Interpan Pam/Panoram

Somministrati e Somministrate (Interinali) che vuol dire?


Siamo somministrati o interinali?La cosiddetta “legge Biagi” fu chiara nell’eliminare la tipologia del lavoro (e del lavoratore) interinale. Tanto che si dovrebbe parlare esclusivamente di “lavoro in somministrazione” (mentre qualcuno dei burocrati parla di “somministrati” a proposito dei lavoratori). Ma nel mondo dei contratti di lavoro temporanei una certa confusione regna ancora tra le parole, mentre i fatti restano e sono sempre complessi e non di rado complicati... Oggi, forse, “interinale”, come aggettivo e come sostantivo, nei suoi significati settoriali (ma largamente noti ai parlanti, vista l’entità del problema occupazionale in Italia dagli anni Settanta del Novecento in poi), dispiace a molti, più che per una presunta progenitura gallica o latina, per un fatto para-semantico: perché, cioè, fissa una tipologia di lavoro non indeterminato e, spesso, non qualificato. Peraltro, la cosiddetta “Legge Biagi” (dal cognome dell’economista, giurista e consulente del lavoro Marco Biagi, assassinato a Bologna nel 2002, all’età di 52 anni, dalle Nuove Brigate Rosse), cioè la legge 14 febbraio 2003, n. 30, insieme con il Decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, recante l’“attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, legalizza il cosiddetto “lavoro flessibile”, ne individua diverse tipologie ma di fatto supera la tipologia del “lavoro interinale”, eliminandone anche la dicitura. All’articolo 2 del Dlgs, comma a, si definisce “somministrazione di lavoro” “la fornitura professionale di manodopera”, che, a differenza del “lavoro interinale”, può essere sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato. La “somministrazione di lavoro” (per cui si parla, di conseguenza, di “lavoro in somministrazione”) può avvenire sia attraverso gli ex uffici di collocamento pubblici, rinominati “centri per l’impiego”, sia attraverso le ex “agenzie di lavoro interinale”, chiamate ora “agenzie per il lavoro”. In caso di lavoro a tempo determinato, la “somministrazione” prevede diverse tipologie di contratti, tra i quali sono degni di menzione i “contratti a progetto”, nati per rimediare alle storture dell’applicazione dei “contratti di collaborazione coordinata e continuativa” (i cosiddetti co.co.co., acronimo che ha finito con l’indicare i medesimi titolari del contratto; così come, da qualche anno si parla di co.pro. a proposito dei titolari di “contratti a progetto”). In caso di lavoro a tempo indeterminato, la “somministrazione di lavoro” da parte dell’agenzia o impresa fornitrice viene denominata anche “staff leasing”, espressione inglese (anglo-americana) che in molti media poi è stata resa in modo più trasparente, con l’andare del tempo, con “lavoro in affitto” (e, visto dalla parte di chi lavora, con “lavoratore in affitto”). In sostanza, si prevede (come nel caso del lavoro interinale; ma qui per un tempo indeterminato) che le aziende possano “affittare” la manodopera occorrente dalle agenzie che si occupano di fornire tale servizio.