Dr Rafael leon

RIASUNTO DIRITTO ITALIANO PUBBLICO : PARTE VI - DOTTORE RAPHAEL MOSCHEN AVOCATO


41FORMAZIONE DEL GOVERNOLa formazione del Governo trova il suo presupposto nella presentazionedelle dimissioni del Governo precedente nelle mani del Presidente dellaRepubblica. Il Governo dimissionario resta in carica per gli affari diordinaria amministrazione.Il Presidente della Repubblica dopo la presentazione delle dimissioni delGoverno apre le consultazioni con le più alte cariche dello Stato, con irappresentanti dei partiti e con i personaggi del mondo politico in modo daacquisire una visione della situazione politica che gli consente diindividuare quali forze siano in grado di costituire una maggioranzaparlamentare e quale uomo politico sia in grado di presiedere un governoche abbia l’appoggio di tale maggiora.Accettato l’incarico il Presidente del consiglio sottopone la liste dei nuoviministri a Capo dello Stato, il quale nomina con proprio decreto, ilPresidente del consiglio e i ministri da lui proposti. Tutti i componenti delGoverno prestano giuramento davanti al Presidente della Repubblica e contale atto il nuovo Governo entra in carica ed il precedente cessa dalle suefunzioni.Art. 94 Cost.Entro 10 giorni dal giuramento il Governo deve presentarsi davanti alleCamere per ottenere la fiducia sulla base del programma presentato dalPresidente del consiglio. La fiducia viene concessa sulla base di unamozione motivata parlamentari devono dire ad alta voce "si" o "no" o "mi astengo" allamozione di fiducia). Se l’esito della votazione è negativo il Governo hal’obbligo di dimettersi.42Il Governo resta normalmente in carica finché non presenta le dimissioni,le quali sono originate dal venir meno della fiducia del Parlamento, sidetermina cosi una crisi di Governo.La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo deicomponenti della Camera.In base ai regolamenti parlamentari il Governo su proposta del Presidentedel Consiglio può porre la questione di fiducia in Parlamentonell’imminenza di una qualsiasi votazione parlamentare, considerandolarilevante ai fini del proprio indirizzo politico. Qualora l’assemblea sipronunci in modo difforme rispetto alle proprie indicazioni il Governo ètenuto a dimettersi, in quanto un voto contrario equivale in questo caso aduna approvazione di una mozione di sfiducia e dunque determina l’obbligodi dimissioni del governo.La sfiducia nei confronti di singoli ministri può invece dal luogo allacosiddetta procedura di rimpasto con cui si procede alla sostituzione di unoo più membri del Governo.Ipotesi particolari di dimissione del Governo ricorrono in caso di:votata con scrutinio palese con appello nominale (iü quanto essendo la sua funzione insostituibile nell’ambito delGoverno, il suo venir meno comporta lo scioglimento delConsiglio dei ministri.Morte o impedimento permanente del Presidente del consiglioü fiducia istaurato dal Governo con il precedente Parlamento.43FUNZIONI DEL GOVERNOIl Governo non si limita a dare una concreta applicazione mediantel’attività amministrativa delle disposizioni generali e astratte contenutenelle leggi, ma concorre con il Parlamento nella determinazioneLa funzione di indirizzo politico viene normalmente esercitata dalConsiglio dei ministri, il quale provvede a determinare la politica generaledel Governo e a fissare l’indirizzo dell’azione amministrativa.Le funzioni amministrative vengono di regola svolte dai singoli ministriquali organi di vertice dei ministeri.La funzione normativa del Governo concerne invece l’emanazione difonti sia primarie (decreti legislativi o decreti legge) che secondarie(regolamenti).Il Parlamento per tanto anziché elaborare autonomamente i propri progettipolitici, si limita spesso a svolgere una funzione di controllo sull’indirizzopolitico dell’esecutivo.LE RESPONSABILITA’ DEL GOVERNOIl Governo e i suoi componenti rispondono di una responsabilità politicanel senso che ciò che fanno o non fanno è sottoposto al giudiziodiffusa dell’opinione pubblica, senza conseguenze giuridiche.Sotto il profilo della responsabilità civile e amministrativa i membri delgoverno rispondono delle loro funzioni dinanzi ai pubblici uffici preposti.Mentre sotto il profilo della responsabilità penale è la magistraturaordinaria a giudicare tali reati previa autorizzazione del Parlamento.44LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE(Gli ordinamenti regionali e locali)La legge costituzionale del 17/10/2001 modificando il titolo V dellaCostituzione, ha introdotto importanti cambiamenti in direzione di unmarcato decentramento.La prima novità è quella di riconoscere la distinzione tra Repubblica e, ponendo quest’ultimo sullo stesso piano dal punto di vistaStatoistituzionale, di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (ilprecedente testo si limitava a prevedere una ripartizione dello Stato-Repubblica in Regioni, Province e Comuni). La riformulazione del 1°comma dell’art. 114 Cost, evidenzia il rilevante ruolo riconosciuto alComune in quanto ente di base, il più vicino ai cittadini, chiamato in viaprimaria a soddisfare i loro interessi, nel rispetto del principio di. Il 2° comma invece sancisce l’autonomia statutaria di questisussidiarietàenti, nonché i poteri e le funzioni direttamente fissati dalla Costituzione.Sostanzialmente immutato è l’art. 116 Cost, a cui la legge costituzionaleintroduce al 3° comma la possibilità di concedere alle Regioni a statutoordinario, attraverso la legge dello Stato, quelle forme e condizioniparticolari di autonomia, proprie delle Regioni a statuto speciale. Taledisposizione si riferisce alle materie espressamente individuate ai commi 2e 3 dell’art. 117 ovvero quelle di competenza esclusiva dello Stato e dicompetenza concorrente Stato-Regione.Intervento significativo della riforma è rappresentato dalla nuovaformulazione dell’art. 117 Cost, il quale disciplina la distinzione tra potestàe potestà legislativa delle Regioni.legislativa dello Stato La nuova formulazione ribalta completamente l’impostazione precedentedove erano indicate tassativamente le materie nelle quali le Regionidell’indirizzo politico generale e nella stessa produzione legislativa.Elezione del Parlamento, infatti non può estendersi il rapporto di, in