L’uso delle relazioni, da parte delle Sezioni regionali, dovrà avvenire secondo ilprocedimento prescritto, per l’esercizio del controllo sulla gestione della Corte dei conti,dall’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, richiamato dall’articolo 148 del testounico n. 267/2000, e dal “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo dellaCorte dei conti” approvato con deliberazione delle Sezioni riunite 16 giugno 2000,modificata con la deliberazione 3 luglio 2003.La Sezione ritiene, pertanto, nel rispetto delle disposizioni citate, di stabilire leseguenti procedure per l’attuazione dell’articolo 1, comma 5, del decreto – legge n.168/2004.Il presidente della Sezione assegnerà ai magistrati le undici province della Lombardiae i rispettivi comuni.Il magistrato istruttore, ricevute dalla segreteria le relazioni:1) accerterà se le strutture della provincia e dei comuni, che gli sonostati assegnati, abbiano ottemperato all’obbligo di comunicare alla Corte le loro relazioni. Nel caso d’omissioni, dopo gliaccertamenti opportuni sugli eventuali disguidi o altri motivi diritardo, riferirà alla Sezione affinché la medesima provveda allasegnalazione dell’inadempienza ai rispettivi consigli;2) se, dall'esame delle relazioni, rilevi situazioni che possanocompromettere l’equilibrio finanziario dell’ente, riferirà allaSezione, ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 14 gennaio1994, n. 20, affinché la medesima possa provvedere allesegnalazioni opportune al rispettivo consiglio;3) potrà ricavare, dalle medesime, elementi da offrire alla Sezioneper l’elaborazione del programma annuale del controllo.La Sezione passa poi ad esaminare i problemi derivanti dall’attuazione del successivo comma9 dell’articolo 1 del decreto – legge n. 168/2004.L’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Normegenerali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”permette alle amministrazioni pubbliche, comprese le regioni, le province e i comuni, diconferire incarichi “ad esperti di provata competenza” per esigenze cui non possono farfronte con personale in servizio.La disposizione, poiché l’incarico comporta una spesa aggiuntiva a quella prevista per ilpersonale dell’ente, deve essere applicata in casi eccezionali e la giurisprudenza della Cortedei conti ha elaborato i seguenti criteri, per valutare la legittimità del conferimentodell’incarico: a) rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione;b) inesistenza, all’interno della propria organizzazione amministrativa,della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, daaccertare attraverso una reale ricognizione;c) specifica indicazione dei contenuti e dei criteri di svolgimentodell’incarico;d) indicazione della durata dell’incarico;e) proporzione fra i compensi corrisposti all’incaricato e l’utilità conseguitadall’amministrazione.La giurisprudenza della Corte dei conti è stata puntualmente richiamata e ha costituito ilfondamento della circolare 15 giugno 2004, n. 4/04, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 203del 30 agosto 2004, che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza delConsiglio dei ministri ha diramato a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le regioni,le province e i comuni.Per contenere la spesa corrente delle amministrazioni pubbliche, aumentata anche a causadel ricorso frequente e ingiustificato al conferimento d’incarichi esterni, l’articolo 1, comma9, del decreto – legge n. 168/2004, convertito con la legge n. 191/2004, ha ora stabilito, pertutte le amministrazioni pubbliche, comprese regioni, province e comuni, escluse le universitàe gli enti di ricerca, un limite alla spesa per gli incarichi di studio e consulenza, che non puòsuperare la spesa media sostenuta nel biennio 2001 – 2002, ridotta del 15 per cento. Ha poidisposto, recependo le indicazioni della giurisprudenza, che il conferimento degli incarichi distudio o di consulenza, a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamentemotivato ed “è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventistraordinari”. Il conferimento dell’incarico deve, in ogni caso, essere comunicato agli organi di controllo dell’ente e agli organi di revisione. Il conferimento di incarichi, in assenza deipresupposti prescritti, costituisce illecito disciplinare e comporta responsabilitàamministrativa. Lo stesso articolo 1, comma 9, ha considerato anche il fenomeno, recente e in progressivo sviluppo, della costituzione di società a capitale pubblico per l’affidamento della gestione di servizi pubblici, presso quelle società è frequente il ricorso ad incarichi e consulenze conaggravio, non sempre giustificato, per i rispettivi bilanci. Ha disposto perciò che i principisulla limitazione del ricorso agli incarichi debbano applicarsi anche alle società a totalepartecipazione pubblica, tuttavia, poiché le società di capitali, benché a partecipazionepubblica, sono disciplinate dal codice civile, l’articolo citato ha imposto alle amministrazionipubbliche di inviare alle società, nell’esercizio dei poteri dell’azionista, le opportune direttiveper conformarsi ai principi della legge. Le direttive devono essere preventivamente comunicate alla Corte dei conti.
