Pro. Civ. Dovadola

Post N° 7


IL NOSTRO REGOLAMENTO INTERNORegolamento Interno dell’Associazione “ PROTEZIONE CIVILE di DOVADOLA”  ART. 1E' costituita l’associazione di volontariato denominata “PROTEZIONE CIVILE DI DOVADOLA”, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, aventi la maggiore età, residenti nel Comune di DOVADOLA o nei Comuni limitrofi, o Associazioni di Volontariato operanti nel Comune, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di "previsione, prevenzione, soccorso e ricostruzione".ART. 2L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda, all'accettazione della stessa da parte del Consiglio Direttivo, previo accertamento di idoneità fisica e di buona condotta, alla partecipazione ai Corsi di istruzione e di Addestramento ed alla accettazione firmata del presente Regolamento.                                                                               All’interno del gruppo vengono individuati due sottogruppi:                                                 a) volontari effettivi                                                                                                      b) volontari sostenitori                                                                                   L’Associazione individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. I Volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica.La richiesta di adesioni di nuovi soci, possono essere presentate dal 1 Gennaio al 31 Marzo di ogni anno.Ai volontari che per problemi di lavoro e di tempo , non possono garantire sufficiente partecipazione alle attività del gruppo ( 40 ore anno ) viene permesso di fare parte dei soci sostenitori; agli stessi viene garantita copertura assicurativa, tesserino di riconoscimento e pettorina.ART. 3Nell’arco dell’anno solare il socio può presentare dimissioni volontarie dall’associazione. Tali dimissioni presentate per iscritto, vengono rese valide a livello ufficiale il 31 Marzo di ogni anno. Nel caso in cui il volontario dimessosi faccia parte del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo può convocare l’assemblea generale dei soci entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, la quale eleggerà un nuovo membro da porre all’interno del Consiglio Direttivo. Il consigliere dimissionario può comunque rimanere a fare parte dell’associazione. Il consigliere che per tre volte consecutive, in modo ingiustificato non presenzia alle riunioni del Direttivo, decade automaticamente dalla carica. Il Consiglio Direttivo come previsto dall’Art. 9 punto 2 del regolamento nazionale, può convocare anche in questo caso l’assemblea generale dei soci per la nomina di un nuovo consigliere.  ART. 4Il Presidente è il responsabile unico del gruppo e nomina in collaborazione con il Consiglio Direttivo, fra i componenti del gruppo stesso, i responsabili dei sottogruppi.ART. 5I volontari sono addestrati a cura della Prefettura, degli organi di Protezione Civile Provinciale, Regionale, Nazionale, tramite tecnici del Corpo Nazionale dei VVFF., del Corpo Forestale dello Stato a da altri individuati dal Prefetto, fra gli Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, sono ritenuti idonei. I volontari possono essere addestrati anche da personale idoneo , reperito dal Consiglio Direttivo. La partecipazione ai Corsi di Addestramento è obbligatoria. La partecipazione alle esercitazioni della Protezione Civile è obbligatoria.ART. 6All'interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate o sottogruppi, in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto. Ogni sottogruppo deve avere un responsabile, il quale è alle dirette dipendenze del responsabile unico del gruppo.ART. 7Il gruppo, sia in emergenza che nell'ambito della prevenzione, opera alle dipendenze degli Organi preposti alla direzione dei soccorsi ( Corpo dei Vigili del Fuoco e Corpo Forestale dello Stato) ed al coordinamento degli interventi, cioè del Sindaco, in ambito comunale, e del Prefetto, in ambito provinciale.ART. 8Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari della Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate. E' fatto divieto ai Volontari di accettare qualsiasi remunerazione per la loro opera.ART. 9Ai volontari, saranno garantiti, ai sensi dell' art. 1l del D.L. 159/84 convertito in legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, i seguenti benefici:a) mantenimento del posto di lavoro:al volontario impiegato in attività di protezione civile ( previsione, prevenzione, soccorso e addestramento ) viene garantito, per il periodo di effettivo impiego, il mantenimento del posto di lavoro;b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale:al Volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro ed al datore stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emulamenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;c) copertura assicurativa:i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato1 da assicurazione stipulata dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile; apposita assicurazione coprirà le esercitazioni ed i servizi organizzati dal Gruppo locale.d) rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'usi dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell'Automobil Club d' Italia in vigore.ART. 10L’attrezzatura di cui ogni Volontario verrà dotato è “ strettamente personale” e non può essere ceduta a nessun altro: inoltre ogni Volontario è responsabile della funzionalità e dell’integrità della attrezzatura personale e di quella affidatagli in via temporanea per l’espletamento del servizio affidatogli. Nel caso di dimissioni dall’associazione, tutto il materiale fornito al socio, deve essere restituito. Nell’arco del primo anno di adesione, al nuovo socio non viene fornito vestiario in dotazione. ART. 11Il Presidente è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.ART. 12Il volontario effettivo deve garantire nell’arco dell’anno solare 40 ore di prestazione volontaria per le varie attività che l’associazione presta. Tali ore saranno annotate in apposito registro. Se il socio nell’arco dell’anno non raggiunge il limite del monte ore prestabilito, se non per cause di forza maggiore, viene per l’anno successivo passato al gruppo dei soci sostenitori: perdurando tale situazione  viene automaticamente espulso dall’Associazione. L’aggiornamento dell’elenco soci viene effettuato in sede di approvazione di bilancio e comunque non oltre il 31 Marzo di ogni anno.ART. 13L'accettazione scritta ed il rispetto del presente condiziona l'appartenenza al gruppo. Le infrazioni, riferite al presente regolamento comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal responsabile del gruppo. Ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, ne viene votata l'eventuale espulsione.