La voce di un uomo

Artt. 1 e 2 Cost.


Molti di voi probabilmente non li hanno mai letti. Molti altri li hanno letti solo per imposizione scolastica senza comprenderli veramente. Ve li riporto qui allora, tentando di darvi una spiegazione abbastanza semplice. Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Nel primo comma i costituenti hanno voluto ben mettere in chiaro il principio democratico che caratterizza il nostro ordinamento giuridico. Per Repubblica s'intende uno Stato in cui qualsiasi autorità di governo proviene da elezioni del popolo. Dunque una Repubblica democratica è tale quando ci si trova di fronte ad una natura elettiva, rappresentativa e temporanea del Capo dello Stato. Infatti il principio democratico non per forza si appplica solamente all'ordinamento repubblicano; ed il classico esempio è costituito dall'Inghilterra, uno dei modelli più significativi di democrazia che però non risponde ad un ordinamento repubblicano, bensì monarchico. Nel secondo comma emerge anzitutto il venir meno del concetto dello Stato come sovrano assoluto. La sovranità è infatti conferita al popolo; e questo altro non è che un modo per evidenziare il principio democratico. Ma occorre fare attenzione al proseguio della frase. Il popolo, infatti, esercita la sovranità «nelle forme e nei limiti della Costituzione». Questo principio è di fondamentale importanza perché differenzia tutte le moderne liberal-democrazie - quella italiana compresa - da quelle antiche sul modello delle città-stato elleniche. La proposizione va letta tenendo presente sia i passaggi della Carta costituzionale in cui vengono tutelate le minoranze, sia tenendo presente il sistema parlamentare. Nel primo caso, se la sovranità appartenesse al popolo senza limitazioni, le minoranze potrebbero tranquillamente essere ignorate e ritrovarsi prive di tutela. Nel secondo caso, invece, si ricalcano i principi che sostengono quanto possa essere costruttivo il confronto tra fazioni diverse; una mediazione tra schieramenti politici può condurre ad un vantaggio per tutti (maggioranza e minoranze), a differenza di quanto accadrebbe se esistesse solo uno schieramento che porterebbe ad un risultato positivo per la maggioranza, ma ad uno negativo per le minoranze. Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questo articolo non può che rimandare alla parte I della Carta costituzionale in cui si parla dei diritti e doveri dei cittadini. Ma di notevole importanza è il soggetto che viene indicato da questo articolo come garante dei «diritti inviolabili dell'uomo», cioè la Repubblica. Ciò significa che, venendo meno la garanzia dei diritti inviolabili, verrebbe meno anche la forma dello Stato repubblicano. Quindi, in considerazione anche dell’art. 139 [«La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.»], non solo non può essere messo in discussione il principio democratico, ma sono altresì intangibili tutte quelle situazioni soggettive, poste in essere dalla Costituzione, che sono riconosciute come diritti inviolabili. I due esempi più plateali (ovviamente non gli unici) sono, a questa stregua, i disposti degli artt. 13 e 21 che riconoscono e garantiscono, rispettivamente, la libertà personale e la libertà di manifestazione del pensiero.