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Decreto Bersani 2007 sulle liberalizzazioni (XVII°p.)


ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE D’AFFARI(disegno di legge) L’ACCESSO SARA’ PIU’ FACILE E PIU’ VELOCE:SPARISCE L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE A RUOLI O ELENCHI, BASTA FARE LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ E AVERE I REQUISITI PROFESSIONALI- Le attività di intermediazione commerciale (la presenta norma riunifica in questo settore le seguenti figure professionali: l’agente di affari in mediazione; l’agente immobiliare; l’agente d’affari; l’agente e rappresentante di commercio; il mediatore marittimo; lo spedizioniere; il raccomandatario marittimo) possono essere svolte semplicemente dopo aver presentato la dichiarazione di inizio attività alla Camera di Commercio competente per territorio e per conoscenza alla Questura, corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente.- Le Camere di Commercio, verificano il possesso dei requisiti di legge degli esercenti le attività ed iscrivono i relativi dati nel registro delle imprese se svolte in forma di impresa; e, in tutti gli altri casi, nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.), assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.- per un giovane che vuole iniziare a svolgere una di queste attività non saranno più necessarie due diverse iscrizioni: una al Ruolo professionale e una al Registro imprese delle camere di commercio.