SentenzeMediazione

Tribunale di Varese, Sez. I Civ., decreto 12.7.2012


Tribunale di Varese, Sez. I Civ., decreto 12.7.2012TRIBUNALE DI VARESESez. Prima CivileDecreto 12 luglio 2012.Ai sensi dell’art.12 comma II, del d.lgs.. 28/2010, il verbale di accordo, debitamente omologato, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca. Nell’alveo della mediazione, le parti – concludendo il negozio compositivo della lite – danno linfa ad un contratto che resta a base volontaristica, senza che l’omologa incida sulla natura del patto. Ne discende che la previsione di cui all’art.12 cit. va riferita, per l’appunto, all’accordo  (eventualmente contenuto nel verbale) ma non ad atti diversi.Vi è, però, che nel caso in esame, è il Legislatore stesso ad avere effettuato una specifica scelta discrezionale prevedendo che l’ipoteca iscritta con l’accordo di mediazione sia “giudiziale”. Deve, dunque, prendersi atto di una norma speciale integrativa della disciplina di diritto comune che vincola l’interpretazione nel senso di ritenere l’iscrizione, per l’appunto, giudiziale, fermo restando che i dati di iscrizione devono essere riferiti all’accordo e non al decreto.E’ evidente che questa interpretazione presenta delle aporie: la base è volontaria ma la garanzia è giudiziale; d’altro canto, trattasi di scelta del legislatore favor mediatonis per evitare che l’accesso all’ipoteca dipenda o meno dalla volontà dei litigante di prevedere espressamente la garanzia nell’accordo, invece, oggi, assistito ope legis dal favore dell’ipoteca di tipo giudiziale.Nulla per le spese, tenuto conto della particolarità della questione.P.Q.M.Ordina al Conservatore di provvedere alla iscrizione dell’ipoteca giudiziale come richiesta dalla parte ricorrente.Si comunichi.Nulla sulle spese.Decreto EsecutivoVarese, 12.7.2012Il giudice rel.                                                                                          Il Presidentedr.ssa Chiara Delmonte                                                                Dr. Giuseppe Buffone ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nel procedimento di mediazione le parti — concludendo il negozio compositivo della lite — danno linfa ad un contratto che resta a base volontaristica, senza che l’omologa incida sulla natura del patto. Tale accordo, secondo il legislatore, costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di una ipoteca giudiziale. Sebbene la norma costituisca un’aporia — la base è volontaria ma la garanzia è reale — deve prendersi atto che trattasi di una norma speciale integrativa della disciplina di diritto comune fondata sul favor mediatonis cui si è ispirato il legislatore.