il gatto e il cane

NUOVE LEGGI TUTELA ANIMALI 


DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI ECODICE CIVILELA PROPOSTA PARLAMENTARE “IN PILLOLE”1. Gli animali non sarebbero più classificati come cose, beni mobili, ma comeesseri senzienti, alla luce del nuovo Trattato Europeo e delle plurime pronuncedella Corte di Cassazione.2. Riconoscimento della nuova categoria di “animale familiare”: ogni animaledomestico, non solo cane o gatto, tenuto per compagnia e senza fini alimentari.Possibilità per chi vive con animali “da reddito”, con certificata esclusione dicommercializzazione e macellazione, di non essere considerato allevatore.3. Danni da animali e ad animali: sarebbero riconoscibili ai proprietari dianimali e alle associazioni animaliste oltre i danni morali, anche quelli biologici,ed esistenziali.4. Separazione di coniugi o conviventi: in mancanza di accordo tra le parti ilTribunale affida l’animale in via esclusiva o condivisa alla parte in grado digarantire la sistemazione migliore.5. Regolamenti condominiali e contratti di affitto, doveri del proprietario:vengono dichiarati nulli eventuali divieti al diritto di convivere con animalifamiliari, alla circolazione nelle parti comuni, all’accudimento, restando ferma laresponsabilità per qualunque danno eventualmente arrecato.6. Testamenti: gli animali lasciati sono presi in carico dal curatore per stabilirnela sistemazione migliore. E’ legittima la devoluzione di beni con il vincolo allamiglior custodia degli animali.7. Pignoramenti e aste giudiziarie: gli animali familiari sono impignorabili enon possono essere messi all’asta giudiziaria.8. Locali pubblici o aperti al pubblico, mezzi di trasporto: l’accesso è sempreconsentito a cani e gatti in trasportino e ai cani condotti al guinzaglio condisponibilità di museruola.9. Diritto al soccorso di animali: obbligo di fermarsi in caso di incidente conrichiesta di intervento medico veterinario, il trasporto di un animale in gravi“Animali nei Codici Civile e Penale” 21 ottobre 2008condizioni di salute è effettuato in stato di necessità per eventuali violazioni alcodice della Strada, riconoscimento alle autoambulanze e mezzi di soccorso peranimali o di vigilanza zoofila dei dispositivi acustici e visivi di allarme.10. Diritto al soccorso per animali vaganti non di proprietà o feriti: chiunquedeve darne avviso al Sindaco o comunque all’Autorità.11. Proprietà degli animali: divieto di marchiatura a fuoco, taglio di code eorecchie.12. Vendita: non sarebbe più permessa la vendita con riserva di godimento e lavendita a prova. Definizione di allevatore e imprenditore agricolo estesa achiunque fa riprodurre e cede a titolo oneroso un animale.13. Cani e cavalli utilizzati dalle Polizie: non sarebbero più classificabili in baseal loro valore economico, al termine del servizio devono essere ceduti a chi puògarantirne il benessere con esclusione della macellazione per gli equidi,estensione agli animali del Fondo di garanzia per le vittime della strada.14. Detenuti e legge penitenziaria: sarebbe permesso il colloquio dei detenuticon animali familiari.