Lo zibaldone

Omicidio stradale, due parole sulla legge che nessuno chiama per nome: SCILIPOTI


Ci siamo, è entrata in vigore la Legge n. 41/2016,  meglio conosciuta come legge sull'OMICIDIO STRADALE. Attesa da alcuni, temuta da tutti, promessa da Renzi già durante il suo mandato di sindaco, ha avuto un andamento travagliato e contraddittorio, ad iniziare dal suo nome: omicidio stradale. La legge, che forse più di ogni altra avrà impatto sul quotidiano di ogni cittadino, va a modificare ben tre codici e riguarda non solo l'omicidio ma anche le lesioni stradali. Appare curioso che un provvedimento legislativo di tale portata, non sia conosciuto come accade di consueto con il nome del suo primo firmatario: il senatore di Forza Italia Domenico Scilipoti. Abbiamo infatti la Scelba, la Merlin, la  Bossi/Fini, il Lodo Alfano, la Cirinnà, ma nessuno ha mai chiamato la legge sull'omicidio stradale,  Legge Scilipoti!
Dopo questa doverosa premessa,  passiamo alla legge, con una breve descrizione dei contenuti, che chi vuole può andarsi a leggere in maniera dettagliata su qualsiasi portale. I reati di omicidio stradale e lesioni stradali, prevedono i nuovi artt. 589 bis e 590 bis, del codice penale, ai quali si arriva con modifiche anche ai codici di procedura penale e della strada. Preme specificare che siamo comunque in presenza di REATI COLPOSI riconducibili sempre ad infrazioni del CODICE DELLA STRADA.Restano invariate le vecchie pene e la procedibilità già previste dall'art. 590 CP, a carico di chiunque cagioni per colpa lesioni personali lievi o lievissime,  mentre con i nuovi artt. 589 bis e 590 bis CP, si va ad integrare con pene molto più severe la disposizione base nel caso in cui ci si trovi alla guida di veicoli a motore e si compiano una serie di infrazioni del codice della strada cagionando incidenti, con lesioni gravi o gravissime o decesso della parte. Le aggravanti inoltre sono individuate: - guidando in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, o in stato di ebbrezza o ubriachezza alcolica; -per determinati eccessi di velocità;- per attraversamento dell'intersezione con semaforo rosso;- per circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;- sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.Sono previste aggravanti per chi guida senza patente o con patente sospesa o revocata o chi guida il proprio veicolo sprovvisto di assicurazione e ancora per chi si dà alla fuga o nel caso di omicidio plurimo o di lesioni a più persone e per taluni dei conducenti professionali. Si ha invece una attenuante quando l'evento sia conseguenza anche di infrazioni, ovvero di corresponsabilità, da parte della vittima.Quando ricorrono i reati sopra indicati, gli agenti e gli ufficiali di PG possono sempre accompagnare il conducente responsabile presso una struttura sanitaria per effettuare il prelievo ematico e, in deroga a quanto previsto dall'art. 186 CDS,  in caso di rifiuto è previsto il prelievo coattivo disposto dal PM con decreto assunto anche oralmente. L'arresto è obbligatorio nei casi di omicidio con il conducente sotto l'effetto di droghe o alcol con tasso medio o alto (ovvero sopra 0,8 gr/l) ed è facoltativo negli altri casi ad esclusione delle sole lesioni personali senza le aggravanti, dove non è consentito. Come 25 anni fa, la competenza torna al tribunale monocratico con procedibilità d'ufficio escluso che per le lesioni fino a 40 giorni che. come detto. restano di competenza del giudice di pace con procedibilità a querela.Per le sanzioni, accenniamo che la pena detentiva può arrivare nel massimo a 18 anni di reclusione, restrizioni ancor più gravi per la patente di guida che nel caso più grave prevede la revoca ed il divieto di nuovo conseguimento prima di 30 anni dal fatto. Per le numerose varianti, consultare direttamente la legge.Vediamo adesso alcune evidenti incongruenze già presenti e adesso accentuate.
