Creato da antonioi0 il 05/02/2009
CULTURA E GIUSTIZIA
 

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Messaggi di Maggio 2021

INTRODUZIONE AL DIRITTO ALLA PRIVACY

Post n°3083 pubblicato il 31 Maggio 2021 da antonioi0

SI EVIDENZIÒ, SIN DALL’INIZIO, UN LEGAME SEMPRE PIÙ STRETTO TRA PRIVACY, LIBERTÀ E DIGNITÀ.

 

 

 
 
 

INTRODUZIONE AL DIRITTO ALLA PRIVACY

Post n°3082 pubblicato il 30 Maggio 2021 da antonioi0

COME FU MESSO IN EVIDENZA DAL PRIMO PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ GARANTE, STEFANO RODOTÀ

 
 
 

INTRODUZIONE AL DIRITTO ALLA PRIVACY

Post n°3081 pubblicato il 29 Maggio 2021 da antonioi0

E LA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI FONDAMENTALI CHE HA CONFERITO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI I CARATTERI DI DIRITTO DI LIBERTÀ.

 

 

 
 
 

INTRODUZIONE AL DIRITTO ALLA PRIVACY

Post n°3080 pubblicato il 28 Maggio 2021 da antonioi0

CHE HA FISSATO A LIVELLO GLOBALE IL RICONOSCIMENTO DI LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E IL RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA PER PARTICOLARI DATI

 

 

 
 
 

INTRODUZIONE AL DIRITTO ALLA PRIVACY

Post n°3079 pubblicato il 27 Maggio 2021 da antonioi0

LE TAPPE FONDAMENTALI DI QUESTO PROCESSO SONO LA CARTA DI VENEZIA DEL 2000

 
 
 

INTRODUZIONE AL DIRITTO ALLA PRIVACY

Post n°3078 pubblicato il 26 Maggio 2021 da antonioi0

NÉ È COSTITUITO DA FATTORI ESTERNI O DISTANTI DALL’INDIVIDUO, MA È UN FENOMENO CHE COINVOLGE IL PRIVATO DI OGNI SOGGETTO.

 
 
 

INTRODUZIONE AL DIRITTO ALLA PRIVACY

Post n°3077 pubblicato il 25 Maggio 2021 da antonioi0

OGGI IL PROCESSO EVOLUTIVO DELLA PRIVACY COINCIDE DI FATTO CON LA GLOBALIZZAZIONE CHE NON RIGUARDA SOLTANTO L’AMBITO ECONOMICO FINANZIARIO

 

 

 
 
 

INTRODUZIONE AL DIRITTO ALLA PRIVACY

Post n°3076 pubblicato il 24 Maggio 2021 da antonioi0

CHE HA AVUTO COME OBIETTIVO LA COSTITUZIONE DEI PRIMI ELEMENTI BASILARI

DELLA TUTELA ALLA RISERVATEZZA;

 

 

 
 
 

INTRODUZIONE AL DIRITTO ALLA PRIVACY

Post n°3075 pubblicato il 23 Maggio 2021 da antonioi0

NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DEL GARANTE TROVIAMO UNA PRIMA FASE DI LAVORO

 

 

 
 
 

INTRODUZIONE AL DIRITTO ALLA PRIVACY

Post n°3074 pubblicato il 22 Maggio 2021 da antonioi0

TESTIMONIATO DALL’INCREMENTO DEI DATI RELATIVI AL NUMERO DEI RICORSI, DEI RECLAMI, DEI QUESITI E DELLE SEGNALAZIONI.

 

 

 

 
 
 

INTRODUZIONE AL DIRITTO ALLA PRIVACY

Post n°3073 pubblicato il 21 Maggio 2021 da antonioi0

SEMBRA ANCHE POSITIVO, IN QUESTO QUADRO, IL CRESCENTE IMPATTO DELL’AUTORITÀ SUL VISSUTO QUOTIDIANO DEI CITTADINI

 
 
 

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: PROFILI PROCESSUALI E SOSTANZIALI

Post n°3072 pubblicato il 20 Maggio 2021 da antonioi0

Denuncia alla Procura contabile in seguito ad accertamenti compiuti in sede

penale:gli articoli 129 bis disp. Att. Cpp. e 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 contengono

due distinte ipotesi nelle quali il pubblico ministero penale ed il giudice penale devono dar

notizia al Procuratore presso la Corte dei conti, rispettivamente, del rinvio a giudizio e

della condanna irrevocabile del soggetto che abbia commesso un reato contro la pubblica

amministrazione.

