Lo zibaldone

Sicurezza stradale - Otello Celletti parla della fuga dopo l'incidente stradale


Pierugo, mettiti a sedere, oggi parliamo del 189, che unn'è il tram che porta a Brozzi, ma un articolo del codice della strada. L'art. 189,  detta le norme di comportamento in caso di incidente della strada. Prima di tutto, e non è superfluo, andiamo a vedere icchè vuol dire incidente: l'incidente è un accadimento inatteso che procura un danno.  Infatti, per configurarsi la fattispecie dell'incidente stradale, occorre che l'utente della strada, tenga una condotta colposa, per la quale non riesce ad evitare l'evento. L'utente della strada? Un lo conosco, ma chi l'è?
Caro Pierugo, l'utente della strada è colui che appunto sta a vario titolo sulla strada sia esso conducente, pedone o passeggero, vedi per esempio l'apertura della portiera da parte del passeggero dell'automobile.Si Otello, ma tu parli difficile, icchè vuol dire condotta colposa?
Vuol dire che la persona che s'è detto sopra, la un voleha precisamente che succedesse l'incidente, ma gliè successo per la sua negligenza o imprudenza o imperizia, insomma, per non aver rispettato, il codice della strada. L'elemento della colpa, non vale per l'art. 189 del codice della strada, che nelle forme più gravi, ovvero qualora vi siano feriti, ha rilevanza penale e viene ricondotto nella fattispecie dei delitti. E' noto che,  salvo casi particolari, nel delitto si risponde solo per dolo e un mi chiedere ora ichhè vuol dire, diciamo che gliè il contrario della colpa, ovvero questa volta ì bischero e volea fare icchè gli ha fatto. Altro caso particolare, è poi il dolo eventuale che, in attesa di norme più severe, viene sempre più applicato nei reati del codice della strada, specialmente nei casi di guida in stato di alterazione da alcol o droga. Non mi interrompere Pierugo, e passiamo adesso agli incidenti stradali ed all'applicazione dell'art. 189. Tralasciando i casi di constatazione amichevole e la conseguente attivazione dell'art. 148 comma 1, D.Lgs. n° 209 del 2005, sul quale i nostri agenti assicurativi sapranno e dovranno essere molto più esaustivi di quanto non lo potrei essere io, passiamo intanto ai casi più "leggeri" del 189 che, al comma 3, prevede che i veicoli vengano immediatamente rimossi dalla carreggiata in caso di danni lievi e, in ogni caso, al comma 2 chi è coinvolto in incidente, si deve adoperare per mettere in sicurezza l'area (triangolo, segnalazioni ecc.). Altro obbligo per le parti, è quello sancito dal comma 4 che enuncia:" In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati". L'inottemperanza a questo disposto, non ha risvolto penale, tuttavia qualora i danni siano di entità tale da dover effettuare una revisione straordinaria del veicolo, la sanzione la unnè da poco: i lilleri da pagare sono 279 euro, con sospensione della patente da 15 giorni a due mesi e la decurtazione di dieci punti. Per intenderci, basta che le forche anteriori del tù motorino siano leggermente piegate, tali da potersi dire che è cambiata la geometria del veicolo, che questo può essere mandato in revisione. Nini, continua a stare zitto, perché ora si passa a ì sodo. Passando infatti all'ambito penale, ovvero alla presenza di un referto medico anche di un solo giorno, assumono rilevanza i commi 6 e 7 che, apparentemente, sembrano uno la ripetizione dell'altro. Il comma 7 è chiaro, poiché esplicitamente ci obbliga a prestare soccorso. Chi è obbligato a farlo? In primis il conducente di cui al comma 1, che ha procurato con il suo comportamento l'incidente, ma anche i suoi passeggeri non sono esentati dal farlo. Occorre specificare inoltre che con il termine procurare, si vuole intendere che non necessariamente ci deve essere un urto, poiché un qualsiasi comportamento scorretto, quale un improvviso cambio di corsia, l'immissione in un'intersezione senza rispettare la precedenza od un pedone che improvvisamente si pone in carreggiata fuori dall'attraversamento pedonale, può essere causa di incidente stradale; prendendo per esempio l'ultimo caso, si può avere un motociclista che per evitare il pedone, perde il controllo del veicolo e cade. Bando alle ciance!!! quali sono gli unici casi in cui siamo esentati dall'obbligo di prestare soccorso? Quando si è certi che non vi sono lesioni, quando vi è un decesso e quando si è sicuri che altri stanno già intervenendo in soccorso.Allora, se dopo l'incidente mi fermo e, sentito il polso e constatato che la persona è morta, mi allontano, ho fatto il mio perchè di più non potevo fare, nemmeno se gl'ero il prof. Barnard! 
