Ei fu.... Lui folgorante in solio vide il mio genio e tacque ... Dall'Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno ... scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar ... Fu vera gloria?L'ode del mio odiato Manzoni si presta forse più d'ogni altra ad essere saccheggiata in un comune discorso. Chi non ha mai usato almeno una volta una delle frasi che ho estrapolato dal testo della famosa poesia? Come? ... Le ho usate soltanto io? Può darsi, del resto credo di essere l'unico essere privo di pudore al punto tale da aver intitolato un suo post "Or non è guari". Però c'è una frase del 5 maggio che, ne sono certo, anche altri avranno usato certamente e che mi è tornata in mente questa mattina, leggendo il giornale, ove ho trovato intere pagine di pubblicità. Personalmente trovo inutili tali "lenzuolate", ma se c'è così tanta gente che spende così tanti soldi in pubblicità, sarà pur vero che la pubblicità è l'anima del commercio.Ritengo perciò altamente probabile che una reclame battente favorisca lo smercio del prodotto reclamizzato.Veniamo al dunque e, innanzi tutto, se siamo interessati, leggiamoci questa bella pappardella:Legge 20 febbraio 1958, n° 75. Art.3Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del Codice Penale sono sostituite dalle seguenti: "E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale:1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;2) chiunque avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque luogo diverso da quello della sua abituale residenza, la fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui. In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio. I delitti previsti dai nn. 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano.Mi è sorto un quesito: fare pubblicità gratuita ad un mignotta, consentendole di raggiungere quali potenziali clienti milioni di persone, tramite l'uso di un mezzo di diffusione di massa, integrerà l'ipotesi criminosa di cui al numero 8 dell'art. 3 della "Legge Merlin"?Ai posteri l'ardua sentenza...
5 maggio
Ei fu.... Lui folgorante in solio vide il mio genio e tacque ... Dall'Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno ... scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar ... Fu vera gloria?L'ode del mio odiato Manzoni si presta forse più d'ogni altra ad essere saccheggiata in un comune discorso. Chi non ha mai usato almeno una volta una delle frasi che ho estrapolato dal testo della famosa poesia? Come? ... Le ho usate soltanto io? Può darsi, del resto credo di essere l'unico essere privo di pudore al punto tale da aver intitolato un suo post "Or non è guari". Però c'è una frase del 5 maggio che, ne sono certo, anche altri avranno usato certamente e che mi è tornata in mente questa mattina, leggendo il giornale, ove ho trovato intere pagine di pubblicità. Personalmente trovo inutili tali "lenzuolate", ma se c'è così tanta gente che spende così tanti soldi in pubblicità, sarà pur vero che la pubblicità è l'anima del commercio.Ritengo perciò altamente probabile che una reclame battente favorisca lo smercio del prodotto reclamizzato.Veniamo al dunque e, innanzi tutto, se siamo interessati, leggiamoci questa bella pappardella:Legge 20 febbraio 1958, n° 75. Art.3Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del Codice Penale sono sostituite dalle seguenti: "E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale:1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;2) chiunque avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque luogo diverso da quello della sua abituale residenza, la fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui. In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio. I delitti previsti dai nn. 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano.Mi è sorto un quesito: fare pubblicità gratuita ad un mignotta, consentendole di raggiungere quali potenziali clienti milioni di persone, tramite l'uso di un mezzo di diffusione di massa, integrerà l'ipotesi criminosa di cui al numero 8 dell'art. 3 della "Legge Merlin"?Ai posteri l'ardua sentenza...