A seguito della denuncia il Pubblico ministero contabile dovrà attivarsi.

La legge che ha disciplinato il risarcimento del danno conseguente all’irragionevole

durata del processo (nota come legge Pinto) ha previsto l’obbligo della trasmissione del

decreto che accerta l’irragionevole durata al procuratore presso la Corte dei conti (art. 5

legge 24 marzo 2001, n. 89), ponendo alcuni delicati problemi a causa della possibile

interferenza con la normativa speciale prevista dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 in tema di

responsabilità civile dei magistrati.

Alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge n. 289

del 2002 devono essere trasmessi i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio

da parte degli enti locali.

Il pubblico ministero, ricevuta la segnalazione del danno, da parte

dell’amministrazione interessata o da altra fonte, compie le indagini che ritiene necessarie

ed al termine della fase istruttoria deve valutare se sussistono i presupposti per la

proposizione dell’azione e quindi disporre la citazione del responsabile dinanzi alla

Sezione giurisdizionale o, qualora non sussistano, procedere all’archiviazione.

La decisone assunta dal pubblico ministero di procedere nei confronti del presunto

responsabile o di archiviare la denuncia è insindacabile poiché non è previsto alcun

controllo né da parte di un giudice, terzo ed imparziale, né da parte dell’amministrazione

danneggiata o di altri corresponsabili del fatto od azione in contestazione.

Con l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 3 bis del d.l. n. 543 del 1996 che ha

modificato la legge n. 19 del 1994 è stato introdotto un primo, e per ora unico, limitato

intervento esterno nel processo decisionale che conduce il procuratore regionale a decidere

se dar corso all’azione o procedere all’archiviazione.

La norma in questione, che ha riformulato il testo del precedente comma 1 dell’art.

5 del d.l. n. 453 del 1993 che aveva introdotto l’obbligo a carico del Procuratore regionale,

prima di emettere l’atto di citazione, di invitare il presunto responsabile a depositare le

proprie difese, prevede, infatti, da un lato, che al termine dell’indagine, nel solo caso in cui

il pubblico ministero intenda proporre l’azione, deve darne notizia al presunto responsabile

il quale, esaminati gli atti, potrà chiedere di essere sentito al fine di fornire chiarimenti e

potrà presentare memorie e documenti; solo all’esito di questo supplemento di attività il

pubblico ministero potrà proporre l’azione o, se convinto dagli elementi ricevuti, disporre

l’archiviazione.

Qualora venga proposta l’azione la fondatezza della stessa verrà giudicata dalla

Sezione giurisdizionale in composizione collegiale, mentre la decisione di archiviare il

procedimento non è sottoposta ad alcun filtro o valutazione esterna.

Al riguardo non appare superfluo precisare che la procedura disciplinata nella

disposizione legislativa da ultimo citata introduce, per la prima volta, il termine

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archiviazione” nel processo di responsabilità amministrativa; in precedenza, era solo

individuato e disciplinato il potere di azione e nulla era stabilito per i casi in cui il pubblico

ministero ritenesse di astenersi dal procedere, anche se l’utilizzo di tale termine

(“archiviazione”) era invalso nella pratica da molto tempo.

9) Casi e questioni

Al fine di meglio comprendere, in concreto, quali siano alcuni illeciti perseguiti, dalla

recente giurisprudenza si ricavano alcuni casi e situazioni sintomatiche.

a) Pur essendo state soppresse dall’art. 274 del d. lgs. N. 267 del 2000 le precedenti

disposizioni concernenti l’emissione obbligatoria di parere da parte del Segretario comunale,

sulle proposte di deliberazione della giunta e del consiglio comunale, permangono in capo

allo stesso una serie di compiti e adempimenti che non determinano un’area di

deresponsabilizzazione, ma lo impegnano ad un corretto svolgimento e ne determinano

l’esposizione all’azione di responsabilità amministrativa in caso di violazione (Corte conti, II,

17 marzo 2004, n. 88).

