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Un blog creato da raphaelmoschen il 12/02/2008

Dr Rafael leon

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RIASUNTO DIRITTO ITALIANO PUBBLICO : PARTE VI - DOTTORE RAPHAEL MOSCHEN AVOCATO

Post n°86 pubblicato il 11 Ottobre 2008 da raphaelmoschen
 

41

FORMAZIONE DEL GOVERNO

La formazione del Governo trova il suo presupposto nella presentazione

delle dimissioni del Governo precedente nelle mani del Presidente della

Repubblica. Il Governo dimissionario resta in carica per gli affari di

ordinaria amministrazione.

Il Presidente della Repubblica dopo la presentazione delle dimissioni del

Governo apre le consultazioni con le più alte cariche dello Stato, con i

rappresentanti dei partiti e con i personaggi del mondo politico in modo da

acquisire una visione della situazione politica che gli consente di

individuare quali forze siano in grado di costituire una maggioranza

parlamentare e quale uomo politico sia in grado di presiedere un governo

che abbia l’appoggio di tale maggiora.

Accettato l’incarico il Presidente del consiglio sottopone la liste dei nuovi

ministri a Capo dello Stato, il quale nomina con proprio decreto, il

Presidente del consiglio e i ministri da lui proposti. Tutti i componenti del

Governo prestano giuramento davanti al Presidente della Repubblica e con

tale atto il nuovo Governo entra in carica ed il precedente cessa dalle sue

funzioni.

Art. 94 Cost.

Entro 10 giorni dal giuramento il Governo deve presentarsi davanti alle

Camere per ottenere la fiducia sulla base del programma presentato dal

Presidente del consiglio. La fiducia viene concessa sulla base di una

mozione motivata

parlamentari devono dire ad alta voce "si" o "no" o "mi astengo" alla

mozione di fiducia). Se l’esito della votazione è negativo il Governo ha

l’obbligo di dimettersi.

42

Il Governo resta normalmente in carica finché non presenta le dimissioni,

le quali sono originate dal venir meno della fiducia del Parlamento, si

determina cosi una crisi di Governo.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei

componenti della Camera.

In base ai regolamenti parlamentari il Governo su proposta del Presidente

del Consiglio può porre la questione di fiducia in Parlamento

nell’imminenza di una qualsiasi votazione parlamentare, considerandola

rilevante ai fini del proprio indirizzo politico. Qualora l’assemblea si

pronunci in modo difforme rispetto alle proprie indicazioni il Governo è

tenuto a dimettersi, in quanto un voto contrario equivale in questo caso ad

una approvazione di una mozione di sfiducia e dunque determina l’obbligo

di dimissioni del governo.

La sfiducia nei confronti di singoli ministri può invece dal luogo alla

cosiddetta procedura di rimpasto con cui si procede alla sostituzione di uno

o più membri del Governo.

Ipotesi particolari di dimissione del Governo ricorrono in caso di:

votata con scrutinio palese con appello nominale (i

ü

quanto essendo la sua funzione insostituibile nell’ambito del

Governo, il suo venir meno comporta lo scioglimento del

Consiglio dei ministri.

Morte o impedimento permanente del Presidente del consiglio

ü

fiducia istaurato dal Governo con il precedente Parlamento.

43

FUNZIONI DEL GOVERNO

Il Governo non si limita a dare una concreta applicazione mediante

l’attività amministrativa delle disposizioni generali e astratte contenute

nelle leggi, ma concorre con il Parlamento nella determinazione

La funzione di indirizzo politico viene normalmente esercitata dal

Consiglio dei ministri, il quale provvede a determinare la politica generale

del Governo e a fissare l’indirizzo dell’azione amministrativa.

Le funzioni amministrative vengono di regola svolte dai singoli ministri

quali organi di vertice dei ministeri.

La funzione normativa del Governo concerne invece l’emanazione di

fonti sia primarie (decreti legislativi o decreti legge) che secondarie

(regolamenti).

Il Parlamento per tanto anziché elaborare autonomamente i propri progetti

politici, si limita spesso a svolgere una funzione di controllo sull’indirizzo

politico dell’esecutivo.

LE RESPONSABILITA’ DEL GOVERNO

Il Governo e i suoi componenti rispondono di una responsabilità politicanel senso che ciò che fanno o non fanno è sottoposto al giudizio

diffusa

dell’opinione pubblica, senza conseguenze giuridiche.

Sotto il profilo della responsabilità civile e amministrativa i membri del

governo rispondono delle loro funzioni dinanzi ai pubblici uffici preposti.

Mentre sotto il profilo della responsabilità penale è la magistratura

ordinaria a giudicare tali reati previa autorizzazione del Parlamento.

44

LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE(Gli ordinamenti regionali e locali)

La legge costituzionale del 17/10/2001 modificando il titolo V della

Costituzione, ha introdotto importanti cambiamenti in direzione di un

marcato decentramento.

La prima novità è quella di riconoscere la distinzione tra Repubblica e, ponendo quest’ultimo sullo stesso piano dal punto di vista

Stato

istituzionale, di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (il

precedente testo si limitava a prevedere una ripartizione dello Stato-

Repubblica in Regioni, Province e Comuni). La riformulazione del 1°

comma dell’art. 114 Cost, evidenzia il rilevante ruolo riconosciuto al

Comune in quanto ente di base, il più vicino ai cittadini, chiamato in via

primaria a soddisfare i loro interessi, nel rispetto del principio di. Il 2° comma invece sancisce l’autonomia statutaria di questi

sussidiarietà

enti, nonché i poteri e le funzioni direttamente fissati dalla Costituzione.

Sostanzialmente immutato è l’art. 116 Cost, a cui la legge costituzionale

introduce al 3° comma la possibilità di concedere alle Regioni a statuto

ordinario, attraverso la legge dello Stato, quelle forme e condizioni

particolari di autonomia, proprie delle Regioni a statuto speciale. Tale

disposizione si riferisce alle materie espressamente individuate ai commi 2

e 3 dell’art. 117 ovvero quelle di competenza esclusiva dello Stato e di

competenza concorrente Stato-Regione.

Intervento significativo della riforma è rappresentato dalla nuova

formulazione dell’art. 117 Cost, il quale disciplina la distinzione tra potestàe potestà legislativa delle Regioni.

legislativa dello Stato

La nuova formulazione ribalta completamente l’impostazione precedente

dove erano indicate tassativamente le materie nelle quali le Regioni

dell’indirizzo politico generale e nella stessa produzione legislativa.

Elezione del Parlamento, infatti non può estendersi il rapporto di
, in

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