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La Camera introduce il reato di "tortura"


La Camera ha approvato il disegno di legge che introduce il reato di tortura. Ha, dunque, modificato il codice penale introducendo l'articolo 613-bis che prevede, appunto, la fattispecie della tortura. Il testo, che deve ancora avere il via libera definitivo del Senato, stabilisce che, per il delitto di tortura, sia punito con la pena della reclusione da 3 a 12 anni chiunque «con violenza o minacce gravi,
infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali» allo scopo di ottenere da essa, o da una terza persona, informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettato di aver compiuto. Ovvero allo scopo di punire una persona per l'atto dalla stessa o da una terza persona compiuto o è sospettato d'aver compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.La pena - prevede ancora il testo - è aumentata se il reato di tortura viene commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte. Inoltre (e questo è l'emendamento di Fi approvato oggi) non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In questi casi, lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia. Infine, sarà punito anche il cittadino italiano o straniero che commette il delitto di tortura all'estero.