SALVIS IURIBUS

AVVOCATI .. ESSERI SUPERIORI


C'é poco da fare: gli avvocati sono esseri superiori. Donne  e uomini di ferro, temprati alle più rudi esperienze e dotati di un fisico semplicemente bestiale.  Ma gli avvocati non erano fini, magari anche troppo, ragionatori, tutta testa e niente fisico? Manco per niente.No, no, la Suprema Corte di Cassazione, sez. terza penale, all'udienza pubblica del 2.12.2008 ha così deciso:[...] 3 - Vanno anzitutto disattese le eccezioni processuali In ordine alla istanza di rinvio dell’udienza dibattimentale del 21.4.2008, formulata dal difensore per essere affetto da colica renale (v. sopra n. 2,4), legittimamente la corte salernitana l'ha respinta, con una motivazione incensurabile in questa sede. Infatti, dopo aver rilevato che il certificato medico prodotto dal difensore a sostegno  della sua istanza risaliva ad alcuni giorni addietro e che l’istanza medesima non era tempestiva - come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità- la corte di merito ha correttamente ritenuto che la patologia denunciata (colica renale) non poteva configurare un impedimento assoluto a comparire sia perché, secondo certificato medico, comportava soltanto tre giorni di risposo e non un intervento chirurgico o comunque un ricovero ospedaliero,  sia perché il dolore fisico che notoriamente accompagna le coliche renali poteva essere già cessato nel giorno dell’udienza per effetto delle cure e del riposo. [...] Dal che si capisce che aver avuto una colica renale era solo uno squallido trucchetto del difensore per rinviare il processo e mandarlo verso la prescrizione. L'avvocato, uomo di ferro, dopo una colica renale è fresco e pimpante come un uccellino.Pel resto, l'orientamento in tema di coliche renali non è nemmeno innovativo: sul punto specifico della colica renale avvocatesca cfr. Cassazione penale , sez. VI, 26 febbraio 2008, n. 24398, Cassazione civile, sez. III, 3.agosto 2005, n.16252, Cassazione penale sez.VI 26 gennaio 2000 n.2387, Cassazione penale , sez. III, 17 luglio 1987  (avrei pure voglia di ficcarci un ex plurimis, ma non voglio durare la fatica ad approfondire ancora la ricerca)I dolori "colici" possono giustificare un rinvio dell'udienza solo nel caso in cui siano accompagnati da una gravidanza al nono mese: Costituisce legittimo impedimento, idoneo - ove sussistano gli ulteriori requisiti posti dall'art. 486 comma 5 c.p.p. - ad imporre il rinvio dell'udienza dibattimentale, la deduzione, da parte del difensore in stato di gravidanza al nono mese, di dolori colici addominali, tempestivamente dedotti e documentati.Così, Cassazione penale, sez.III, 4 maggio 1998, n.6672. Beh, qui c'é di mezzo qualcosa di più, pur residuando il dubbio che uno stato di gravidanza al nono mese, se comporta il divieto assoluto di lavorare per tutti, non valga per gli avvocati: se la collega fosse semplicemente stata incinta,  ma senza dolori "colici", il rinvio lo avrebbero concesso lo stesso? Boh, ai posteri l'ardua sentenza.Tutto ciò non vale per i comuni mortali, così dimostrando di che tempra sono fatti gli avvocati: La rimessione in termini - quando il mancato rispetto del termine dipenda da caso fortuito - è applicabile anche nel processo esecutivo, nell'ipotesi di decadenza dell'aggiudicatario senza sua colpa dal termine impostogli per il versamento del residuo prezzo ai sensi dell'art. 587 c.p.c. in tema di vendita forzata (nella specie, il termine, di trenta giorni, era stato superato d'un sol giorno, e il versamento era stato accompagnato da certificato medico attestante una colica renale che aveva comportato riposo e cure proprio negli ultimi giorni del termine). come ebbe a specificare il Tribunale di Terni il 19 maggio 2005.Genericamente, per i lavoratori non togati, il concetto di inabilità temporanea assoluta è ben più lato: Ai fini della attribuzione della rendita INAIL per inabilità temporanea assoluta derivante da (infortunio o) malattia professionale, la nozione di impedimento - di cui all'art. 68 del T.U. n. 1124/1965, include oltre alla impossibilità fisica della prestazione lavorativa, anche la sua incompatibilità con esigenze terapeutiche dell'assicurato, posta l'assimilazione alla malattia professionale dell'esigenza prevenzionale ad essa correlata. Disse Cassazione civile , sez. lav., 23 giugno 2005, n. 13479, mica mio cugino Gennarino (e qui, credetemi, potrei ben dire ex plurimis).Eh .. mica storie, Superman mi fa una sega, mi fa.