La voce di un uomo

The voice of a man

 

SOCIETAS

Se la nostra società
assolve e incoraggia la
mancanza di virtù e i falsi
valori della vita, noi
dobbiamo rifare la società
in modo che felicità e
virtù coincidano.

Tsunesaburo Makiguchi

 

RAGIONE

Chiunque pretenda di pronunciare una verità nel campo pragmatico  dei rapporti morali, politici e sociali, in virtù di questa pretesa dice una falsità

Theodor Geiger

 

ART. 21 COST

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

 

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Chiesa e follia

Post n°47 pubblicato il 12 Novembre 2008 da zalo88

La Chiesa prende posizione netta sul caso Eluana, ma non lo fa esprimendo il proprio parere personale normalmente. No. Ricorre ai ricatti morali verso i giudici della Corte di Cassazione.

"Togliere cibo e acqua è assassinio". Detto in parole più semplici Se decidi di confermare la sentenza della Corte d'Appello sei un omicida e brucerai all'inferno. Perché non c'è differenza tra accoltellare una persona viva e vegeta e smettere di nutrire una persona ormai cerebralmente morta ed in stato perennemente vegetativo.

Questo è ciò che implicitamente è stato dichiarato, perché il sostantivo "assassinio" lascia poco spazio alle interpretazioni.

Credo che in merito ad una questione così delicata non sia ammissibile intervenire con affermazioni del genere, sebbene si possa naturalmente essere contrari. Io stesso non sono ancora riuscito a prendere una posizione sulla questione, almeno per quanto riguarda il piano etico; perché se scendiamo nella legalità non ci sono molti dubbi: se Eluana è cerebralmente morta, allora per il diritto ella è morta definitivamente e quindi si può procedere alla sospensione dell'alimentazione forzata. Ed è proprio sul fatto se ella è cerebralmente morta o meno che si gioca, e si è giocata, la partita legale.

Purtroppo non esiste una legge sul testamento biologico che consenta ad una persona di esercitare il diritto a non ricevere cure quando non sia più capace di manifestare la propria volontà. Questo complica sicuramente le cose, ma invece che premere perché una legge sia fatta, la Chiesa si limita a ricattare moralmente i giudici della Cassazione, asserendo per di più che si tratterebbe di «eutanasia» (mostrando, così, anche una certa ignoranza in materia).

Voglio che sia chiara una cosa: non sto accusando la Chiesa di esprimere opinione contraria a quella espressa dalla Corte d'Appello di Milano, ma trovo riproveboli le parole utilizzate. Trovo disgustoso che di fronte ad una situazione come questa si arrivi a muovere accuse del genere. In fondo Gesù non si è mai trovato di fronte ad una situazione simile, forse egli avrebbe detto che quando non c'è più nulla da fare è giusto lasciar che l'anima possa riposare in pace, o forse no. Ma in ogni caso non c'è traccia di situazioni del genere nella Sacra Bibbia. Io ho come il sospetto che il caso stia venendo strumentalizzato da questa istituzione e nient'altro. Così come fecero con Welbi, a cui non concessero i funerali (dopo averli concessi a Hitler, il quale, ironia delle ironie, oltre a combinare i crimini che ha combinato, fece anche la stessa identica scelta di Welbi suicidandosi).

Ognuno può avere la sua idea, ma di fronte ad una situazione del genere quanti di voi si permetterebbero di dire che sospendere l'alimentazione artificiale è omicidio? Quanti di voi paragonerebbero la cosa ad un uomo che accoltella un altro uomo? Molto pochi, forse nessuno. Perché la sensibilità di qualsiasi uomo è tale che, di fronte ad una situazione del genere, si esprima la propria idea molto cautamente, rispettosi dei sentimenti dei familiari della donna in questione ed anche di lei stessa.

Concluderei riportandovi l'articolo 32 della nostra Costituzione, tanto per far capire alla signora Chiesa - che decise, ai tempi, di far bruciare Giordano Bruno in nome del sommo valore della vita umana - che rifiutare le cure e lasciarsi morire (come fece Welbi) è un diritto fondamentale sancito dalla nostra Carta costituzionale (so che il caso dell'Englaro è diverso, ma è utile sottolineare la differenza tra il principio costituzionale civile ed il principio canonico)

 

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge*. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

*Le disposizioni di legge in questo senso possono attenere solo alla sicurezza pubblica. Quello che per esempio si verifica per le vaccinazioni obbligatorie o a certi trattamenti in caso di malattie particolarmente pericolose ed infettive (come la meningite).

Ma già che ci siamo, ricordiamo anche l'articolo 7.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

 
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SENTENZA N. 24 2004 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

[...]

La CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n 140 (disposizione per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle più alte cariche dello Stato);

dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della predetta legge n. 140 del 2003.

Così è deciso in Roma nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.

 

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