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RECLAMO QUARTO – GARA SAN GIORGIO A CREMANO / QUARTO DEL 26/4/09


Il G.S.T., visto il reclamo, rilevata la ritualità e la tempestività dello stesso, rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società San Giorgio a Cremano abbia fatto partecipare alla gara tre calciatori cosiddetti “Juniores”, ma fino al 43° minuto del secondo tempo, allorquando contravvenendo alla regola sul limite di partecipazione dei calciatori, sostituiva un calciatore (indicato con il numero 9 in distinta) “Juniores”, con altro calciatore non “Juniores”. In tal modo ha proseguito la gara con solo due calciatori “Juniores”. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara si evince che la società San Giorgio a Cremano, alla gara in epigrafe abbia schierato in campo, sin dall’inizio della gara i calciatori Davide Cristian (nato nel 1991), Statti Eduardo (nato nel 1989) e Guerra Giuseppe (nato nel 1988). A seguito della sostituzione di quest’ultimo calciatore con altro calciatore nato nel 1980, al 43° minuto del secondo tempo, la società San Giorgio a Cremano ha schierato durante il corso della gara solo un calciatore nato dopo l’1/1/1989 ed uno nato dopo l’1/1/1990, contravvenendo all’obbligo di schierare in campo, anche un calciatore nato dopo il 1988. Rilevato che la suddetta società ha così violato la normativa sull’impiego dei calciatori “in relazione all’età” come pubblicata sul C.U. n. 1 dell’1/7/08, pagg. 18 e 19. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Quarto, di infliggere alla società San Giorgio a Cremano, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.