Quid novi?

Qualche utile ripasso.


Riporto, a mio uso e consumo, alcuni stralci della Costituzione della Repubblica Italiana.Art. 1, comma 2: ...La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.Art. 15: La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.Art. 27: La responsabilità penale è personale.L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.Art. 29: La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.Art. 33: L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.Art. 71: L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.Art. 90: Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.Art. 98: I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.Art. 104: La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.Art. 107: I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.Beh, dopo l'art. 107 ne ho abbastanza. La trascrizione del testo dell' art. 3 è rinviata a pubblicazione avvenuta delle motivazioni della sentenza sul c.d. Lodo Alfano.