ASCOLTA TUA MADRE

SCANDALO SCOPERTO DAL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA": GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE IN ITALIA SONO SOLO CATTOLICI!!!!


Quello che il quotidiano “Repubblica”, del 9 marzo 2012, dichiara di essere un caso unico in Italia, è un fatto che avviene in tutte le diocesi d’Italia. E vorrei ricordare che le diocesi in Italia sono 226.Ma che cosa c’è di tanto scandaloso?Di scandaloso c’è che gli ordinari diocesani “verificano” che gli insegnanti di religione cattolica continuano ad essere “mandati”, cioè continuano ad essere “cattolici”. Vediamo che cosa dice la norma a proposito.Riconoscimento dell’idoneità all’IRC nelle scuole pubbliche e cattolicheL’Ordinario del luogo deve accertarsi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto.A tale scopo, nel verificare, a norma della delibera n.41 § 1, le domande che riceve da parte dei fedeli, normalmente si atterrà ai seguenti criteri:1. Per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna o elementare, disponibili a insegnare religione cattolica:➢ la verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell’interesse effettivamente dimostrato dal candidato per l’insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamento in ordine all’insegnamento della religione cattolica o dall’impegno di parteciparvi a breve scadenza.➢ La necessaria coerenza con i valori da proporre nell’insegnamento della religione cattolica impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.2. Per coloro che aspirano a incarichi di insegnamento della religione cattolica:➢ Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l’Ordinario si accerta che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l’incarico cui aspira mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente.➢ Per quanto riguarda l’abilità pedagogica, l’Ordinario si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la propria preparazione pedagogico (p. es. seguendo il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l’insegnante può esercitare la sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui o prove.➢ Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l’Ordinario, oltre a verificare che non risulti da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.Come si può notare l’idoneità ad insegnare religione cattolica non è per sempre, ma è valida solo se continuano ad esserci i requisiti.L’alunno che ha scelto di frequentare religione cattolica ha diritto ad avere l’insegnamento della religione cattolica e non di avere un insegnamento che non è quello della Chiesa Cattolica.Voi mandereste vostro figlio a curarsi da un medico che non è medico?Il determinare ed individuare la persona che possiede i contenuti disciplinari della religione cattolica e il legame tra questi contenuti e la testimonianza di vita è di competenza della Chiesa.Non è la Chiesa Cattolica quella che più autenticamente e autoritativamente dice se l’insegnante possiede o meno quei contenuti relativi al cattolicesimo?Altrimenti perché si dice “Chiesa Cattolica”?In secondo luogo come può essere trasmettitore di una “religione cattolica” una persona che non vive coerentemente con il credo che presenta?Ben diverso è il caso dell’alunno che deve conoscere quella forma religiosa che ha dato origine alla cultura e civiltà di quel popolo, salvo poi accettare o rifiutare quella fede che gli viene presentata, cosa che è suo diritto; come è suo dovere, nel caso di accettazione, intraprendere un cammino di fede nel quale sarà la comunità credente e non la scuola ad educarlo.Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire!Bisogna distinguere chiaramente la posizione del docente da quella dell’alunno.Che ne diresti di un docente di “Italiano” che parlasse in dialetto? O di docente di “Matematica” che non sa far di conto?Al docente si chiede coerenza tra quanto insegna e quanto vive, perché la religione cattolica in chi la professa – e il Docente di IRC si suppone che sia credente e anche professante – non può prescindere dalla vita della persona.L’allievo, invece, può accettare o rifiutare quella fede che gli viene presentata non come proposta di fede, ma come animatrice della sua cultura, o meglio della cultura del popolo in cui vive.Quanto poi all’intenzione recondita di cui vogliono portatrice l’idoneità, credo che sia una supposizione; invece essa, anche nella legislazione canonica, richiede competenza culturale, abilità pedagogica e testimonianza di vita, proprio come dicevamo sopra. Grazie.Incampo Nicola  - culturacattolica.it -