FERMARE I SATRAPI

Diritto di accesso nelle legislazioni straniere ed Europee


Negli Stati Uniti il principale testo normativo in materia di accesso aidocumenti è rappresentato dal “Freedom of information Act” del 1966 che ètato nel corso degli anni emendato ed integrato più volte e che al suo internocontiene essenzialmente tre nuclei di disposizioni.Il primo nucleo prevede l’obbligo, da parte di ciascuna agenzia federale, dipubblicare su un apposito registro una descrizione accurata del proprioassetto organizzativo e funzionale, avendo riguardo al sistema di ufficicentrali e periferici, ai dipendenti preposti ai rapporti con il pubblico e alleregole procedurali interne.Il secondo gruppo di norme prescrive delle regole per la messa adisposizione del pubblico di tutte le opinioni adottate nel corso deiprocedimenti, di tutti gli atti normativi ed interpretativi non pubblicati sulregistro federale, ed, infine, delle direttive e delle istruzioni impartite alpersonale e rilevanti nei rapporti con il pubblico.Il terzo insieme di disposizioni infine, prevede l’obbligo per le singoleagenzie federali di rendere prontamente accessibili al pubblico i dati in loropossesso a fronte di una specifica richiesta redatta in modo conforme a regoleprecise, e che individui in modo particolarmente preciso il proprio oggetto.Intorno al “Freedom of information Act” si è svolto negli anni unincessante lavorio giurisprudenziale che ha contribuito ad innescare continuiritocchi legislativi ed ha rifinito la portata di numerose disposizioninormative.Dal momento che oggi il nostro ordinamento risulta ormai fortementeintegrato con quello europeo, non si può prescindere dal considerare anche iriferimenti che in ambito europeo sussistono relativamente al temadell’accesso.Proprio in ambito europeo infatti, si scontrano due diverse impostazioniideologiche: da un lato, quella dei Paesi del Nord Europa (Svezia, Finlandia,Danimarca, Paesi Bassi) tradizionalmente favorevoli alla trasparenzadell’azione delle istituzioni comunitarie; dall’altro, quella della maggioranzadegli altri Stati membri (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Grecia,Lussemburgo, ma anche Regno Unito e Irlanda) che tende a salvaguardare lapossibilità di eventuali “ripensamenti” nell’ambito del processo decisionale.La questione dell’accesso ai documenti presenta, inoltre, non pocheimplicazioni con quella della definizione dei rapporti tra Consiglio europeo eParlamento: quest’ultimo infatti, si mostra favorevole a posizioni di maggioreapertura; il Consiglio, invece, affiancato dalla Commissione, interpreta ilproblema dell’accesso come uno strumento per affermare un diritto anche alcontrollo parlamentare dei documenti delle altre istituzioni ed in particolaredel Consiglio.I punti principali di discussione sono costituiti dalla definizione di “documento” e dal regime delle “eccezioni”.