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Bisogna davvero formarsi... »

D.lgs 81/2008 ... la Nuova Linea di Riferimento per La Sicurezza sui Luoghi di Lavoro!

Con lo scopo di contrastare il drammatico bilancio degli infortuni sul lavoro, lo Stato Italiano, ha deliberato ed approvato in tempo stretti il Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008, denominato “Testo Unico Sicurezza”. Questo Testo ha mandato in soffitta le tante leggi che fino ad oggi hanno regolamentato la materia, a partire dal Decreto Legislativo n. 626/1994 che per anni è stato un punto di riferimento in materia di sicurezza.

In aggiunta, ha introdotto concetti e definizioni completamente innovativi in materia di sicurezza: in particolare, sono stati introdotti nuovi obblighi sia per i datori di lavoro (valutazione dello stress lavoro correlato, ad esempio) che per i lavoratori, adesso direttamente coinvolti nella tutela della propria salute ... ma anche in favore delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

 

Le nuove disposizioni sono rivolte prevalentemente ai lavoratori dipendenti e rappresenta il primo passo indispensabile per il datore di lavoro nel cammino verso la necessaria formazione ed informazione dei propri dipendenti, attività che costituisce obbligo sancito dall’articolo 34 comma 2 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

 

Ma a chi si rivolge la legge?

A differenza di quanto disposto dal D. Lgs. n. 626/94, l’attuale disciplina normativa (precisamente l’articolo 2) introduce rilevanti e profonde modifiche.

 

A) Lavoratore

E’ considerato lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale:

¨       presta la propria opera nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro (sia pubblico che privato) con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione.

 

Pertanto … sono considerati lavoratori anche i seguenti soggetti:

 

        i soci lavoratori di cooperative o di società

        i soci lavoratori di società, anche di fatto, che prestano la loro attività anche per conto della società

        gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari

        l’associato in partecipazione

        i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro

        i partecipanti a corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di:

        macchine

        laboratori

        apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere

        agenti chimici

        apparecchiature fornite di videoterminali

        agenti fisici e biologici

 

Diversamente … sono esclusi dalla normativa i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

 

B) Datore di lavoro

Sono coinvolti dal provvedimento

¨      tutti i datori di lavoro in generale, indipendentemente dal settore di appartenenza.

 

N.B. si definisce datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

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