Le direttive da comunicare alla Corte, sulla base della disposizione citata, sono soltantoquelle emanate nei confronti di “società di capitali a totale partecipazione pubblica”, non èrilevante che le azioni siano di proprietà di uno o più enti pubblici, è richiesta, infatti,soltanto la condizione della proprietà pubblica dell’intero capitale. Le direttive dacomunicare, inoltre, riguardano esclusivamente l’adeguamento ai principi della legge nellamateria del conferimento degli incarichi per studi e consulenze.La Sezione, secondo la sua competenza, stabilita dall’articolo 7, comma 7, della legge n.131/2003, limiterà l’esame dell’applicazione della disposizione citata alle regioni, alleprovince e ai comuni, poiché l’applicazione della norma alle amministrazioni dello Statorientra nella competenza di altre Sezioni della Corte.Le regioni, compresa la Lombardia, hanno costituto, da diversi anni, società finanziarieregionali, quali strumenti della programmazione economica regionale, e società di capitaliper l’affidamento della gestione di servizi pubblici. La partecipazione delle regioni al capitalepuò essere totalitaria, prevalente o minoritaria.Le province e i comuni sono stati autorizzati, dagli articoli 113 e 113 – bis del testo unicodelle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000, modificati dall’articolo 14 deldecreto – legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326,a costituire società di capitali per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. Inparticolare, le province e i comuni sono autorizzati a costituire, a tale scopo, anche “societàa capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitalesociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi eche la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli entipubblici che la controllano”.La disposizione dell’articolo 1, comma 9, del decreto – legge n. 168/2004 riguarda le societàcostituite dalle regioni, dalle province e dai comuni nelle quali la partecipazione pubblica alcapitale, da parte di uno o più enti pubblici, è totalitaria.La comunicazione delle direttive, inviate alle società a totale partecipazione pubblica, deveessere indirizzata alle Sezioni regionali di controllo poiché ad esse l’articolo 7, comma 7,della legge n. 131/2003 ha attribuito la verifica “della sana gestione finanziaria degli entilocali”. Le direttive per il contenimento della spesa per incarichi e consulenze hanno, infatti,lo scopo di salvaguardare la gestione economica delle società, a capitale interamentepubblico, per evitare le conseguenze sul patrimonio degli enti locali azionisti, che eventualiperdite, subite dalle società, provocherebbero.La disposizione dell’articolo 1, comma 9, decreto – legge n. 168/2004 è perciò un mezzo diconoscenza per le Sezioni regionali di controllo, ai fini della programmazione dei controllisugli enti locali.L’indirizzo interpretativo delineato è stato, del resto, seguito dal Comune di Milano e dadiversi Comuni della Lombardia che hanno già inviato a questa Sezione le direttive.Accertata la competenza della Sezione, occorre definire l’uso delle comunicazioni, che saràquello permesso dalle disposizioni che regolano l’esercizio del controllo delle Sezioniregionali: articolo 3, commi 4, 5, 6, 8, 9, 12 della legge n. 20/1994, richiamato, per quantoriguarda le province e i comuni, dall’articolo 148 testo unico n. 267/2000; regolamento perl’organizzazione delle funzioni di controllo approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, modificato con deliberazione del 3 luglio 2003, articolo 7, comma 7della legge n. 131/2003.La Sezione ritiene, preliminarmente, che le direttive debbano essere comunicate, da partedella regione e degli enti locali, prima o almeno contestualmente all’invio delle medesimealle società, dovendosi intendere in tal senso la locuzione, adoperata dalla legge, “sonocomunicate in via preventiva alla Corte dei conti”.La Sezione invita la Regione e gli enti locali a comunicare tempestivamente le società dicapitali a totale partecipazione pubblica, che hanno costituito, e ad inviare le direttiveprescritte dalla legge.Il Presidente della Sezione assegnerà ai magistrati le direttive, pervenute alla segreteria,affinché:accertino il rispetto dell’adempimento prescritto dalla legge; segnalino, dopo aversvolto gli opportuni accertamenti, le omissioni, affinché la Sezione possa informaredelle inadempienze il Consiglio regionale o i rispettivi Consigli provinciali ocomunali;Le direttive permettono di conoscere, per ogni singolo ente, le società di capitale atotale partecipazione pubblica costituite, e di potere perciò inserire, nella programmazioneannuale del controllo, anche su segnalazione dei magistrati istruttori, eventuali verifiche, dicarattere generale o limitate a singoli enti, sul fenomeno, in notevole espansione,dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici a società di capitali.”Allegati:1) Sentenza della Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia, 30 giugno 2005, n. 467; 2) Sentenza della Corte dei conti, sez. giurisd. Valle d’Aosta, 28 settembre 2005, n. 11
