STATO DI DIRITTO

STATO DI DIRITTO


 Con l’Assemblea Costituente l’Italia ha avuto una nuova Costituzione con le sue caratteristiche ed i suoi principi inviolabili stabiliti con norme. Possiamo definire la costituzione come la legge suprema di organizzazione relativa alla struttura ed al funzionamento del governo nonchè al regime politico statale, la quale condiziona la validità di tutte le altre leggi. Pertanto essa è “Legge Suprema”, è legge di organizzazione perchè detta le regola per la costituzione di organi costituzionali, al funzionamento del governo e fissa il regime politico dello stato.E’  una Costituzione rigida in quanto: a) predispone di un organo o procedimento speciale (procedura di aggravamento) per l’emanazione o revisione delle norme costituzionali; b) esistenza di una categoria di leggi formalmente costituzionali diverse dalle leggi ordinarie. Nella Carta Costituzionale è sancita la forma di Stato e la forma di Governo. Tra le diverse forme di Stato quali: patrimoniale, di polizia, autoritario, totalitario e di diritto, la nostra forma è Stato di Diritto. In quanto viene riconosciuta ai cittadini la titolarità di diritti pubblici soggettivi e cioè di posizioni giuridiche attive che si fanno valere nei confronti dello Stato. Tali sono i diritti civici (ad ottenere alcune prestazioni), i diritti politici (elettorato attivo e passivo) ed i diritti fondamentali (diritto di associazione, di riunione, di manifestazione del pensiero, di culto etc.).Mentre i principali sistemi di governo sono: a) - Governo parlamentare; b) - Governo direttoriale; c) - Governo presidenziale; d) - Governo di democrazia popolare. Tralasciando i sistemi b,c,d, che non trova attuazione nella nostra Costituzione voglio illustrare brevemente il sistema previsto nella Carta e che ci interessa fortemente.La nostra Costituzione ha previsto la tripartizione dei poteri, l’indipendenza di ciascun potere dagli altri ed il controllo di un potere verso gli altri onde evitare lo strapotere di un potere verso gli altri.In poche parole: i principi enunciati dal Montesquieu sono sanciti nella Carta. I Giuristi Costituzionali moderni usano dire che i Padri Costituenti hanno previsto pesi e contrappesi.L’art.3 della nostra  Costituzione così recita:“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.la Corte Costituzionale con sentenza n. 24/2004, di annullamento del "lodo Schifani", depositata in Cancelleria il 20 Gennaio 2004, al punto 6, secondo e terzo capoverso afferma che il principio dell’uguaglianza è un valore fondamentale di uno STATO DI DIRITTO e che è prevalente su tutte le altre esigenze e che il legislatore deve tenerne conto. Quindi, tale principio impone al legislatore di trattare egualmente situazioni uguali fra di loro, garantendo una uguale disciplina, quando uniformi siano le condizioni oggettive e soggettive.PIETRO VIRGA così definisce lo STATO DI DIRITTO: “L’uguaglianza, che viene garantita dall’art. 3 della cost., che assicura a tutti i soggetti pari dignità sociale ed uguaglianza di trattamento, non l’eguaglianza di fatto o materiale, consistente in meccanico pareggiamento di tutti i cittadini, bensì quella, consistente in una potenziale parità giuridica di tutti i consociati. Tuttavia, nello stesso articolo, viene indicata come generica direttiva programmatica, cui il legislatore deve tendere, anche l’eguaglianza di fatto”.Il principio di uguaglianza non s’impone solo al giudice (art.101) ed amministratore (art.97), sotto il profilo dell’efficacia della legge, ma anche al legislatore, vietando a quest’ultimo di porre in essere ingiustificate discriminazioni fra soggetti e gruppi sociali.  In sostanza, i Padri Costituenti, attraverso LA LEGGE DELLE LEGGI, hanno statuito che i tre poteri dello Stato devono adottare le stesse modalità di comportamento nei confronti dei cittadini appartenenti allo Stato.La Costituzione non esclude che si possa adottare diverse discipline a diverse situazioni, ma tali discriminazioni non possono essere irragionevoli ed arbitrarie, ma debbono trovare la loro giustificazione  o in una ragione oggettiva oppure nella ragione di soddisfare una delle finalità previste nella Costituzione stessa (ad es. perequazione tributaria, il buon andamento degli uffici, la rimozione degli ostacoli per l’economia e la finanza etc.). E poichè la discriminazione in tali casi non è solo giustificata, ma risponde ad una giustizia sostanziale, violano, per contrario, il principio dell’uguaglianza le irragionevoli parificazioni (criterio della ragionevolezza) operate dalla legge.Ad avviso dello scrivente la legge 14/2008 è palesemente incostituzionale perchè viola l’art.3 della cost. A tale proposito La Corte Costituzionale con sentenza richiamata n. 24/2004, al punto 6 secondo e terzo capoverso afferma, ove ce ne fosse ancora bisogno, che il principio di uguaglianza è un valore fondamentale, infatti: "Nel caso in esame sono fondamentali i valori rispetto ai quali il legislatore ha ritenuto prevalente l'esigenza di protezione della serenità dello svolgimento delle attività connesse alle cariche in questione.Alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali."               Il dibattito è aperto.