FERMARE I SATRAPI

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI


Il processo per l’accertamento della responsabilità amministrativa. CenniIl Regolamento di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, che risale al1933, contiene alcune norme scarne e datate e, per il resto, rinvia alle norme del codice diprocedura civile (art. 26).Le caratteristiche del processo per l’accertamento della responsabilità amministrativa edalcuni istituti introdotti di recente sembrano, però, richiamare ed echeggiare il processopenale; la stessa concezione sanzionatoria della responsabilità amministrativa che si vaaffermando va in questa direzione.Le numerose contraddizioni non potranno che essere risolte con un apposito interventolegislativo, atteso da molti anni.Una prima questione che merita attenzione è data dall’applicabilità o meno delledisposizioni contenute nell’art. 111 della Costituzione in tema di “giusto processo”.A questo proposito, attesa la sostanziale assimilazione delle regole del processo diresponsabilità amministrativa a quelle del processo civile, sono applicabili nel giudizio che sisvolge dinanzi alla Corte dei conti i soli commi primo e secondo del novellato art. 111 (Cortedei conti, II, 7 giugno 2004, n. 186/A; id, III, 3 giugno 2003, n. 244/A).Esaminando le singole questioni e particolarità, un primo aspetto di particolareimportanza è dato dal fatto, già richiamato in precedenza, che l’azione è promossa in viaesclusiva dal Procuratore generale (ora, a seguito della riforma operata nel 1994, dalprocuratore regionale), con la conseguenza che l’Amministrazione danneggiata non èritenuta legittimata ad agire ma può solo (anzi, deve) denunciare al Procuratore regionale ifatti che hanno arrecato nocumento al patrimonio dell’ente.La posizione del pubblico ministero contabile rispetto all’amministrazionedanneggiata e la totale assenza di quest’ultima dal processo è ben evidenziata dallagiurisprudenza contabile, secondo la quale “nel giudizio contabile il pubblico ministerorappresenta “ex lege” l’ente pubblico danneggiato ad ogni effetto”.Il pubblico ministero è considerato quale parte pubblica che agisce nell’interesse dellalegge a difesa dell’ordinamento al fine di salvaguardare gli interessi dell’erario nella suaglobalità, dimodochè non potrebbero immaginarsi contrasti fra le sue decisioni e gli interessi degli enti pubblici danneggiati.