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Solo casi eccezionali giustificano proroghe unilaterali del fisco sui termini previsti

Post n°209 pubblicato il 20 Luglio 2009 da Avv.FAZZARI
 

Solo casi eccezionali giustificano proroghe unilaterali del fisco sui termini previsti per l’accertamento e la riscossione. Normali interventi di manutenzione degli uffici dell’amministrazione finanziaria, come la derattizzazione, non giustificano tale proroga in quanto sicuramente prevedibili.



Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15528 del 2 luglio 2009, ha respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria.

Dopo aver esaminato tutte le norme che, nel tempo, sono state emesse sulla proroga unilaterale dei termini, la sezione tributaria ha trovato un comune denominatore nei testi legislativi: la proroga è concessa solo in caso di “eventi eccezionali”, è stato affermato a più riprese in sentenza. E, dopo avere analizzato anche un intervento della Corte costituzionale il Collegio ha affermato che “in base ai principi dell'ordinamento così come evidenziati anche dalla sentenza della Consulta n. 56 del 23.2.2009, i decreti di proroga unilaterale dei termini emessi dalla Autorità Finanziaria (in forza degli artt. 1 e 3 del d.l. 21 giugno 1961 n. 498, convertito nella l. 28 luglio 1961 n. 770, modificati dall'art. 10 d.lgs. 26 gennaio 2001 n. 32) sono legittimi solo quando si fondino su eventi eccezionali non riconducibili ad inerzia o negligenza dell'Amministrazione, pertanto essi ben possono essere disapplicati dal giudice ove risultino viziati da eccesso di potere per sviamento da
lla causa”.

 
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