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Irap, è un tributo statale le regioni non possono modificare

Post n°208 pubblicato il 20 Luglio 2009 da Avv.FAZZARI
 

L’Irap resterà un tributo statale. La finanziaria del 2008 nella quale è stata prevista a partire dell’anno prossimo l’istituzione regionale non ha intaccato l’impianto accentrato dell’imposta tanto che le regioni non possono, con una legge, modificare la base imponibile.



A pochi giorni dall’Irap day i giudici di Palazzo della Consulta hanno depositato un’altra sentenza, la n. 216 di ieri, che congela ancora una volta la possibilità di ridurre l’imponibile di un’imposta tanto discussa quanto redditizia per le casse dell’Erario.

Infatti è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge piemontese che aveva previsto un’ulteriore deduzione dalla base imponibile. In particolare la norma prevedeva che “ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nell’ambito del piano casa regionale “10.000 alloggi per il 2012” approvato con Delib. C.R. 20 dicembre 2006, n. 93-43238”.

 
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