FERMARE I SATRAPI

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: PROFILI PROCESSUALI E SOSTANZIALI


Denuncia alla Procura contabile in seguito ad accertamenti compiuti in sedepenale:gli articoli 129 bis disp. Att. Cpp. e 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 contengonodue distinte ipotesi nelle quali il pubblico ministero penale ed il giudice penale devono darnotizia al Procuratore presso la Corte dei conti, rispettivamente, del rinvio a giudizio edella condanna irrevocabile del soggetto che abbia commesso un reato contro la pubblicaamministrazione.A seguito della denuncia il Pubblico ministero contabile dovrà attivarsi.La legge che ha disciplinato il risarcimento del danno conseguente all’irragionevoledurata del processo (nota come legge Pinto) ha previsto l’obbligo della trasmissione deldecreto che accerta l’irragionevole durata al procuratore presso la Corte dei conti (art. 5legge 24 marzo 2001, n. 89), ponendo alcuni delicati problemi a causa della possibileinterferenza con la normativa speciale prevista dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 in tema diresponsabilità civile dei magistrati.Alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge n. 289del 2002 devono essere trasmessi i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancioda parte degli enti locali.Il pubblico ministero, ricevuta la segnalazione del danno, da partedell’amministrazione interessata o da altra fonte, compie le indagini che ritiene necessarieed al termine della fase istruttoria deve valutare se sussistono i presupposti per laproposizione dell’azione e quindi disporre la citazione del responsabile dinanzi allaSezione giurisdizionale o, qualora non sussistano, procedere all’archiviazione.La decisone assunta dal pubblico ministero di procedere nei confronti del presuntoresponsabile o di archiviare la denuncia è insindacabile poiché non è previsto alcuncontrollo né da parte di un giudice, terzo ed imparziale, né da parte dell’amministrazionedanneggiata o di altri corresponsabili del fatto od azione in contestazione.Con l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 3 bis del d.l. n. 543 del 1996 che hamodificato la legge n. 19 del 1994 è stato introdotto un primo, e per ora unico, limitatointervento esterno nel processo decisionale che conduce il procuratore regionale a deciderese dar corso all’azione o procedere all’archiviazione.La norma in questione, che ha riformulato il testo del precedente comma 1 dell’art.5 del d.l. n. 453 del 1993 che aveva introdotto l’obbligo a carico del Procuratore regionale,prima di emettere l’atto di citazione, di invitare il presunto responsabile a depositare leproprie difese, prevede, infatti, da un lato, che al termine dell’indagine, nel solo caso in cuiil pubblico ministero intenda proporre l’azione, deve darne notizia al presunto responsabileil quale, esaminati gli atti, potrà chiedere di essere sentito al fine di fornire chiarimenti epotrà presentare memorie e documenti; solo all’esito di questo supplemento di attività ilpubblico ministero potrà proporre l’azione o, se convinto dagli elementi ricevuti, disporrel’archiviazione.Qualora venga proposta l’azione la fondatezza della stessa verrà giudicata dallaSezione giurisdizionale in composizione collegiale, mentre la decisione di archiviare ilprocedimento non è sottoposta ad alcun filtro o valutazione esterna.Al riguardo non appare superfluo precisare che la procedura disciplinata nelladisposizione legislativa da ultimo citata introduce, per la prima volta, il termine20“archiviazione” nel processo di responsabilità amministrativa; in precedenza, era soloindividuato e disciplinato il potere di azione e nulla era stabilito per i casi in cui il pubblicoministero ritenesse di astenersi dal procedere, anche se l’utilizzo di tale termine(“archiviazione”) era invalso nella pratica da molto tempo.9) Casi e questioniAl fine di meglio comprendere, in concreto, quali siano alcuni illeciti perseguiti, dallarecente giurisprudenza si ricavano alcuni casi e situazioni sintomatiche.a) Pur essendo state soppresse dall’art. 274 del d. lgs. N. 267 del 2000 le precedentidisposizioni concernenti l’emissione obbligatoria di parere da parte del Segretario comunale,sulle proposte di deliberazione della giunta e del consiglio comunale, permangono in capoallo stesso una serie di compiti e adempimenti che non determinano un’area dideresponsabilizzazione, ma lo impegnano ad un corretto svolgimento e ne determinanol’esposizione all’azione di responsabilità amministrativa in caso di violazione (Corte conti, II,17 marzo 2004, n. 88).Infatti, l’affidamento, in base alla previsione di cui all’art. 97 del t.u. 18 agosto 2000, n. 267,al