45potevano legiferare in concorrenza con lo Stato, mentre in tutte le altre viera la potestà legislativa esclusiva dello Stato.Ora invece sono elencate tassativamente le materie attribuite allalegislazione esclusiva dello Stato (2° comma) e alla legislazioneconcorrente Stato-Regione (3° comma), mentre si afferma il principio diresidualità per la potestà legislativa delle Regioni, ovvero spetta alleRegioni la potestà legislativa in quelle materie non espressamente riservatealla legislazione Statale.Sono attribuite esclusivamente allo Stato tutte quelle funzioni attinenti airapporti internazionali, i diritti fondamentali delle persone,l’organizzazione dello Stato, e infine tutte quelle che necessitano unaregolamentazione a livello unitario su tutto il territorio nazionale.Per quanto riguarda la potestà regolamentare (6° comma) viene cosiattribuita:· delega alle Regioni,allo Stato, nelle materie in cui ha potestà legislativa esclusiva, salva· riconosciute di competenza regionale,alle Regioni, nelle materie concorrenti ed in quelle esclusivamente· svolgimento delle funzioni a loro attribuite.Innovato rispetto alla vecchia formulazione risulta anche l’art. 118, in temadi funzioni amministrative. Mentre il testo precedente attribuiva alleRegioni o allo Stato le funzioni amministrative in materie in cui gli stessiavevano l’esercizio della potestà legislativa, secondo il principio del, la nuova disciplina le conferisce di norma ai Comuni salvoparallelismoche per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a Province, Città46metropolitane, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.L’art. 118 afferma cosi il principio di sussidiarietà verticale, in base alquale ogni funzione pubblica deve essere esercitata a livello territoriale piùvicino ai cittadini, se l’interesse travalica per esempio il territoriocomunale, la funzione andrà esercitata a livello provinciale, se travalicaanche a quello provinciale andrà esercitata a livello regionale o a livellostatale. Lo stesso articolo richiama anche il principio di sussidiarietàfavorendo l’autonoma iniziativa dei privati (singoli o associati)orizzontale per lo svolgimento di attività di interesse generale. In sostanza la riformacostituzionale ha portato a sostituire il criterio del c.d parallelismo dellecon il principio della sussidiarietà.Con l’art. 119 non soltanto le Regioni, ma anche i Comuni, le Province e leCittà metropolitane, si vedono riconosciute l’autonomia finanziaria.Le risorse delle regioni ma anche degli enti locali sono così di tripliceorigine:funzioni agli enti locali in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello§ propri tributi ed entrate,autonome§ agli enti la cui capacità fiscale pro capite è più bassa,da un fondo perequativo, in modo da garantire risorse aggiuntive§ destinazione.Tutto ciò si basa sul c.d. criterio del parallelismo fra funzione e risorse,volto ad evitare che lo Stato devolva agli enti funzioni aggiuntive senza cheesse siano accompagnati da adeguate risorse necessarie per il loro esercizio.L’articolo si chiude con una regola volta a prevenire gli sprechi e acontenere la spesa delle autonomie locali, "gli enti non possono indebitarsi47se non per finanziare investimentipersonale). E sui prestiti è espressamente esclusa la garanzia dello Stato,quindi la capacità di approvvigionamento sui mercati finanziari dipenderàsolo dalla credibilità di ciascun singolo ente.L’art. 120 ribadisce il divieto per le Regioni di introdurre dazi neiconfronti delle altre Regioni o adottare misure che ostacolino la liberacircolazione delle persone o delle cose o volte a limitare l’esercizio deldiritto del lavoro. Inoltre lo stesso articolo affida al Governo un potere diintervento sostitutivo nei confronti della Regione e degli altri enti locali,qualora essi si rendano inadempienti di fronte alle norme internazionali ocomunitarie oppure in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezzapubblica.In base all’art. 123 ciascuna Regione ha uno statuto che in armonia con laCostituzione ne determina la forma di governo e i principi fondamentali diorganizzazione e funzionamento.Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale a maggioranzaluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successiveasso(procedimento aggravato), quindi lo statuto non è più approvato dalParlamento ma solo dal consiglio regionale. Il Governo può impugnarlodavanti alla Corte Costituzionale per questione di legittimità costituzionaleentro 30 giorni dalla pubblicazione.Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro 3 mesi dallasua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o unquinto dei componenti del consiglio regionale, lo statuto sottoposto areferendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza deivoti validi (c’è il quorum funzionale ma non quello strutturale).48Mentre gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale, ciò fa siche gli statuti delle regioni speciali possono anche derogare al quadrogenerale fissato dalla Costituzione ( mentre non è cosi per gli statuti delleregioni ordinarie).Ne deriva che tali regioni prevedono:" non per spese correnti (come quelle deldai trasferimenti aggiuntivi da parte dello Stato ma con vincolo di· le regioni ordinariecompetenza in un numero di materie più ampio di quello previsto per· in alcune materie una competenza esclusiva,· e un ampia autonomia finanziaria.· alla Regione (potere legislativo);il Consiglio regionale, che esercita la potestà legislativa attribuita· la Giunta, che è l’organo esecutivo;· alle sue funzioni di rappresentanza esterna è anche colui che dirige lapolitica della giunta e ne è responsabile.La Costituzione prevede per il presidente della Regione l’elezione a, nonché l’importante potere di nomina eLo stesso statuto può prevedere casi di ineleggibilità e incompatibilità deicomponenti della giunta e dei consiglieri regionali.E’ previsto inoltre il potere di scioglimento del consiglio regionale e dirimozione del presidente o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento è disposto con decreto dalPresidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.nel caso compiano atti contrari alla Costituzionesuffragio universale direttorevoca dei membri della giunta.il Presidente, che rappresenta il vertice dell’esecutivo, infatti oltreSono organi della Regione:, in quanto gli è riconosciuto la possibilità di stabilire
RIASUNTO DIRITTO ITALIANO PUBBLICO - PARTE VII - DOTTORE SIG. RAPHAEL MOSCHEN - AVOCATO
45potevano legiferare in concorrenza con lo Stato, mentre in tutte le altre viera la potestà legislativa esclusiva dello Stato.Ora invece sono elencate tassativamente le materie attribuite allalegislazione esclusiva dello Stato (2° comma) e alla legislazioneconcorrente Stato-Regione (3° comma), mentre si afferma il principio diresidualità per la potestà legislativa delle Regioni, ovvero spetta alleRegioni la potestà legislativa in quelle materie non espressamente riservatealla legislazione Statale.Sono attribuite esclusivamente allo Stato tutte quelle funzioni attinenti airapporti internazionali, i diritti fondamentali delle persone,l’organizzazione dello Stato, e infine tutte quelle che necessitano unaregolamentazione a livello unitario su tutto il territorio nazionale.Per quanto riguarda la potestà regolamentare (6° comma) viene cosiattribuita:· delega alle Regioni,allo Stato, nelle materie in cui ha potestà legislativa esclusiva, salva· riconosciute di competenza regionale,alle Regioni, nelle materie concorrenti ed in quelle esclusivamente· svolgimento delle funzioni a loro attribuite.Innovato rispetto alla vecchia formulazione risulta anche l’art. 118, in temadi funzioni amministrative. Mentre il testo precedente attribuiva alleRegioni o allo Stato le funzioni amministrative in materie in cui gli stessiavevano l’esercizio della potestà legislativa, secondo il principio del, la nuova disciplina le conferisce di norma ai Comuni salvoparallelismoche per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a Province, Città46metropolitane, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.L’art. 118 afferma cosi il principio di sussidiarietà verticale, in base alquale ogni funzione pubblica deve essere esercitata a livello territoriale piùvicino ai cittadini, se l’interesse travalica per esempio il territoriocomunale, la funzione andrà esercitata a livello provinciale, se travalicaanche a quello provinciale andrà esercitata a livello regionale o a livellostatale. Lo stesso articolo richiama anche il principio di sussidiarietàfavorendo l’autonoma iniziativa dei privati (singoli o associati)orizzontale per lo svolgimento di attività di interesse generale. In sostanza la riformacostituzionale ha portato a sostituire il criterio del c.d parallelismo dellecon il principio della sussidiarietà.Con l’art. 119 non soltanto le Regioni, ma anche i Comuni, le Province e leCittà metropolitane, si vedono riconosciute l’autonomia finanziaria.Le risorse delle regioni ma anche degli enti locali sono così di tripliceorigine:funzioni agli enti locali in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello§ propri tributi ed entrate,autonome§ agli enti la cui capacità fiscale pro capite è più bassa,da un fondo perequativo, in modo da garantire risorse aggiuntive§ destinazione.Tutto ciò si basa sul c.d. criterio del parallelismo fra funzione e risorse,volto ad evitare che lo Stato devolva agli enti funzioni aggiuntive senza cheesse siano accompagnati da adeguate risorse necessarie per il loro esercizio.L’articolo si chiude con una regola volta a prevenire gli sprechi e acontenere la spesa delle autonomie locali, "gli enti non possono indebitarsi47se non per finanziare investimentipersonale). E sui prestiti è espressamente esclusa la garanzia dello Stato,quindi la capacità di approvvigionamento sui mercati finanziari dipenderàsolo dalla credibilità di ciascun singolo ente.L’art. 120 ribadisce il divieto per le Regioni di introdurre dazi neiconfronti delle altre Regioni o adottare misure che ostacolino la liberacircolazione delle persone o delle cose o volte a limitare l’esercizio deldiritto del lavoro. Inoltre lo stesso articolo affida al Governo un potere diintervento sostitutivo nei confronti della Regione e degli altri enti locali,qualora essi si rendano inadempienti di fronte alle norme internazionali ocomunitarie oppure in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezzapubblica.In base all’art. 123 ciascuna Regione ha uno statuto che in armonia con laCostituzione ne determina la forma di governo e i principi fondamentali diorganizzazione e funzionamento.Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale a maggioranzaluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successiveasso(procedimento aggravato), quindi lo statuto non è più approvato dalParlamento ma solo dal consiglio regionale. Il Governo può impugnarlodavanti alla Corte Costituzionale per questione di legittimità costituzionaleentro 30 giorni dalla pubblicazione.Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro 3 mesi dallasua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o unquinto dei componenti del consiglio regionale, lo statuto sottoposto areferendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza deivoti validi (c’è il quorum funzionale ma non quello strutturale).48Mentre gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale, ciò fa siche gli statuti delle regioni speciali possono anche derogare al quadrogenerale fissato dalla Costituzione ( mentre non è cosi per gli statuti delleregioni ordinarie).Ne deriva che tali regioni prevedono:" non per spese correnti (come quelle deldai trasferimenti aggiuntivi da parte dello Stato ma con vincolo di· le regioni ordinariecompetenza in un numero di materie più ampio di quello previsto per· in alcune materie una competenza esclusiva,· e un ampia autonomia finanziaria.· alla Regione (potere legislativo);il Consiglio regionale, che esercita la potestà legislativa attribuita· la Giunta, che è l’organo esecutivo;· alle sue funzioni di rappresentanza esterna è anche colui che dirige lapolitica della giunta e ne è responsabile.La Costituzione prevede per il presidente della Regione l’elezione a, nonché l’importante potere di nomina eLo stesso statuto può prevedere casi di ineleggibilità e incompatibilità deicomponenti della giunta e dei consiglieri regionali.E’ previsto inoltre il potere di scioglimento del consiglio regionale e dirimozione del presidente o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento è disposto con decreto dalPresidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.nel caso compiano atti contrari alla Costituzionesuffragio universale direttorevoca dei membri della giunta.il Presidente, che rappresenta il vertice dell’esecutivo, infatti oltreSono organi della Regione:, in quanto gli è riconosciuto la possibilità di stabilire