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fiducia istaurato dal Governo con il precedente Parlamento.
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FUNZIONI DEL GOVERNO
Il Governo non si limita a dare una concreta applicazione mediante
l’attività amministrativa delle disposizioni generali e astratte contenute
nelle leggi, ma concorre con il Parlamento nella determinazione
La funzione di indirizzo politico viene normalmente esercitata dal
Consiglio dei ministri, il quale provvede a determinare la politica generale
del Governo e a fissare l’indirizzo dell’azione amministrativa.
Le funzioni amministrative vengono di regola svolte dai singoli ministri
quali organi di vertice dei ministeri.
La funzione normativa del Governo concerne invece l’emanazione di
fonti sia primarie (decreti legislativi o decreti legge) che secondarie
(regolamenti).
Il Parlamento per tanto anziché elaborare autonomamente i propri progetti
politici, si limita spesso a svolgere una funzione di controllo sull’indirizzo
politico dell’esecutivo.
LE RESPONSABILITA’ DEL GOVERNO
Il Governo e i suoi componenti rispondono di una responsabilità politicanel senso che ciò che fanno o non fanno è sottoposto al giudizio
diffusa
dell’opinione pubblica, senza conseguenze giuridiche.
Sotto il profilo della responsabilità civile e amministrativa i membri del
governo rispondono delle loro funzioni dinanzi ai pubblici uffici preposti.
Mentre sotto il profilo della responsabilità penale è la magistratura
ordinaria a giudicare tali reati previa autorizzazione del Parlamento.
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LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE(Gli ordinamenti regionali e locali)
La legge costituzionale del 17/10/2001 modificando il titolo V della
Costituzione, ha introdotto importanti cambiamenti in direzione di un
marcato decentramento.
La prima novità è quella di riconoscere la distinzione tra Repubblica e, ponendo quest’ultimo sullo stesso piano dal punto di vista
Stato
istituzionale, di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (il
precedente testo si limitava a prevedere una ripartizione dello Stato-
Repubblica in Regioni, Province e Comuni). La riformulazione del 1°
comma dell’art. 114 Cost, evidenzia il rilevante ruolo riconosciuto al
Comune in quanto ente di base, il più vicino ai cittadini, chiamato in via
primaria a soddisfare i loro interessi, nel rispetto del principio di. Il 2° comma invece sancisce l’autonomia statutaria di questi
sussidiarietà
enti, nonché i poteri e le funzioni direttamente fissati dalla Costituzione.
Sostanzialmente immutato è l’art. 116 Cost, a cui la legge costituzionale
introduce al 3° comma la possibilità di concedere alle Regioni a statuto
ordinario, attraverso la legge dello Stato, quelle forme e condizioni
particolari di autonomia, proprie delle Regioni a statuto speciale. Tale
disposizione si riferisce alle materie espressamente individuate ai commi 2
e 3 dell’art. 117 ovvero quelle di competenza esclusiva dello Stato e di
competenza concorrente Stato-Regione.
Intervento significativo della riforma è rappresentato dalla nuova
formulazione dell’art. 117 Cost, il quale disciplina la distinzione tra potestàe potestà legislativa delle Regioni.
legislativa dello Stato
La nuova formulazione ribalta completamente l’impostazione precedente
dove erano indicate tassativamente le materie nelle quali le Regioni