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Decreto Bersani 2007 sulle liberalizzazioni (VI°parte)


ASSICURAZIONIAGENTI PLURIMANDATARI ANCHE PER IL RAMO DANNI(decreto legge)- Le compagnie assicurative non possono stipulare con i propri agenti contratti che prevedano clausole di distribuzione esclusiva di polizze relative al ramo danni. Si estende così a tutto il ramo danni (incendio, furto, infortuni ecc…) il divieto previsto dall’art.8 della legge 248/06 di quest’estate e che scatterà dal 2008 per le polizze Rc auto. L’obiettivo è quello di aumentare il livello di concorrenza e la possibilità di scelta da parte del consumatore.STOP AL VINCOLO DI DURATA DECENNALE PER POLIZZE RAMO DANNI(decreto legge)- Le compagnie di assicurazioni non potranno più offrire polizze pluriennali con il vincolo decennale di durata, come attualmente previsto dal Codice Civile. Il contraente avrà la possibilità di disdire il contratto, di anno in anno, senza costi.In sostanza il consumatore, di fronte ad eventuali condizioni più vantaggiose da parte di altre compagnie, sarà libero di chiudere il contratto prima della scadenza finale prevista originariamente e quindi scegliere liberamente. In questo modo il governo pone rimedio ad una anomalia tutta italiana che ha prodotto effetti negativi sulla concorrenza del settore.STOP A PEGGIORAMENTO IMMOTIVATO DELLA CLASSE BONUS-MALUS RC AUTO(decreto legge)(decreto legge) - il Ministero dello Sviluppo economico, utilizzando i dati che saranno messi a disposizione dall’Isvap, organizzerà un servizio on line per consentire la scelta della polizza Rc auto più conveniente, a seguito della comparazione tra i prezzi di mercato offerti per il singolo profilo individuale.A questo proposito l’indagine conoscitiva compiuta dall’Antitrust nel 2003 parla chiaro: “è necessario –scrive - che si sviluppino strumenti ad esempio operatori specializzati o intermediari in grado di agevolare il confronto tra le polizze offerte atti a ridurre il gap informativo del consumatore consentendo a quest’ultimo di scegliere l’offerta maggiormente corrispondente alle proprie preferenze”. La scarsa mobilità del consumatore, a dispetto della grande varietà di offerte e di relativi prezzi, mostra l’esistenza di difficoltà e costi nel trovare il preventivo migliore tali da risultare più elevati dei benefici attesi. Per colmare questa lacuna informativa il Ministero organizzerà, sulla base dei dati forniti dall’Isvap, un servizio informativo sul proprio sito internet, per consentire, ai singoli consumatori di ottenere direttamente una comparazione fra i prezzi finali delle diverse compagnie applicabili al proprio profilo individuale.- un consumatore che stipula un nuovo contratto Rc Auto (o in ragione dell’acquisto di una seconda automobile o in conseguenza di un periodo di interruzione della copertura assicurativa) mantiene la classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio, a prescindere dal tempo trascorso, nel caso di interruzione.- in caso di sinistro l’impresa di assicurazione non può variare in senso sfavorevole all’automobilista la classe di merito fino a quando non sarà accertata l’effettiva responsabilità. Nei casi in cui questo non sia possibile, si prevede il computo pro quota in relazione del numero dei conducenti coinvolti nel sinistro ai fini della eventuale variazione di classe.- le compagnie di assicurazione devono comunicare tempestivamente tutti i casi di variazione peggiorativa della classe di merito degli automobilisti, in ossequio ai principi di trasparenza e di pubblicità.CON UN CLICK METTI A CONFRONTO LE POLIZZE RC AUTO - I CONSUMATORI POTRANNO AVERE INFORMAZIONI TEMPESTIVE SULLE TARIFFE PRESENTI SUL MERCATO