RESPONSABILITAì AMMINISTRATIVA
L’uso delle relazioni, da parte delle Sezioni regionali, dovrà avvenire secondo ilprocedimento prescritto, per l’esercizio del controllo sulla gestione della Corte dei conti,dall’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, richiamato dall’articolo 148 del testounico n. 267/2000, e dal “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo dellaCorte dei conti” approvato con deliberazione delle Sezioni riunite 16 giugno 2000,modificata con la deliberazione 3 luglio 2003.La Sezione ritiene, pertanto, nel rispetto delle disposizioni citate, di stabilire leseguenti procedure per l’attuazione dell’articolo 1, comma 5, del decreto – legge n.168/2004.Il presidente della Sezione assegnerà ai magistrati le undici province della Lombardiae i rispettivi comuni.Il magistrato istruttore, ricevute dalla segreteria le relazioni:1) accerterà se le strutture della provincia e dei comuni, che gli sonostati assegnati, abbiano ottemperato all’obbligo di comunicare alla Corte le loro relazioni. Nel caso d’omissioni, dopo gliaccertamenti opportuni sugli eventuali disguidi o altri motivi diritardo, riferirà alla Sezione affinché la medesima provveda allasegnalazione dell’inadempienza ai rispettivi consigli;2) se, dall'esame delle relazioni, rilevi situazioni che possanocompromettere l’equilibrio finanziario dell’ente, riferirà allaSezione, ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 14 gennaio1994, n. 20, affinché la medesima possa provvedere allesegnalazioni opportune al rispettivo consiglio;3) potrà ricavare, dalle medesime, elementi da offrire alla Sezioneper l’elaborazione del programma annuale del controllo.La Sezione passa poi ad esaminare i problemi derivanti dall’attuazione del successivo comma9 dell’articolo 1 del decreto – legge n. 168/2004.L’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Normegenerali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”permette alle amministrazioni pubbliche, comprese le regioni, le province e i comuni, diconferire incarichi “ad esperti di provata competenza” per esigenze cui non possono farfronte con personale in servizio.La disposizione, poiché l’incarico comporta una spesa aggiuntiva a quella prevista per ilpersonale dell’ente, deve essere applicata in casi eccezionali e la giurisprudenza della Cortedei conti ha elaborato i seguenti criteri, per valutare la legittimità del conferimentodell’incarico: a) rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione;b) inesistenza, all’interno della propria organizzazione amministrativa,della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, daaccertare attraverso una reale ricognizione;c) specifica indicazione dei contenuti e dei criteri di svolgimentodell’incarico;d) indicazione della durata dell’incarico;e) proporzione fra i compensi corrisposti all’incaricato e l’utilità conseguitadall’amministrazione.La giurisprudenza della Corte dei conti è stata puntualmente richiamata e ha costituito ilfondamento della circolare 15 giugno 2004, n. 4/04, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 203del 30 agosto 2004, che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza delConsiglio dei ministri ha diramato a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le regioni,le province e i comuni.Per contenere la spesa corrente delle amministrazioni pubbliche, aumentata anche a causadel ricorso frequente e ingiustificato al conferimento d’incarichi esterni, l’articolo 1, comma9, del decreto – legge n. 168/2004, convertito con la legge n. 191/2004, ha ora stabilito, pertutte le amministrazioni pubbliche, comprese regioni, province e comuni, escluse le universitàe gli enti di ricerca, un limite alla spesa per gli incarichi di studio e consulenza, che non puòsuperare la spesa media sostenuta nel biennio 2001 – 2002, ridotta del 15 per cento. Ha poidisposto, recependo le indicazioni della giurisprudenza, che il conferimento degli incarichi distudio o di consulenza, a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamentemotivato ed “è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventistraordinari”. Il conferimento dell’incarico deve, in ogni caso, essere comunicato agli organi di controllo dell’ente e agli organi di revisione. Il conferimento di incarichi, in assenza deipresupposti prescritti, costituisce illecito disciplinare e comporta responsabilitàamministrativa. Lo stesso articolo 1, comma 9, ha considerato anche il fenomeno, recente e in progressivo sviluppo, della costituzione di società a capitale pubblico per l’affidamento della gestione di servizi pubblici, presso quelle società è frequente il ricorso ad incarichi e consulenze conaggravio, non sempre giustificato, per i rispettivi bilanci. Ha disposto perciò che i principisulla limitazione del ricorso agli incarichi debbano applicarsi anche alle società a totalepartecipazione pubblica, tuttavia, poiché le società di capitali, benché a partecipazionepubblica, sono disciplinate dal codice civile, l’articolo citato ha imposto alle amministrazionipubbliche di inviare alle società, nell’esercizio dei poteri dell’azionista, le opportune direttiveper conformarsi ai principi della legge. Le direttive devono essere preventivamente comunicate alla Corte dei conti.