Lo zibaldone

OTELLO CELLETTI parla di incidenti stradali e ritiro della patente


Siamo oggi a parlare di una modifica di poco conto, prevista dalla legge 120 del 29 luglio 2010.Fresche l'ova Celletti!  E poi, se l'è di poco conto icchè tu me lo dici a fare? Ho detto di poco conto, poiché all'epoca nessun organo di stampa ne parlò e quindi fu ritenuta poco importante per gli utenti. Di fatto si tratta di una piccola modifica dagli effetti dirompenti, che IMPONE all'organo di polizia che interviene per i rilievi di un sinistro stradale, di effettuare il ritiro immediato della patente di guida, in presenza di un reato e qualora sia ravvisabile una sanzione dinamica del codice della strada.Bene, mi pare giusto, se uno more o si fa dimorto male, glié giusto che a quell'altro si lehi la patente.Vero, ma forse  non sai, caro Pierugo, che il reato c'è anche con un referto di un solo giorno! E una prognosi di dù giorni, e la si dà a tutti quelli che vengano a ì  pronto soccorso! Cos'ì disse un becco di infermiere che aveva tirato un cazzotto al ganzo della moglie, procurandogli lesioni giudicate guaribili in due giorni e che per tali lesioni era finito nell'aula di tribunale. Ma torniamo a noi e andiamo per gradi, se no un tu capisci nulla.Fino alla legge 120, in caso di incidente grave, la polizia mandava tutta la documentazione al Prefetto che, in un lasso di tempo ragionevole, sospendeva la patente di guida di quel conducente che con il suo comportamento, aveva causato l'incidente. Il provvedimento aveva una natura cautelare indipendentemente da quella che poteva essere la successiva fase penale, e trovava giustificazione nella necessità di impedire nell' immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell' incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri.( Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 13226/07) Tuttavia, la natura cautelare spesso veniva meno, per le lungaggini burocratiche che contraddistinguono il nostro sistema pubblico. Ed ecco quindi, che nello slancio di dimostrare la bravura nello snellire l'iter burocratico, il governo Berlusconi  modifica il comma 2 dell'art. 223 del Codice della Strada e, per effetto della nuova formulazione della norma, l'operatore di polizia che procede al rilevamento di un sinistro stradale con feriti, deve procedere al ritiro immediato della patente di guida della persona coinvolta nel sinistro, nei confronti del quale sia accertata la violazione di una norma (di comportamento)*, che abbia determinato o concorso a produrre le lesioni stesse o la morte. Se il fatto positivo è l'applicazione del provvedimento cautelare nell'immediatezza, impedendo alla persona di reiterare quella condotta di guida che è risultata causa di lesioni, di contro l'intervento generalizzato in ogni tipo di dinamica, spesso genera una sanzione accessoria enormemente esagerata, rispetto alle reali responsabilità del conducente, reo spesso di una condotta di guida che definirei in maniera sia pur criticabile, umanamente disattenta. Ed è così, che per effetto della norma che non lascia discrezionalità, partono a raffica i ritiri di patente anche per il semplice tamponamento da "osservazione di culo", oppure per l'affiancamento in fasi di transito per file parallele. L'italiano senso civico che ci porta onestamente a dichiarare con estrema facilità l'inevitabile colpo di frusta, fa inoltre di ogni incidente stradale un evento penale su cui applicare il 223. Si ripete quindi, l'ennesimo caso di superficialità normativa, ovvero di una norma che viene adottata sull'onda dell'umore popolare del momento, ulteriore modifica di quel codice della strada emanato nel 1992 e che rappresenta più un testo leopardato che una raccolta omogenea di norme. E' evidente quindi che la modifica apportata alla norma da dirigenti che, scarrozzati con le solite auto blu, dimostrano di aver poco contatto con la reale quotidianità, ha nella sua generalizzazione  sminuito il significato del provvedimento così come sancito dalla Suprema Corte, costringendo gli operatori, che ben sono in grado di distinguere un comportamento pericoloso da una mera disattenzione, ad ovviare sempre più spesso con l'esperienza ed il senso di responsabilità che li contraddistingue, alle carenze di una classe dirigente tanto sbadata nell'emanare norme, quanto attenta nell'incassare il suo lauto stipendio.Si, ma o un s'era detto che il ritiro gliera obbligatorio?Certo, quando la sanzione è certa, ma spesso occorre sentire eventuali testimoni oppure studiare bene a tavolino la ricostruzione dell'evento e, comunque, il reato è presente solo con l'emissione di un referto, che normalmente segue cronologicamente l'attività dei rilievi. Quindi, a meno di lesioni evidenti o gravi, non si ha mai durante i rilievi, la certezza della presenza di un reato perché, contrariamente a quanto affermato dall'infermiere becco, esistono anche i referti a giorni zero.* Termine inesistente nel testo di legge, ma ulteriore aggiunta dei tanti Celletti di turno per evitare che il ritiro della patente, riguardasse anche infrazioni del tipo della caduta d'intonaco o dell'omessa revisione.Più Celletti e Contadini, per un codice della strada adeguato alle reali esigenze della collettività!