Creato da Avv.FAZZARI il 07/01/2009
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La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, nella sentenza 4 marzo 2013, n. 57 affronta il tema della rilevanza del contraddittorio nell’ambito di un accertamento redditometrico.
In particolare, la sentenza in oggetto si occupa della validità dell’accertamento, nel caso in cui l’Ufficio non tenga conto delle osservazioni avanzate dal contribuente durante la fase della partecipazione al procedimento.
Nel caso de quo, l’Agenzia delle entrate emetteva avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2007 e 2008 ai fini IRPEF ritenendo che il reddito complessivo dichiarato dal contribuente fosse incongruo con alcuni indici di capacità contributiva dallo stesso manifestati.
Il ricorrente deduceva che, dopo essere stato invitato a comparire ex art. 38, settimo comma, D.P.R. 600/1973, l’Agenzia non aveva minimamente tenuto conto della documentazione da lui prodotta e procedeva comunque all’emissione degli avvisi di accertamento, senza fornire alcuni giustificazione del motivo per cui non ha tenuto conto di quanto prodotto.
La CTP di Reggio Emilia, richiamando il principio affermato da Cass. n. 4624 del 2008, afferma l’illegittimità dell’atto impositivo per difetto di motivazione. I Giudici giungono a tale conclusione sulla base del fatto che, nell’atto, non vi è alcun riferimento alla documentazione e alle deduzioni prodotte dal ricorrente.
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Inviato da: camilla725
il 13/01/2009 alle 18:31