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Un blog creato da raphaelmoschen il 12/02/2008

Dr Rafael leon

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RIASUNTO DIRITTO PUBBLICO ITALIANO : PARTE V - DOTTORE RAPHAEL MOSCHEN

Post n°85 pubblicato il 11 Ottobre 2008 da raphaelmoschen
 

34

Spesso in parlamento si è verificato il c.d ostruzionismo parlamentare, che

è l’atto mediante il quale le minoranza abusando dei poteri consentiti dal

regolamento paralizzano i lavori delle assemblee per impedire l’adozione di

provvedimenti adottati dalla maggioranza e da essi non condivisi.

Per evitare un ricorso eccessivo all’ostruzionismo gli ultimi regolamenti

parlamentari hanno introdotto il c.d. contingentamento dei tempi ovvero

stabilire il numero si sedute necessarie per la discussione, ed hanno

previsto inoltre l’abolizione della possibilità da parte dei parlamentari di

intervenire senza limiti di tempo nella discussione.

FUNZIONI DELLE CAMERE

Funzione legislativa

L’art. 70 della Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è. La formazione della legge è

esercitata collettivamente dalle due Camere

dunque un atto complesso al quale concorrono in misura paritaria le

volontà delle due Camere.

Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie si svolge in tre fasi:

1. la fase di iniziativa

2. fase deliberativa

3. fase della promulgazione e pubblicazione della legge

Art 71 Cost.

L’iniziativa legislativa appartiene al Governo, a ciascun membro della

Camera, ciascun consiglio regionale e al popolo mediante una proposta

firmata dal almeno 50.000 elettori.

Art 72 Cost.

35

Per l’approvazione delle leggi la Costituzione prevede 3 tipi di

procedimenti:

Il procedimento ordinario, in cui ogni disegno di legge presentato ad una

Camera è esaminato da una commissione a seconda delle rispettive

competenze chiedendo se è necessario il parere di altre commissioni. Le

commissioni possono anche apportare modifiche o procedere alla nuova

stesura del progetto di legge. Al termine dei lavori la commissione riferisce

all’assemblea, la quale l’approva articolo per articolo con votazione finale.

Il procedimento ordinario deve essere sempre adottato per i disegni di legge

in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di approvazione dei

bilanci e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Il procedimento abbreviato concerne i disegni di legge dei quali è

dichiarata l’urgenza. Esso si svolge secondo le medesime modalità del

procedimento ordinario ma in termini di tempo più ridotti.

Con il procedimento decentrato il progetto di legge viene esaminato e

successivamente approvato o respinto dalla stessa commissione

parlamentare. Il progetto di legge finché non sia stato approvato

definitivamente può essere rimesso alla Camera quando ne faccia richiesta

il Governo, un decimo dei membri della Camera o un quinto dei

componenti della commissione.

Una volta approvata dal Parlamento occorre che venga promulgata dal

Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione della legge.

Al Presidente della Repubblica compete un controllo sulla costituzionalità

della legge, se il controllo ha esito positivo, il Presidente promulga la legge,

altrimenti la rinvia con un messaggio motivato alle Camere perché la

36

riesaminino. Se le Camere la riapprovano, il Presidente della Repubblica è

tenuto a promulgarla.

La promulgazione consiste in una dichiarazione solenne e formale

dell’avvenuta approvazione della legge da parte del Parlamento e

dell’obbligo di osservarla.

Dopodiché la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in

vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione a meno che non sia previsto un

termine diverso.

Funzione di indirizzo politico

La funzione di indirizzo politico consiste nella determinazione dei fini

dello Stato e nella individuazione degli interventi necessari per realizzarli.

Fra gli atti di indirizzo politico posti in essere dal Parlamento particolare

importanza ha la legge finanziaria e del bilancio, in quanto altro non sono

che le decisioni relative alla destinazione delle risorse pubbliche in

relazione ai diversi fini da perseguire.

Altri strumenti che le camere utilizzano allo scopo di specificare ed

integrare l’indirizzo politico generale sono:

Le mozioni sono lo strumento che serve promuovere un dibattito che si

conclude con una deliberazione su un qualsiasi argomento e non hanno un

destinatario predeterminato. Una volta approvate esse si traducono in

direttive nei confronti del Governo che è tenuto a rispettare.

La risoluzione ha le stesse finalità della mozione, ma non sono volte a

promuovere un dibattito ma rappresentano la conclusione di un dibattito

che si è già tenuto in precedenza

37

Funzione di controllo

Al Parlamento compete anche una funzione di controllo sull’attività di

Governo che si esercita mediante la presentazioni di interrogazioni o

interpellanze

Le prime sono domande rivolte per iscritto al Governo per chiedere

informazioni o conferma di informazioni già note.

