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Contributo Volontario


Contributo VolontarioCome ogni anno il momento dell'iscrizione si avvicina e con questo fogli, scartoffie ma soprattutto bollettini. Da nord a sud le cifre oscillano dagli 80 € ai 220 € ma non tutti DEVONO essere pagati. Infatti gran parte di questi soldi rientrano nel contributo "volontario", ma cos'è il contributo volontario? Si tratta di una possibile contribuzione monetaria da parte della famiglie introdotta nel decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 per ampliare l’offerta formativa. Ecco infatti cosa scrive: "In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuita, non è dunque consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro) fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, ect). Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria".Il contributo deve essere inteso come una partecipazione economica delle famiglie per il raggiungimento di un risultato comune, finalizzato all’arricchimento dell’offerta e non al funzionamento ordinario come invece prevalentemente accade a seguito dei tagli. In questo modo si cercava di organizzare più gite, aumentare attività laboratoriali e corsi di recupero. In sei anni l’idea originaria è stata completamente abbandonata a favore di una vera e propria tassazione imposta in modo coatto con minacce da parte di docenti e presidi autoritari. La principale causa di questo inasprimento è spiegabile con i tagli imposti all'istruzione pubblica che hanno messo in difficoltà il giusto funzionamento dei servizi ordinari delle scuole pubbliche. Infatti secondo i dati rintracciabili nel bilancio 2011/2012 del Ministero dell’Istruzione, le famiglie contribuiscono per il 30 % al funzionamento generale delle scuole, mentre il resto viene concesso per il 37 % dallo Stato, il 13 % dall’Unione Europea, il 7 % dai Comuni, 7 % dalle Regioni, il 3 % dalle Province e il 2 % dagli altri privati. Del 30 % delle famiglie solo la metà viene destinato all’ampliamento dell’offerta formativa, mentre il resto dei fondi viene usato per il funzionamento ordinario delle scuole per tappare i buchi dei numerosi tagli. Quindi possiamo affermare con sicurezza e rammarico che le scuole pubbliche non esistono più perché per un terzo finanziato da privati.Oltre al Dl 297/94, che specifica i tipi di tassazione, basta ricordare l'art.34 della Costituzione per poter non pagare il contributo scolastico. Nella nota 312 del 20/03/2012 il Ministero dell’Istruzione ribadiva che:- il contributo è volontario e non può essere imposto in alcun modo;-le risorse ottenute dal contributo possono essere usate esclusivamente per ampliarel’offerta formativa e non per il funzionamento ordinario della scuola- su principi di trasparenza ed efficienza le scuole devono fornire preventivamente lafinalizzazione dei contributi e a fine anno rendicontarne l’utilizzo- le famiglie devono essere informate della detraibilità fiscale del contributo Minacce e ritorsioniOltre a tappare i buchi sul bilancio, assistiamo a dirigenti scolastici e professori che impongono il pagamento del contributo scolastico (purtroppo non sono una rarità ma la triste quotidianità delle scuole del Paese). Il più delle volte gli studenti vengono minacciati dicendo che non li sarà permesso iscriversi alla classe successiva, o molto spesso che non li sarà consegnata la pagella. Delle volte invece viene spacciato come tassa di iscrizione, cosa assolutamente illegittima per vari motivi, creando delle cifre tonde che ingannano il 90% degli studenti che infatti non sanno che il contributo è volontario e soprattutto dove vengono destinati i fondi derivanti dal pagamento dello stesso.Modena, al liceo classico Garibaldi di Napoli, gli studenti sono stati informati sulla volontarietà ma minacciati in caso di mancato pagamento. Al liceo Giordano Bruno di Roma invece, pur essendo informati sulla volontarietà, gli studenti non paganti non hanno potuto partecipare alle attività extrascolastiche (stages, campi scuola, certificazioni)... Quali tasse sono obbligatorieTassa di iscrizione: è esigibile all’atto dell’iscrizione ad un dato corso di studi secondari, e vale per l’intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di 6,04 euro.Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d’anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L’importo è di 15,13 euro.Tassa di esame: Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). Il pagamento non è rateizzabile. 8art. 3 decreto ministeriale Finanze 16.09.1954.Tassa di diploma: La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L’importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica. Per la tassa di diploma non è prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 146).Pure nel caso in cui qualcuno non possa pagare queste tasse, esiste la possibilità dell'esonero consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma.