Articolo 11 – Il Comitato esecutivo 11.1. Il Comitato esecutivo è l’organo a cui spetta la gestione organizzativa e l’applicazione quotidiana della linea politica, sulla base delle linee fondamentali deliberate dal Comitato Politico e dalle indicazioni di linea politica decise dal Direzione. 11.2. E’ composto di norma da 3 a 5 compagni/e, eletti dal Comitato Politico sulla base delle norme previste dallo statuto e di un requisito di operatività funzionale dell’organismo. 11.3. Il Comitato esecutivo convoca e presiede il Direzione ed il comitato politico, con un preavviso di almeno 7 giorni tramite mail o lettera scritta, proponendo l’ordine del giorno delle riunioni, che deve essere confermato dal voto di questi organismi in apertura delle loro adunanze. 11.4. In ogni caso il Comitato esecutivo è obbligato a riunire la seduta di questi organismi su richiesta di almeno il 20% dei loro componenti, entro tre settimane dal ricevimento della richiesta per il Direzione, entro due mesi per il comitato politico. 11.5. Il Comitato esecutivo in casi di particolare gravità e/o urgenza, può adottare, con decisione motivata, tutte le misure cautelari ritenute utili o necessarie per la salvaguardia dell’organizzazione e dell’onore politico del partito. Articolo 12 - Modalità di voto e di elezione 12.1. In tutte le sedi del partito, le decisioni sono assunte di norma a voto palese e a maggioranza dei votanti. Nella formazione degli organi dirigenti e nell’elezione dei delegati ai congressi ed alle assemblee nazionali si procede di norma con voto segreto. 12.2. Quando nel dibattito sono presenti posizioni diverse, formalizzate in modo autodeterminato da documenti, per l’elezione di delegati ed organismi dirigenti si applica il principio della rappresentanza proporzionale, con votazione su liste separate indicate dai presentatori e sottoscrittori dei documenti. 12.3. Nel caso non siano presenti posizioni politiche diverse, per l’elezione di delegati ed organismi dirigenti si procede all’elezione con voto segreto su lista aperta: ogni elettore può esprimere un numero di preferenze compreso fra un minimo del 50% e un massimo dell’80% degli eligendi. Nel caso non sia individuato un numero di candidati superiore ai membri da eleggere, tale lista deve ottenere almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 12.4. L’elezione degli organismi esecutivi (Comitato esecutivo ed eventuali organismi di coordinamento nei comitati provinciali), vista l’esigenza prioritaria di funzionalità di queste strutture, avviene su liste chiusa, con voto segreto. Nel caso della presentazione di più liste, è possibile che siano presenti compagni/e in più di una lista. Nel caso sia sottoposta al voto una sola lista, questa deve essere approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto. 12.5. Le deliberazioni degli organismi sono assunte a maggioranza semplice (quando non diversamente previsto dallo Statuto) e sono valide indipendentemente dal numero dei presenti, purchè la riunione sia stata convocata in modo regolare e secondo le modalità consuete, eccetto i casi diversamente regolati dallo Statuto. Articolo 13 – Risorse e bilanci 13.1. Il Partito Comunista dei Lavoratori è una libera associazione politica che non ha fini di lucro. Per la propria esistenza e le proprie attività conta innanzi tutto sul lavoro volontario e sul contributo dei propri aderenti e simpatizzanti; si affida inoltre agli introiti delle pubblicazioni e a specifiche iniziative di autofinanziamento a carattere saltuario o regolare; accetta elargizioni e contributi da soggetti privati e pubblici nella misura in cui non condizionino l’autonomia del partito. 13.2. Le procedure di versamento delle quote associative annuali e i criteri per la ripartizione delle risorse fra le diverse strutture e attività sono fissati dal Direzione, sulla base delle norme stabilite dal presente statuto. 13.3. L’esercizio di bilancio ha di regola carattere annuale. 13.4. Il Partito Comunista dei Lavoratori risponde delle obbligazioni assunte legittimamente a suo nome e per suo conto nella misura dei propri beni associativi. In caso di scioglimento, il patrimonio del partito è devoluto ad altre iniziative associative che condividono in tutto o in parte le medesime finalità. E’ esclusa in ogni caso la distribuzione dei beni agli associati. Articolo 14 – Sanzioni 14.1. Tutti gli aderenti sono tenuti a rispettare lealmente il presente statuto e a tenere comportamenti coerenti con le finalità e i valori che ispirano l’esistenza e l’azione del Partito. Si impegnano pertanto a superare atteggiamenti e comportamenti che possono riflettere pregiudizi razzisti, di genere, la discriminazione sulla base della preferenza sessuale, ecc. o che comportino offesa alla dignità altrui. 14.2. A coloro che dovessero violare gli altri articoli del presente statuto, in considerazione della gravità e della reiterazione del comportamento o della violazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni: il richiamo, la sospensione fino ad un massimo di sei mesi, l’esclusione dal partito. 14.3. Le sanzioni possono essere adottate dalla sezione locale con decisione motivata e un voto sia della maggioranza assoluta degli iscritti militanti sia almeno dei ¾ dei votanti o dalla Direzione con decisione motivata e un voto sia della maggioranza assoluta dei membri sia almeno dei ¾ dei votanti. 14.4 Avverso alle sanzioni adottate dalla sezione è ammesso ricorso al Direzione. Il ricorso sospende la sanzione sino alle determinazioni del Direzione che dovranno concludersi entro un massimo di 3 mesi. Avverso alle decisioni del Direzione è possibile presentare un’ulteriore ricorso al comitato politico. La presentazione di questo ricorso in seconda istanza non sospende la sanzione. Articolo 15 – Bandiera e simbolo del Partito. 15.1. Il simbolo del Partito Comunista dei Lavoratori è costituito da questi elementi: - sullo sfondo l’icona del mondo, rappresentato in azzurro e schematizzato da un cerchio diviso dai paralleli e dai meridiani, a simboleggiare l’internazionalismo e il fatto che la patria dei comunisti è il mondo intero; - sovrapposti a questi elementi il martello e la falce tradizionali, simboli della lotta delle classi sfruttate e oppresse; - le parole “PARTITO COMUNISTA” e “DEI LAVORATORI” iscritte in un cerchio e poste rispettivamente in alto e in basso, sopra e sotto l’icona del mondo. 15.2 La bandiera del Partito Comunista dei Lavoratori è la bandiera rossa che porta il simbolo del Partito e la scritta nella parte bassa “per la quarta internazionale”.
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Articolo 11 – Il Comitato esecutivo 11.1. Il Comitato esecutivo è l’organo a cui spetta la gestione organizzativa e l’applicazione quotidiana della linea politica, sulla base delle linee fondamentali deliberate dal Comitato Politico e dalle indicazioni di linea politica decise dal Direzione. 11.2. E’ composto di norma da 3 a 5 compagni/e, eletti dal Comitato Politico sulla base delle norme previste dallo statuto e di un requisito di operatività funzionale dell’organismo. 11.3. Il Comitato esecutivo convoca e presiede il Direzione ed il comitato politico, con un preavviso di almeno 7 giorni tramite mail o lettera scritta, proponendo l’ordine del giorno delle riunioni, che deve essere confermato dal voto di questi organismi in apertura delle loro adunanze. 11.4. In ogni caso il Comitato esecutivo è obbligato a riunire la seduta di questi organismi su richiesta di almeno il 20% dei loro componenti, entro tre settimane dal ricevimento della richiesta per il Direzione, entro due mesi per il comitato politico. 11.5. Il Comitato esecutivo in casi di particolare gravità e/o urgenza, può adottare, con decisione motivata, tutte le misure cautelari ritenute utili o necessarie per la salvaguardia dell’organizzazione e dell’onore politico del partito. Articolo 12 - Modalità di voto e di elezione 12.1. In tutte le sedi del partito, le decisioni sono assunte di norma a voto palese e a maggioranza dei votanti. Nella formazione degli organi dirigenti e nell’elezione dei delegati ai congressi ed alle assemblee nazionali si procede di norma con voto segreto. 12.2. Quando nel dibattito sono presenti posizioni diverse, formalizzate in modo autodeterminato da documenti, per l’elezione di delegati ed organismi dirigenti si applica il principio della rappresentanza proporzionale, con votazione su liste separate indicate dai presentatori e sottoscrittori dei documenti. 