La prima riguarda l'ente che principalmente sarà preposto all'accertamento di questi reati, la Polizia Municipale. Come sappiamo la polizia locale non rientra nel comparto sicurezza, non è inquadrata fra le forze di polizia, tuttavia si troverà ad effettuare un numero di accertamenti di carattere penale, ivi compresi arresti, superiori alle forze di polizia così riconosciute ed inquadrate, per reati che possono raggiungere nel massimo, pene detentive superiori alla rapina a mano armata. La contraddizione si palesa in ogni caso di arresto facoltativo, ovvero quando si dovrà valutare la personalità del conducente per decidere se vi sono i presupposti dell'arresto; la polizia municipale non ha accesso ai terminali del Ministero Interno e quindi dovrà chiedere informazioni a carabinieri e polizia di stato.Fa specie inoltre pensare che il legislatore non abbia considerato due tipologie di aggravanti fra le più comuni negli eventi mortali degli ultimi anni: l'uso del telefono cellulare sia per telefonare ed ancor peggio per chattare e l'investimento di pedone sulle strisce, non tutelando quindi l'utente più debole della strada. Lo stesso specificare VEICOLI A MOTORE, non ci trova d'accordo, significando che anche il velocipede od il pedone che attraversano la strada con il semaforo rosso, sono spesso causa di caduta di un motociclista che transita con il verde e che dire poi del comportamento imprevisto ed imprevedibile di un pedone  ubriaco? Per lo più, si tratta di utenti privi di qualsiasi forma di assicurazione e quindi con maggior rischio della parte offesa di non vedersi neppure risarcire il danno subito.L'assurdo si ha poi quando nell'analisi delle aggravanti e nel calcolo delle pene, risulta più favorevole al reo che sa di aver bevuto oltre i limiti, non fermarsi e DARSI ALLA FUGA. Nella peggiore delle ipotesi, ovvero qualora fosse identificato, con tutte le difficoltà che comporta l'identificazione, la pena nel massimo sarebbe inferiore a quella della guida sotto l'effetto di alcol o droga, prevista da un minimo di 8 ad un massimo di 12 anni, accertamenti che si renderebbero impossibili dopo un cospicuo lasso di tempo, senza considerare che l'arresto è obbligatorio solamente in flagranza e qui si apre un universo nel cercare di determinare la flagranza nella fattispecie di reato. Da considerare comunque che nel caso di lesioni gravi o gravissime, l'arresto non è consentito se il conducente pur sotto l'effetto di alcol e/o droga od in presenza di altre aggravanti, si ferma ed ottempera agli adempimenti previsti dall'art. 189 c.8 CDS, mentre lo è se questi si da anche alla fuga.A proposito di tempo, ad oggi non è mai stata data  estrema importanza al lasso di tempo che intercorre dall'incidente a quando il conducente viene sottoposto agli accertamenti per evidenziare la guida sotto l'effetto di ALCOL o droga. In particolare il Tribunale di Firenze in questo campo si è sempre dimostrato poco garantista. Pensiamo invece che da adesso, con la previsione dell'arresto e di pene estremamente elevate, in udienza questo sarà oggetto di notevoli dibattiti, se solo si tiene presente la parabola che tratta assunzione e smaltimento dell'alcol nel sangue.