Le seconde sono domande rivolte al Governo per sapere perché si è

comportato in un certo modo o cosa intende fare su una data questione

politica.

Infine la Costituzione prevede anche che ciascuna Camera possa istituire

delle commissioni d’inchiesta che abbiano per oggetto materie di pubblico

interesse, per accertare le eventuali responsabilità politiche.

38

IL GOVERNO

Il Governo è un organo costituzionale complesso a cui spetta il potereche va molto al di là della semplice attuazione ed esecuzione del

esecutivo

comando legislativo parlamentare, infatti esso si fonda sulla necessaria

collaborazione con gli altri poteri costituzionali dello Stato e in particolare

con quello legislativo.

Il Governo inoltre è titolare della funzione di iniziativa nonché dispone di

funzioni legislative eccezionali

stesso Governo è responsabile del suo operato nei confronti del Parlamento

da cui deve godere la fiducia, fondamentale per il prosieguo del suo

operato.

Il Governo come il Parlamento è un organo complesso in quanto formato

da più organi.

Art. 92 Cost.

Il Governo della Repubblica è composto da un organo collegiale e da una

pluralità di organi individuali:

emettendo atti aventi valore di legge. Lo
.

·

Presidente del consiglio dei ministri

·

Ministri

·

Consiglio dei ministri

o

Propone la nomina dei ministri al Presidente della Repubblica

o

Propone la questione di fiducia al consiglio

o

Rappresenta il Governo nei rapporti con gli altri organi costituzionali

o

Camere i disegni di legge d’iniziativa governativa

Controfirma qualsiasi atto deliberato dal Consiglio i presenta alle

o

dell’Italia all’UE.

La presidenza del consiglio ha sede a palazzo Chigi, ed è dotata di una

struttura composta da numerosi dipartimenti, uffici e servizi.

Il consiglio dei ministri è un organo collegiale composto dal Presidente del

consiglio e dai singoli ministri. Ad esso spetta il compito di:

Promuove e coordina l’azione di governo relativa alla partecipazione

§

questione di fiducia

Decidere sulla proposta del Presidente del consiglio di porre la

§

Determinare l’indirizzo politico generale del Governo

§

normativi (decreti legge, decreti legislativi e regolamenti

governativi).

Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del consiglio che ne

fissa l’ordine del giorno, le sedute non sono pubbliche, le deliberazioni

sono assunte a maggioranza, esse in virtù del principio della collegialità si

configurano all’esterno come espressione della volontà unitaria del

Governo e sono vincolanti anche per i ministri dissenzienti.

I ministri sono organi individuali che hanno una duplice veste, da un lato

sono organi di direzione politica, in quanto facenti parte del Consiglio dei

ministri, dall’altro sono organi amministrativi rappresentando il vertice dei

40

ministeri. Essi pertanto rispondono collegialmente per le deliberazioni

assunte dal Consiglio dei ministri e individualmente per quelle prese quali

organi di vertice dei rispettivi ministeri. I ministri sono definiti con

portafoglio

portafoglio

comunque parte del Consiglio dei ministri.

Gli altri organi costituzionali non necessari ma che integrano la

composizione del Governo sono:

- Consiglio di gabinetto che è un organo di supporto politico del

presidente composto da ministri di particolare importanza

designati dal Presidente del Consiglio

- Sottosegretari di stato che hanno il compito di assistere il

ministro e su sua delega esercitare determinate funzioni che a lui

appartengono.

- Vice ministro nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del

Presidente del consiglio, può partecipare al consiglio dei ministri

ma senza diritto di voto, svolgendo per altro una funzione

consultiva.

- Commissari straordinari di governo a quali viene affidati

specifici obiettivi

- Comitati interministeriali che assolvono compiti settoriali,

costituiti da più ministri e da funzionari ed esperti.

quando sono a capo di un dicastero, viceversa sono senzaquando non sono a capo di alcun dicastero, i quali fanno
Deliberare sulla presentazione dei disegni di legge e su gli atti

Art. 95 Cost.

Il Presidente del consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è

responsabile, in particolare mantiene l’unita di indirizzo politico e

amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri. Il potere

di dirigere la politica generale del Governo non va confuso con quello di

decidere e determinare tale politica che spetta invece al Consiglio dei

ministri.

39

Il Presidente del consiglio:

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