RELIQUIE RELIQUIARI

6° DISPOSIZIONI ATTUALI SUL CULTO DELLE RELIQUIE


 Abbiamo citato più volte  le disposizioni del Diritto Canonico in materia di reliquie che più  erano pertinenti all’argomento trattato talchè non rimane molto da dire circa le attuali disposizioni della Chiesa in materia.Ricordiamo che il culto delle reliquie è detto “culto relativo” in quanto  si onora l’oggetto  solo ed esclusivamente per la relazione che ha avuto con la persona del Santo alla quale in definitiva si rivolge il nostro culto.La Chiesa determina anche gli atti di culto consentiti secondo le circostanze.Tra i principali figurano: esporre le reliquie alla venerazione,mostrarle al popolo,darle da baciare,portarle in processione e benedire con esse il popolo (Can.1287).Secondo alcuni decreti della Sacra Congregazione dei Riti,per essere esposte le reliquie devono essere chiuse in teche o cassette sigillate.Non possono essere collocate sopra il Tabernacolo dove si conserva il SS. Sacramento  né sopra l’altare dove lo stesso è esposto.Altre norme disciplinano la custodia e la translazione delle reliquie.Di queste ultime abbiamo già parlato nella parte a loro dedicata,quanto alla custodia invece i corpi dei Santi non si possono conservare in urne sopra l’altare ma sotto terra (cripte) o sotto la mensa dell’ altare  e non si possono rivestire di nuove vesti senza il permesso della S.Congregazione dei Riti.