A supporto dell’affermazione di tale diritto, nel 1981 il Consigliod’Europa emana una Raccomandazione nella quale sancisce, ancora una volta,la necessità di garantire il più ampio accesso all’informazione amministrativalasciando però, agli Stati membri, l’attuazione di tutte quelle misure idonee adassicurare il libero esercizio del diritto di accesso garantendo, altresì, un accessosu base egualitaria, e obbligo di motivazione per tutti quei casi in cui l’accessoveniva negato.Sempre in ambito Comunitario, altro riferimento importante è il Trattatodi Maastricht del 1992 al quale e’ allegata una dichiarazione, approvata dallaConferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, che si incentrasul diritto di accesso all’informazione ponendo l’attenzione sulla trasparenzadel processo decisionale cercando, altresì, di rafforzare la fiducia del pubbliconei confronti dell’amministrazione.Di fatto, la Conferenza di Maastricht raccomandava alla Commissione distilare, entro il 1993, una relazione che prevedesse le misure necessarie perrendere maggiormente accessibili le informazioni a disposizione delleistituzioni.In attuazione dell’allegato di Maastricht, la Commissione ha presentatotre diverse comunicazioni al Consiglio, al Parlamento ed al Comitatoeconomico e sociale relative, rispettivamente all’accesso del pubblico aidocumenti delle istituzioni, alla trasparenza nella Comunità, ai principifondamentali in materia di accesso.31Nel 1994 poi è intervenuta una Decisione della Commissione riguardantel’accesso del pubblico ai documenti della Commissione stessa, con la quale èstato approvato un Codice di Condotta, entrato in vigore dal primo gennaio del1994, cui ha fatto seguito poi nel 1997 una Decisione del Parlamento europeorelativa all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento medesimo.All’interno del Codice di condotta del 1994 è contenuta una disciplinarelativa al trattamento delle richieste iniziali di accesso ed al trattamentoriservato alle richieste di conferma, ed una disciplina inerente al regime delleeccezioni.Di recente emanazione è la direttiva del Parlamento Europeo e delConsiglio del 26 maggio 2003, la quale prevede la partecipazione del pubbliconell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e reca dellemodifiche alla disciplina comunitaria previgente in materia, relativamente allapartecipazione del pubblico ed all’accesso alla giustizia.La Direttiva si propone, di dare attuazione agli obblighi derivanti dallaconvenzione di Aarhus, sottoscritta dalla Comunità europea nel giugno del 1998e relativa all’accesso alle informazioni, alla partecipazione del pubblico aiprocessi decisionali ed all’accesso alla giustizia in materia ambientale.Prevede inoltre, la partecipazione del pubblico nell’elaborazione dialcuni piani e programmi in materia ambientale e specifica che per “pubblico”debbano intendersi: “una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi32della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni oi gruppi di tali persone”.Secondo la Direttiva, gli Stati membri devono provvedere, al fine dioffrire al pubblico tempestive ed effettive opportunità di partecipazione, allapreparazione, alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi chedevono essere elaborati.Il pubblico deve essere altresì informato, attraverso pubblici avvisioppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, sedisponibili, di qualsiasi proposta relativa ai piani o programmi, deve, inoltre,poter esprimere osservazioni e pareri prima che vengano adottate decisionidefinitive sugli stessi piani o programmi.All’interno del Codice di condotta del 1994 è contenuta una disciplinarelativa al trattamento delle richieste iniziali di accesso ed al trattamentoriservato alle richieste di conferma, ed una disciplina inerente al regime delleeccezioni.Di recente emanazione è la direttiva del Parlamento Europeo e delConsiglio del 26 maggio 2003, la quale prevede la partecipazione del pubbliconell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e reca dellemodifiche alla disciplina comunitaria previgente in materia, relativamente allapartecipazione del pubblico ed all’accesso alla giustizia.La Direttiva si propone, di dare attuazione agli obblighi derivanti dallaconvenzione di Aarhus, sottoscritta dalla Comunità europea nel giugno del 1998e relativa all’accesso alle informazioni, alla partecipazione del pubblico aiprocessi decisionali ed all’accesso alla giustizia in materia ambientale.In ultima analisi quindi, si può affermare che la Direttiva del 2003, simuove nella direzione di un’apertura sempre maggiore delle Amministrazioniverso i cittadini seguendo la strada della Legge n. 241/1990 che sarà ampiamente trattata nel capitolo successivo.