    Come si può notare, l'ascesa è molto rapida ed arriva al culmine dopo un'ora circa, mentre lo smaltimento risulta estremamente più lento. Questo grafico ci fa capire l'importanza di una verifica tempestiva del tasso di alcolemia dall'evento delittuoso, altrimenti i risultati non risulterebbero assolutamente affidabili ed in grado di fornire la certezza ed il livello di ebrezza. Si calcoli quindi che dal momento del sinistro stradale, intercorrono almeno cinque minuti prima che la forza di polizia ne sia informata dal 118, in caso di codice rosso si avrà la partenza immediata della pattuglia che, giunta sul posto entro altri 15 minuti, si preoccuperà inizialmente della messa in sicurezza dell'area e poi dell'identificazione dei coinvolti e delle persone informate sui fatti. Identificato il conducene, si procede all'esame qualitativo mediante precursore e, in caso di esito positivo, previo accompagnamento al comando di polizia municipale, si procederà alla verifica mediante etilometro. E' facile pensare che nell'ipotesi più favorevole, la prima prova con etilometro si avrà non prima di 45 minuti. Se la persona è invece ferita, l'accertamento avviene all'ospedale; qualora si sia proceduto a prelievo ematico per fini medici, questo avverrà intorno ad una ventina di minuti, se invece di tratta di lesioni che non prevedono prelievi a fini medici ma si procede solo dietro richiesta della polizia giudiziaria, questo avviene di norma al termine dei rilievi e quindi non prima di un paio di ore con risultati comprensibilmente non più attendibili.Ancora peggio per la verifica relativa alla guida sotto l'effetto di Droghe o Sostanze Psicotrope. Il codice della strada indica chiaramente due elementi CHE DEVONO COESISTERE:L'ASSUNZIONE DELLA SOSTANZA E L'ALTERAZIONE DOVUTA A QUESTA
                             
In merito all'assunzione, l'accertamento di laboratorio sui liquidi biologici (urina e sangue), fornirà indicazioni in merito, anche se per le urine si può parlare talvolta di giorni o settimane; relativamente invece all'ALTERAZIONE, solamente una relazione medica potrà "certificarla", non essendo assolutamente idonea la sintomatologia di occhi rossi e  alterazione dell'umore come talvolta erroneamente ed inutilmente indicano gli organi di polizia. Inoltre, giurisprudenza consolidata, indica che ai primi risultati di screening, deve far seguito anche un' analisi di conferma di II livello, con tecniche che non tutti gli ospedali sono attrezzati a fare e che comunque comportano alcuni giorni prima del risultato, in danno alla condizione di FLAGRANZA. In merito alla relazione medica, questa è sempre stata obbligatoria, ma puntualmente viene omessa dalla maggior parte dei medici. Anche in questo caso, vista l'importanza nella determinazione della pena, non è difficile prevedere situazioni di attrito fra organi di polizia e personale ospedaliero.In conclusione, nessuno al momento è in grado di prevedere con certezza quali saranno gli effetti che la legge Schilipoti produrrà. Le ingenti pene sia restrittive della libertà personale, sia sulla patente di guida, se da un lato possono rappresentare un deterrente a certe infrazioni, dall'altro potrebbero innescare l'effetto contrario di creare nuovi disagi sociali,  per reati derivanti da un evento tragico ma pur sempre colposo. Le statistiche diranno se la legge produrrà i suoi effetti o meno, quello che chi scrive può valutare quotidianamente, è tuttavia una sensazione di generalizzato scarso senso di rispetto delle regole ed è per questo che la legge Scilipoti non si può dire che sia indirizzata solo ad una categoria di utenti della strada, ma tutti si dovranno confrontare con essa, poichè la disattenzione del semaforo o la manovra di superamento della striscia continua o di inversione di marcia in luoghi poco adatti, sono situazioni che capitano a tutti nella vita, sicuramente anche a chi l'ha tanto caldeggiata. Dispiace, dobbiamo ripeterci, che non siano stati presi in considerazione due infrazioni fra le più gravi, l'investimento di pedone sulle strisce e l'uso del telefono che tanta attenzione toglie alla guida.Gli addetti ai lavori, avranno la responsabilità di saper valutare di volta in volta e nei casi di arresto facoltativo, la personalità di chi vi rimane coinvolto. Buon viaggio!Si specifica che queste riflessioni sono strettamente personali e non hanno pretesa di verità, pertanto nella esposizione non si escludono errori.Foto riprese da internet A. Mori