12.3. Nel caso non siano presenti posizioni politiche diverse, per l’elezione di delegati ed organismi dirigenti si procede all’elezione con voto segreto su lista aperta: ogni elettore può esprimere un numero di preferenze compreso fra un minimo del 50% e un massimo dell’80% degli eligendi. Nel caso non sia individuato un numero di candidati superiore ai membri da eleggere, tale lista deve ottenere almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 12.4. L’elezione degli organismi esecutivi (Comitato esecutivo ed eventuali organismi di coordinamento nei comitati provinciali), vista l’esigenza prioritaria di funzionalità di queste strutture, avviene su liste chiusa, con voto segreto. Nel caso della presentazione di più liste, è possibile che siano presenti compagni/e in più di una lista. Nel caso sia sottoposta al voto una sola lista, questa deve essere approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto. 12.5. Le deliberazioni degli organismi sono assunte a maggioranza semplice (quando non diversamente previsto dallo Statuto) e sono valide indipendentemente dal numero dei presenti, purchè la riunione sia stata convocata in modo regolare e secondo le modalità consuete, eccetto i casi diversamente regolati dallo Statuto. Articolo 13 – Risorse e bilanci 13.1. Il Partito Comunista dei Lavoratori è una libera associazione politica che non ha fini di lucro. Per la propria esistenza e le proprie attività conta innanzi tutto sul lavoro volontario e sul contributo dei propri aderenti e simpatizzanti; si affida inoltre agli introiti delle pubblicazioni e a specifiche iniziative di autofinanziamento a carattere saltuario o regolare; accetta elargizioni e contributi da soggetti privati e pubblici nella misura in cui non condizionino l’autonomia del partito. 13.2. Le procedure di versamento delle quote associative annuali e i criteri per la ripartizione delle risorse fra le diverse strutture e attività sono fissati dal Direzione, sulla base delle norme stabilite dal presente statuto. 13.3. L’esercizio di bilancio ha di regola carattere annuale. 13.4. Il Partito Comunista dei Lavoratori risponde delle obbligazioni assunte legittimamente a suo nome e per suo conto nella misura dei propri beni associativi. In caso di scioglimento, il patrimonio del partito è devoluto ad altre iniziative associative che condividono in tutto o in parte le medesime finalità. E’ esclusa in ogni caso la distribuzione dei beni agli associati. Articolo 14 – Sanzioni 14.1. Tutti gli aderenti sono tenuti a rispettare lealmente il presente statuto e a tenere comportamenti coerenti con le finalità e i valori che ispirano l’esistenza e l’azione del Partito. Si impegnano pertanto a superare atteggiamenti e comportamenti che possono riflettere pregiudizi razzisti, di genere, la discriminazione sulla base della preferenza sessuale, ecc. o che comportino offesa alla dignità altrui. 14.2. A coloro che dovessero violare gli altri articoli del presente statuto, in considerazione della gravità e della reiterazione del comportamento o della violazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni: il richiamo, la sospensione fino ad un massimo di sei mesi, l’esclusione dal partito. 14.3. Le sanzioni possono essere adottate dalla sezione locale con decisione motivata e un voto sia della maggioranza assoluta degli iscritti militanti sia almeno dei ¾ dei votanti o dalla Direzione con decisione motivata e un voto sia della maggioranza assoluta dei membri sia almeno dei ¾ dei votanti. 14.4 Avverso alle sanzioni adottate dalla sezione è ammesso ricorso al Direzione. Il ricorso sospende la sanzione sino alle determinazioni del Direzione che dovranno concludersi entro un massimo di 3 mesi. Avverso alle decisioni del Direzione è possibile presentare un’ulteriore ricorso al comitato politico. La presentazione di questo ricorso in seconda istanza non sospende la sanzione. Articolo 15 – Bandiera e simbolo del Partito. 15.1. Il simbolo del Partito Comunista dei Lavoratori è costituito da questi elementi: - sullo sfondo l’icona del mondo, rappresentato in azzurro e schematizzato da un cerchio diviso dai paralleli e dai meridiani, a simboleggiare l’internazionalismo e il fatto che la patria dei comunisti è il mondo intero; - sovrapposti a questi elementi il martello e la falce tradizionali, simboli della lotta delle classi sfruttate e oppresse; - le parole “PARTITO COMUNISTA” e “DEI LAVORATORI” iscritte in un cerchio e poste rispettivamente in alto e in basso, sopra e sotto l’icona del mondo. 15.2 La bandiera del Partito Comunista dei Lavoratori è la bandiera rossa che porta il simbolo del Partito e la scritta nella parte bassa “per la quarta internazionale”.