FERMARE I SATRAPI

Responsabilità amministrativa: profili sostanziali e processuaLI


Le Sezioni Riunite hanno preliminarmente precisato che:a) le tipologie di incarico individuate dalla norma hanno un contenuto dell’atto diconferimento che coincide con quello relativo al contratto di prestazione d’opera intellettuale,disciplinato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile (come gli studi di questioni inerentiall’attività dell’amministrazione, quelli per l’elaborazione di schemi d atti e leggi, leconsulenze legali, i pareri e le valutazioni);b) per valutare in concreto se un incarico rientri nella previsione normativa, occorreconsiderare il contenuto dell’atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formaleadoperata dal medesimo;c) non rientrano nella previsione normativa:- gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge (come larappresentanza in giudizio e il patrocinio dell’amministrazione, i servizi per cui esistono ufficio strutture ad hoc, gli appalti e le esternalizzazioni;- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (salvo che, per il contenuto, nonrientrino nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza); questi incarichisi collocano in una «posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell’incaricoprofessionale, e il lavoro subordinato» e sono «utilizzabili per le esigenze ordinarie propriedel funzionamento delle strutture amministrative», differenziandosi quindi dagli incarichiesterni.Le Sezioni Riunite hanno altresì chiarito a quali Sezioni di controllo devono essereinviati gli atti:a) Atti delle amministrazioni centrali dello Stato: Sezione centrale di controllo sullagestione delle Amministrazioni dello Stato;25b) Atti di enti controllati: Sezioni di controllo sugli enti;c) Atti di amministrazioni decentrate dello Stato, Regioni, Province, Comuni, comunitàmontane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, camere di commercio, industria eagricoltura, enti pubblici regionali non economici: Sezioni regionali di controllo.E’ stato confermato l’obbligo di denunzia alla Procura della Corte dei conti posto dallalegge a carico degli organi amministrativi e di controllo interno.Gli atti di conferimento degli incarichi devono recare il parere attestante la copertura e ilmancato superamento del tetto da parte degli uffici finanziari.Gli enti locali possono conferire incarichi di collaborazione solo rispettando rigidivincoli di carattere procedurale.I vincoli previsti sono: obbligo di motivazione, in particolare in riferimento all’assenzadi analoghe professionalità all’interno dell’ente ovvero al ricorrere di circostanze di tipostraordinario.La Sezione di controllo della Regione Toscana ha fornito chiare indicazioni in ordinealla distinzione tra attività di consulenza e collaborazione con la deliberazione n. 6 del 2005(che viene allegata per essere meglio commentata)Da ultimo merita segnalare le modalità con le quali la Sezione di controllo per laLombardia ha attivato alcuni sistemi di controllo. A questo proposito è stata approvata ladeliberazione n. 2 del 24 settembre 2004, con la quale è stato precisato che:“L’articolo 1, comma 5, del decreto – legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con lalegge 30 luglio 2004, n. 191, ha inserito, nel testo unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, l’articolo 198 – bis, disponendo che lestrutture operative, alle quali sono assegnate presso gli enti locali, le funzioni dicontrollo di gestione devono comunicare i risultati delle verifiche eseguite, oltre cheagli amministratori e ai responsabili dei servizi, anche alla Corte dei conti.La norma completa quella dell’articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n.131 che ha attribuito alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti laverifica del funzionamento dei controlli interni degli enti locali, infatti, l’obbligodell’invio alla Corte dei conti delle relazioni delle strutture addette al controllo digestione, permette alle Sezioni regionali di conoscere tempestivamente i risultati delcontrollo di gestione degli enti locali e di disporre perciò d'importanti documenti per la verifica della “sana gestione finanziaria” delle province e dei comuni.