1.153.780,00; VISTI - la legge regionale n. 12/2003; - la deliberazione n 1925 del 30/12/2009 ; - il decreto dirigenziale n. 388 del 31/12/2009; - il decreto dirigenziale n. 5 del 21/01/2011 ad oggetto: “L.R. 12/03 - Bando per l' assegnazione di contributi agli Enti locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata. Annualita' 2009 - Presa d'atto della graduatoria”. Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal servizio 03 e della dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del servizio medesimo DECRETA Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 1) ripartire la somma, ammontante a € 1.153.780,00 appostata sul cap. 312 della U.P.B. 6.23.222 del bilancio regionale es. fin. 2009 - impegnata con decreto dirigenziale n. 388 del 31/12/2009, impegno registrato al n. 9035 del 31/12/2009, assegnando il contributo regionale ai primi 16 Enti dell’ “Elenco dei progetti ammissibili al finanziamento”, allegato A del decreto n. 5 del 21/01/2011, individuati nel sottostante prospetto, per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata, per un importo pari alla somma in corrispondenza di ciascuno di essi indicata nella colonna “Contributo regionale”: N ENTE PUNTEGGIO CONTRIBUTO REGIONALE 1. ASSOCIAZIONE COMUNI SAN POTITO ULTRA – ATRIPALDA 75,0 70.000,00 2. COMUNE DI S. GIORGIO A CREMANO 73,0 70.000,00 3. COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI 72,0 70.000,00 4. COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI 72,0 70.000,00 5. COMUNE DI NAPOLI 70,5 70.000,00 6. COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA 70,0 70.000,00 7. COMUNE DI GRUMO NEVANO 70,0 70.000,00 8. COMUNE DI NOCERA INFERIORE 70,0 70.000,00 9. COMUNE DI SAVIANO 69,5 70.000,00 10. COMUNE DI PIANO DI SORRENTO 69,5 70.000,00 11. COMUNE DI CASERTA 69,0 70.000,00 fonte: http://burc.regione.campania.it n. 17 del 14 Marzo 2011 12. COMUNE DI CASAVATORE 69,0 56.000,00 13. COMUNE DI QUARTO 68,0 70.000,00 14. COMUNE DI PORTICI 66,0 70.000,00 15. COMUNE DI SANT'ARPINO 66,0 70.000,00 16. COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO 65,0 70.000,00 Totale 1.106.000,00 2) dare atto che la somma ripartita tra gli enti sopraindicati è pari a € 1.106.000,00; 3) demandare a successivo decreto dirigenziale la liquidazione dei compensi alla commissione per la valutazione dei progetti con i criteri di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 9/2/2007 imputando la spesa necessaria sulla disponibilità residua, di cui al sopraccitato impegno, pari a € 47.780,00, nonché l’eventuale assegnazione della quota residua all’Ente utilmente collocato in graduatoria a parziale copertura del finanziamento richiesto; 4) rinviare a successivi propri decreti dirigenziali gli atti gestionali conseguenti, compresi la liquidazione, l’ordinazione al pagamento, in due rate, della somma individuata al fianco di ciascun Ente beneficiario, secondo le modalità previste dall’art. 8 del bando; 5) inviare copia del presente decreto all’Assessore agli Enti Locali, al Coordinatore dell’AGC Gabinetto del Presidente Giunta Regionale, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, al Settore Stampa Documentazione, Informazione e BURC per la pubblicazione. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento. ALLOCCA fonte: http://burc.regione.campania.it n. 17 del 14 Marzo 2011

 

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Post n°171 pubblicato il 27 Marzo 2011 da torerodgl5
 
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E' stata rettificata la graduatoria definitiva dei Comuni ammessi a contributo per la realizzazione di campetti playground. Disponibili sul Burc: •Decreto Dirigenziale di rettifica •Elenco Comuni ammessi a contributo •Elenco Comuni esclusi dai contributi

 

 

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- sostenitore del partito : ITALIA DEI VALORI
- laureando in giurisprudenza presso l' Università di Salerno
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Sono molto determinato sulle cose che faccio.. Cerco sempre di trovare una logica nei ragionamenti,nei problemi della vita. Voglio pensare in positivo, non posso perdermi nella mentalità OTTUSA di chi non vuole cambiare in meglio le cose.
Ho sempre combattuto per qualsiasi cosa, e non ho nessuna intenzione di sporcare la mia correttezza morale e politica con comportamenti IMMORALI.

- Settembre 2006 / Giugno 2007 vincitore del progetto imprenditoriale promosso dall' associazione IGS Campania, coofinanziato da Confindustria.

- il 15 Giugno 2010 partecipazione al primo corso di alta formazione politica a Benevento, promosso dalla Fondazione Magna Carta, ed il Partito Popolare Europeo ; coordinato dall' On. Erminia Mazzoni.

 

 

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