Purtroppo la legge 128/2013 non rappresenta che l’ultima riprova del grave stravolgimento dei fini fondanti la scuola, in vigore da decenni, per cui gli interessi degli operatori hanno la priorità rispetto a quelli degli alunni. Fin dal 1981 una legge stabiliva che «Sono vietati movimenti di personale docente dopo il 20° giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se tali spostamenti concernono provvedimenti aventi effetti limitati all’anno scolastico medesimo» (L392/1981, art. 4).
La continuità al sostegno agli alunni
Purtroppo la legge 128/2013 non rappresenta che l’ultima riprova del grave stravolgimento dei fini fondanti la scuola, in vigore da decenni, per cui gli interessi degli operatori hanno la priorità rispetto a quelli degli alunni. Fin dal 1981 una legge stabiliva che «Sono vietati movimenti di personale docente dopo il 20° giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se tali spostamenti concernono provvedimenti aventi effetti limitati all’anno scolastico medesimo» (L392/1981, art. 4).