segretario comunale di funzioni di assistenza e di collaborazione giuridica e amministrativacon gli organi dell’ente locale assorbe lo specifico compito, prima espressamente previstodall’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, di esprimere previo parere di legittimità sulledeliberazione di giunta; l’evoluzione normativa in materia, lungi dall’evidenziare unasottrazione del segretario alla responsabilità amministrativa per il parere eventualmenteespresso su atti della giunta, ne ha invece sottolineato le maggiori responsabilità, in ragionedella rilevata estensione di funzioni, di tal che non assume rilievo esimente l’art. commi 85 e86 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha espressamente abrogato l’istituto del previoparere di legittimità (Corte conti, II, 23 giugno 2004, n. 197).b) Sussiste la responsabilità amministrativa dell’assessore provinciale con delega per lapubblica istruzione e del dirigente di settore per il danno conseguente al pagamento di servizidi vigilanza svolti da soggetto privato presso istituti scolastici, non realmente eseguiti (Corteconti, III, 20 febbraio 2004, n. 148).c) Sussiste la responsabilità amministrativa del coordinatore USL in ordine al parere positivoespresso circa il conferimento di incarico di consulenza a legale esterno in assenza deirelativi presupposti (Corte conti, III, 20 febbraio 2004, n. 149; id, 17 marzo 2004, n. 192).Ma, manca la responsabilità in ipotesi di conferimento di incarico esterno conferito per ilsoddisfacimento di un’esigenza straordinaria, a dipendenti di altro Comune (Corte conti, sez.Puglia, 4 marzo 2004, n. 193).d) Non sussiste colpa grave nel comportamento del Sindaco che abbia consentito l’esecuzionedi lavori pubblici su un tratto di stradadi dubbia pertinenza demaniale a seguito di favorevolipareri e relazioni dell’ufficio tecnico (Corte conti, app. Sicilia, 21 febbraio 2004, n. 23).e) Sussiste la responsabilità del Sindaco per il tardivo pagamento di somme oggetto diobbligazioni pecuniarie legittimamente assunte (Corte conti, sez. Calabria, 23 febbraio 2004,n. 130).f) In ipotesi di inadempienze contrattuali la responsabilità incombe sul funzionariocompetente per la verifica dell’attuazione del contratto e non sugli organi politici (Corte conti,sez. Puglia, 22 gennaio 2004, n. 22).A questo proposito occorre segnalare che a seguito dell’entrata in vigore della leggecomunitaria per il 2004 (la legge n. 62 del 2005) è divenuto vincolante il divieto di prorogarela durata dei contratti scaduti. E’ evidente che in questo caso se il divieto non verrà osservato21potrà porsi un problema di responsabilità amministrativa solo se, in quel caso, sussisterannotutti i presupposti della stessa.g) Sussiste la responsabilità per la stipula di polizza assicurativa in favore di dipendenti, aifini della copertura del rischio costituito dalla responsabilità amministrativa (Corte conti, 23gennaio 2004, n. 23).h) Sussiste la responsabilità del Sindaco o del funzionario che abbiano ritardato la conclusionedel procedimento espropriativi per le maggiori somme erogate al soggetto espropriato(giurisprudenza costante).i) Deve essere affermata la responsabilità dei componenti di una Giunta comunale i qualiabbiano deliberato, in occasione delle festività natalizie, la spesa per strenne natalizie infavore dei dipendenti, dovendosi escludere qualsiasi carattere di rappresentanza (Corte conti,sez. Umbria, 19 aprile 2004, n. 178) (le spese devono essere correlate alle finalità istituzionalidell’ente).l) Responsabilità del funzionario preposto al servizio del patrimonio che in sede dideterminazione del canone di locazione esprima un parere favorevole sulla congruità di uncanone inferiore alle stime ute o al valore di mercato, in tal modo inducendo la giunta inerrore (Corte conti, II, 14 gennaio 2004, n. 24)Responsabilità assessore e funzionario per non aver stimolato gli uffici dipendenti aprovvedere all’aggiornamento del canone di immobili comunali (corte conti, III, 16 febbraio2004, n. 132).m) Danno da rifusione di spese per procedimento penale conclusosi con assoluzione perintervenuta prescrizione (corte conti, II, 23 febbraio 2004, n. 55).n) Potere di erogare sanzioni, in caso di ricorso all’indebitamento per finanziare spesecorrenti, ex art. 30, comma 15, L. n. 289/2002.0) il funzionario pubblico, responsabile di settore, che omette la denuncia di un dannoall’amministrazione che si è verificato nel suo settore di responsabilità, risponde del danno sel’azione di responsabilità a carico del responsabile si prescrive a causa della sua omissione(Corte dei conti, Valle d’Aosta, 28 settembre 2005, n. 11. La sentenza viene allegata, per essere meglio commentata).