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
Le direttive da comunicare alla Corte, sulla base della disposizione citata, sono soltantoquelle emanate nei confronti di “società di capitali a totale partecipazione pubblica”, non èrilevante che le azioni siano di proprietà di uno o più enti pubblici, è richiesta, infatti,soltanto la condizione della proprietà pubblica dell’intero capitale. Le direttive dacomunicare, inoltre, riguardano esclusivamente l’adeguamento ai principi della legge nellamateria del conferimento degli incarichi per studi e consulenze.La Sezione, secondo la sua competenza, stabilita dall’articolo 7, comma 7, della legge n.131/2003, limiterà l’esame dell’applicazione della disposizione citata alle regioni, alleprovince e ai comuni, poiché l’applicazione della norma alle amministrazioni dello Statorientra nella competenza di altre Sezioni della Corte.Le regioni, compresa la Lombardia, hanno costituto, da diversi anni, società finanziarieregionali, quali strumenti della programmazione economica regionale, e società di capitaliper l’affidamento della gestione di servizi pubblici. La partecipazione delle regioni al capitalepuò essere totalitaria, prevalente o minoritaria.Le province e i comuni sono stati autorizzati, dagli articoli 113 e 113 – bis del testo unicodelle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000, modificati dall’articolo 14 deldecreto – legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326,a costituire società di capitali per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. Inparticolare, le province e i comuni sono autorizzati a costituire, a tale scopo, anche “societàa capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitalesociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi eche la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli entipubblici che la controllano”.La disposizione dell’articolo 1, comma 9, del decreto – legge n. 168/2004 riguarda le societàcostituite dalle regioni, dalle province e dai comuni nelle quali la partecipazione pubblica alcapitale, da parte di uno o più enti pubblici, è totalitaria.La comunicazione delle direttive, inviate alle società a totale partecipazione pubblica, deveessere indirizzata alle Sezioni regionali di controllo poiché ad esse l’articolo 7, comma 7,della legge n. 131/2003 ha attribuito la verifica “della sana gestione finanziaria degli entilocali”. Le direttive per il contenimento della spesa per incarichi e consulenze hanno, infatti,lo scopo di salvaguardare la gestione economica delle società, a capitale interamentepubblico, per evitare le conseguenze sul patrimonio degli enti locali azionisti, che eventualiperdite, subite dalle società, provocherebbero.La disposizione dell’articolo 1, comma 9, decreto – legge n. 168/2004 è perciò un mezzo diconoscenza per le Sezioni regionali di controllo, ai fini della programmazione dei controllisugli enti locali.L’indirizzo interpretativo delineato è stato, del resto, seguito dal Comune di Milano e dadiversi Comuni della Lombardia che hanno già inviato a questa Sezione le direttive.Accertata la competenza della Sezione, occorre definire l’uso delle comunicazioni, che saràquello permesso dalle disposizioni che regolano l’esercizio del controllo delle Sezioniregionali: articolo 3, commi 4, 5, 6, 8, 9, 12 della legge n. 20/1994, richiamato, per quantoriguarda le province e i comuni, dall’articolo 148 testo unico n. 267/2000; regolamento perl’organizzazione delle funzioni di controllo approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, modificato con deliberazione del 3 luglio 2003, articolo 7, comma 7della legge n. 131/2003.La Sezione ritiene, preliminarmente, che le direttive debbano essere comunicate, da partedella regione e degli enti locali, prima o almeno contestualmente all’invio delle medesimealle società, dovendosi intendere in tal senso la locuzione, adoperata dalla legge, “sonocomunicate in via preventiva alla Corte dei conti”.La Sezione invita la Regione e gli enti locali a comunicare tempestivamente le società dicapitali a totale partecipazione pubblica, che hanno costituito, e ad inviare le direttiveprescritte dalla legge.Il Presidente della Sezione assegnerà ai magistrati le direttive, pervenute alla segreteria,affinché:accertino il rispetto dell’adempimento prescritto dalla legge; segnalino, dopo aversvolto gli opportuni accertamenti, le omissioni, affinché la Sezione possa informaredelle inadempienze il Consiglio regionale o i rispettivi Consigli provinciali ocomunali;Le direttive permettono di conoscere, per ogni singolo ente, le società di capitale atotale partecipazione pubblica costituite, e di potere perciò inserire, nella programmazioneannuale del controllo, anche su segnalazione dei magistrati istruttori, eventuali verifiche, dicarattere generale o limitate a singoli enti, sul fenomeno, in notevole espansione,dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici a società di capitali.”Allegati:1) Sentenza della Corte dei conti, sez. giurisd. Lombardia, 30 giugno 2005, n. 467; 2) Sentenza della Corte dei conti, sez. giurisd. Valle d’Aosta, 28 settembre 2005, n. 11