Infatti, l’affidamento, in base alla previsione di cui all’art. 97 del t.u. 18 agosto 2000, n. 267,

al segretario comunale di funzioni di assistenza e di collaborazione giuridica e amministrativa

con gli organi dell’ente locale assorbe lo specifico compito, prima espressamente previsto

dall’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, di esprimere previo parere di legittimità sulle

deliberazione di giunta; l’evoluzione normativa in materia, lungi dall’evidenziare una

sottrazione del segretario alla responsabilità amministrativa per il parere eventualmente

espresso su atti della giunta, ne ha invece sottolineato le maggiori responsabilità, in ragione

della rilevata estensione di funzioni, di tal che non assume rilievo esimente l’art. commi 85 e

86 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha espressamente abrogato l’istituto del previo

parere di legittimità (Corte conti, II, 23 giugno 2004, n. 197).

b) Sussiste la responsabilità amministrativa dell’assessore provinciale con delega per la

pubblica istruzione e del dirigente di settore per il danno conseguente al pagamento di servizi

di vigilanza svolti da soggetto privato presso istituti scolastici, non realmente eseguiti (Corte

conti, III, 20 febbraio 2004, n. 148).

c) Sussiste la responsabilità amministrativa del coordinatore USL in ordine al parere positivo

espresso circa il conferimento di incarico di consulenza a legale esterno in assenza dei

relativi presupposti (Corte conti, III, 20 febbraio 2004, n. 149; id, 17 marzo 2004, n. 192).

Ma, manca la responsabilità in ipotesi di conferimento di incarico esterno conferito per il

soddisfacimento di un’esigenza straordinaria, a dipendenti di altro Comune (Corte conti, sez.

Puglia, 4 marzo 2004, n. 193).

d) Non sussiste colpa grave nel comportamento del Sindaco che abbia consentito l’esecuzione

di lavori pubblici su un tratto di stradadi dubbia pertinenza demaniale a seguito di favorevoli

pareri e relazioni dell’ufficio tecnico (Corte conti, app. Sicilia, 21 febbraio 2004, n. 23).

e) Sussiste la responsabilità del Sindaco per il tardivo pagamento di somme oggetto di

obbligazioni pecuniarie legittimamente assunte (Corte conti, sez. Calabria, 23 febbraio 2004,

n. 130).

f) In ipotesi di inadempienze contrattuali la responsabilità incombe sul funzionario

competente per la verifica dell’attuazione del contratto e non sugli organi politici (Corte conti,

sez. Puglia, 22 gennaio 2004, n. 22).

A questo proposito occorre segnalare che a seguito dell’entrata in vigore della legge

comunitaria per il 2004 (la legge n. 62 del 2005) è divenuto vincolante il divieto di prorogare

la durata dei contratti scaduti. E’ evidente che in questo caso se il divieto non verrà osservato

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potrà porsi un problema di responsabilità amministrativa solo se, in quel caso, sussisteranno

tutti i presupposti della stessa.

g) Sussiste la responsabilità per la stipula di polizza assicurativa in favore di dipendenti, ai

fini della copertura del rischio costituito dalla responsabilità amministrativa (Corte conti, 23

gennaio 2004, n. 23).

h) Sussiste la responsabilità del Sindaco o del funzionario che abbiano ritardato la conclusione

del procedimento espropriativi per le maggiori somme erogate al soggetto espropriato

(giurisprudenza costante).

i) Deve essere affermata la responsabilità dei componenti di una Giunta comunale i quali

abbiano deliberato, in occasione delle festività natalizie, la spesa per strenne natalizie in

favore dei dipendenti, dovendosi escludere qualsiasi carattere di rappresentanza (Corte conti,

sez. Umbria, 19 aprile 2004, n. 178) (le spese devono essere correlate alle finalità istituzionali

dell’ente).

