FERMARE I SATRAPI

La continuità al sostegno agli alunni


Dopo quindici anni, a limitare il carosello degli insegnanti, ci provò un DLgs che recitava: «Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico [due, tre anni?]» (Dlgs 59/2004, art. 8).