In effetti, hai ottemperato al comma 7, ma non al comma 6.Un se ne rileha le gambe. Allora un mi fermo e mi allontano subito, così gl'è più difficile che mi piglino la targa.
Vero, ma in questo caso se ti beccano ti appioppano entrambi i commi 6 e 7, perché la giurisprudenza ha precisato che i reati di fuga e di omissione di soccorso, possono concorrere fra loro,  ma ti dirò di più, ti arrestano pure, a meno che poi non ti presenti spontaneamente entro 24 ore al primo posto di polizia.Arrestano? O Otello, gliò letto un libro in do c'è scritto che per delitti non colposi con pene fino ai tre anni l'arresto non è consentito!
Vero anche in questo caso. Tuttavia il legislatore, considerato il diffondersi di questa tipologia di reato, ha ritenuto di dover fare un'eccezione e quindi, l'organo di polizia che interviene, ha facoltà di procedere all'arresto, in deroga appunto a quanto previsto dall'art. 381 c.p.p. e fermo restando comunque, i criteri dell'arresto facoltativo, relativamente alla gravità del fatto, alla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e, aggiungo io, alla futura reperibilità dello stesso.Ho capito tutto, se mio malgrado, procuro un incidente e c'è un ferito, mi fermo, presto soccorso e, una volta che l'ambulanza va via saluto tutti e buonanotte a ì fiasco!
Fiasco, fiasco!! Se c'è un ferito, c'è un reato. Se c'è un reato occorre un'attività d'indagine della polizia stradale, che in questo caso esplica a pieno le funzioni di polizia giudiziaria. E la polizia giudiziaria cosa deve fare, se non ricostruire il fatto/reato, identificando prima di tutto i responsabili? Se tu hai procurato il sinistro, chi deve aspettare se non te? E se tu va via, come fanno a identificarti? E se anche qualcuno ha pensato di rilevare il tuo numero di targa, ti dehano venir dietro e magari la macchina l'era intestata a ì tu nonno e la usa anche la ganza dì tu babbo. E tutte quelle prove per verificare se ti eri fatto il gottino o lo spinellino? No caro Pierugo, dopo aver soccorso la persona, l'art. 189 c. 6 impone di attendere l'arrivo dell'organo di polizia che è deputato a ricostruire l'evento ed a relazionare, all'autorità giudiziaria, altrimenti si presuppone comunque il reato di fuga. Certo, se le lesioni sono lievi e vi è accordo fra le parti con scambio dei dati necessari al risarcimento danni, non vi è più quest'obbligo, in caso contrario, defi attendere comunque l'organo di polizia ed attivarti sia per la messa in sicurezza dell'area, sia "affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità".Otello, come mi spieghi il fatto che nonostante l'inasprimento delle pene, non diminuiscono i casi di fuga?
Caro Pierugo, i motivi che portano a darsi alla fuga dopo il sinistro, sono principalmente da ricondurre ad uno stato di alterazione del conducente dovuto all'uso di alcol e droghe, alla mancanza dei requisiti amministrativi per porsi alla guida del veicolo (privo di patente o con patente sospesa) e, in ultimo ma in grande ascesa proporzionalmente al diffondersi della crisi economica, la mancanza della copertura assicurativa.E gli animali?
Una recente novità imposta dalla legge 120 del 2010,  ha inserito anche la casista del 189 in caso di lesioni procurate agli animali negli incidenti stradale, differenziando le responsabilità fra chi ha procurato l'incidente e chi vi è semplicemente rimasto coinvolto. Le sanzioni sono rispettivamente di 379 e di 78 euro. Quindi, fermarsi ed attivarsi a prestare soccorso ad un animale investito, non è più un mero dovere civico, ma un obbligo di legge.Per finire, ricordati chi sono e perchè il Sindaco mi fece vigile! Prendi quindi tutto ciò che ho detto con le molle, perchè non necessariamente è esatto; ti serva comunque per approfondire e/o verificare.