l) Responsabilità del funzionario preposto al servizio del patrimonio che in sede di

determinazione del canone di locazione esprima un parere favorevole sulla congruità di un

canone inferiore alle stime ute o al valore di mercato, in tal modo inducendo la giunta in

errore (Corte conti, II, 14 gennaio 2004, n. 24)

Responsabilità assessore e funzionario per non aver stimolato gli uffici dipendenti a

provvedere all’aggiornamento del canone di immobili comunali (corte conti, III, 16 febbraio

2004, n. 132).

m) Danno da rifusione di spese per procedimento penale conclusosi con assoluzione per

intervenuta prescrizione (corte conti, II, 23 febbraio 2004, n. 55).

n) Potere di erogare sanzioni, in caso di ricorso all’indebitamento per finanziare spese

correnti, ex art. 30, comma 15, L. n. 289/2002.

0) il funzionario pubblico, responsabile di settore, che omette la denuncia di un danno

all’amministrazione che si è verificato nel suo settore di responsabilità, risponde del danno se

l’azione di responsabilità a carico del responsabile si prescrive a causa della sua omissione

(Corte dei conti, Valle d’Aosta, 28 settembre 2005, n. 11. La sentenza viene allegata, per

 

essere meglio commentata).

 
 
 

INTRODUZIONE AL DIRITTO ALLA PRIVACY

Post n°3071 pubblicato il 20 Maggio 2021 da antonioi0

CHE HA VISTO IMPEGNATI PARLAMENTO, GOVERNO ED AUTORITÀ IN UN RACCORDO EFFICACE E SEMPRE RISPETTOSO DEI RISPETTIVI RUOLI.

 
 
 

INTRODUZIONE AL DIRITTO ALLA PRIVACY

Post n°3070 pubblicato il 19 Maggio 2021 da antonioi0

CI LIMITIAMO SOLO A RICORDARE LA TAPPA FONDAMENTALE SEGNATA DALL’APPROVAZIONE, NEL 2003, DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 
 
 

INTRODUZIONE AL DIRITTO ALLA PRIVACY

Post n°3069 pubblicato il 18 Maggio 2021 da antonioi0

NEL SEGNO DELLA PIÙ AMPIA AFFERMAZIONE DEI VALORI DEMOCRATICI SI È MOSSA DEL RESTO LA COLLABORAZIONE DELL’AUTORITÀ CON LE ISTITUZIONI POLITICHE.

 
 
 

INTRODUZIONE AL DIRITTO ALLA PRIVACY

Post n°3068 pubblicato il 17 Maggio 2021 da antonioi0

CIÒ CHE CONTA È CHE IL BILANCIAMENTO TRA QUELLE RAGIONI NON PERDA MAI DI VISTA IL SUO RIFERIMENTO PRINCIPALE: LA DIFESA INTRANSIGENTE DEL VALORE DELLA DEMOCRAZIA. 

 
 
 

INTRODUZIONE AL DIRITTO ALLA PRIVACY

Post n°3067 pubblicato il 16 Maggio 2021 da antonioi0

DIMOSTRANDOCI CHE LE RAGIONI DELLA SICUREZZA E QUELLE DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI POSSONO COESISTERE. 

 
 
 

INTRODUZIONE AL DIRITTO ALLA PRIVACY

Post n°3066 pubblicato il 15 Maggio 2021 da antonioi0

TUTTAVIA, PROPRIO L’AUTORITÀ GARANTE DA TEMPO CI RICHIAMA AD UNA REALTÀ DIVERSA

 
 
 

INTRODUZIONE AL DIRITTO ALLA PRIVACY

Post n°3065 pubblicato il 14 Maggio 2021 da antonioi0

ASSOGGETTANDOCI IN QUALCHE MISURA ALL’INELUTTABILITÀ DELLA “SOCIETÀ DELLA SORVEGLIANZA”.

 

 

 

 
 
 

INTRODUZIONE AL DIRITTO ALLA PRIVACY

Post n°3063 pubblicato il 12 Maggio 2021 da antonioi0

MA CHE PUÒ INVECE RIVELARSI ASSAI PERICOLOSO: CEDERE QUOTE DELLA NOSTRA LIBERTÀ IN CAMBIO DI SICUREZZA

 

 

 
 
 
 
 

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