Evoluzione della normativa in tema di diritto di accesso
A supporto dell’affermazione di tale diritto, nel 1981 il Consigliod’Europa emana una Raccomandazione nella quale sancisce, ancora una volta,la necessità di garantire il più ampio accesso all’informazione amministrativalasciando però, agli Stati membri, l’attuazione di tutte quelle misure idonee adassicurare il libero esercizio del diritto di accesso garantendo, altresì, un accessosu base egualitaria, e obbligo di motivazione per tutti quei casi in cui l’accessoveniva negato.Sempre in ambito Comunitario, altro riferimento importante è il Trattatodi Maastricht del 1992 al quale e’ allegata una dichiarazione, approvata dallaConferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, che si incentrasul diritto di accesso all’informazione ponendo l’attenzione sulla trasparenzadel processo decisionale cercando, altresì, di rafforzare la fiducia del pubbliconei confronti dell’amministrazione.Di fatto, la Conferenza di Maastricht raccomandava alla Commissione distilare, entro il 1993, una relazione che prevedesse le misure necessarie perrendere maggiormente accessibili le informazioni a disposizione delleistituzioni.In attuazione dell’allegato di Maastricht, la Commissione ha presentatotre diverse comunicazioni al Consiglio, al Parlamento ed al Comitatoeconomico e sociale relative, rispettivamente all’accesso del pubblico aidocumenti delle istituzioni, alla trasparenza nella Comunità, ai principifondamentali in materia di accesso.31Nel 1994 poi è intervenuta una Decisione della Commissione riguardantel’accesso del pubblico ai documenti della Commissione stessa, con la quale èstato approvato un Codice di Condotta, entrato in vigore dal primo gennaio del1994, cui ha fatto seguito poi nel 1997 una Decisione del Parlamento europeorelativa all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento medesimo.All’interno del Codice di condotta del 1994 è contenuta una disciplinarelativa al trattamento delle richieste iniziali di accesso ed al trattamentoriservato alle richieste di conferma, ed una disciplina inerente al regime delleeccezioni.Di recente emanazione è la direttiva del Parlamento Europeo e delConsiglio del 26 maggio 2003, la quale prevede la partecipazione del pubbliconell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e reca dellemodifiche alla disciplina comunitaria previgente in materia, relativamente allapartecipazione del pubblico ed all’accesso alla giustizia.La Direttiva si propone, di dare attuazione agli obblighi derivanti dallaconvenzione di Aarhus, sottoscritta dalla Comunità europea nel giugno del 1998e relativa all’accesso alle informazioni, alla partecipazione del pubblico aiprocessi decisionali ed all’accesso alla giustizia in materia ambientale.Prevede inoltre, la partecipazione del pubblico nell’elaborazione dialcuni piani e programmi in materia ambientale e specifica che per “pubblico”debbano intendersi: “una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi32della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni oi gruppi di tali persone”.Secondo la Direttiva, gli Stati membri devono provvedere, al fine dioffrire al pubblico tempestive ed effettive opportunità di partecipazione, allapreparazione, alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi chedevono essere elaborati.Il pubblico deve essere altresì informato, attraverso pubblici avvisioppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, sedisponibili, di qualsiasi proposta relativa ai piani o programmi, deve, inoltre,poter esprimere osservazioni e pareri prima che vengano adottate decisionidefinitive sugli stessi piani o programmi.All’interno del Codice di condotta del 1994 è contenuta una disciplinarelativa al trattamento delle richieste iniziali di accesso ed al trattamentoriservato alle richieste di conferma, ed una disciplina inerente al regime delleeccezioni.Di recente emanazione è la direttiva del Parlamento Europeo e delConsiglio del 26 maggio 2003, la quale prevede la partecipazione del pubbliconell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e reca dellemodifiche alla disciplina comunitaria previgente in materia, relativamente allapartecipazione del pubblico ed all’accesso alla giustizia.La Direttiva si propone, di dare attuazione agli obblighi derivanti dallaconvenzione di Aarhus, sottoscritta dalla Comunità europea nel giugno del 1998e relativa all’accesso alle informazioni, alla partecipazione del pubblico aiprocessi decisionali ed all’accesso alla giustizia in materia ambientale.In ultima analisi quindi, si può affermare che la Direttiva del 2003, simuove nella direzione di un’apertura sempre maggiore delle Amministrazioniverso i cittadini seguendo la strada della Legge n. 241/1990 che sarà ampiamente trattata nel capitolo successivo.