Sotto Rete

Letojanni-Pallavolo Messina si rigioca


 COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 27 del 13 marzo 2009Riunione del 12 marzo 2009Presidente: Avv. Antonio RicciulliVice Presidente: Avv. Massimo Rosi (Relatore)Componenti: Avv. Amato MontanariCAF/29/08/09 – Appello del sodalizio ASD Volley Letojanni avverso la decisionedel Giudice Unico Regionale Sicilia di cui al C.U n. 16 del 26 febbraio 2009.Il sodalizio A.S.D. Volley Letojanni proponeva appello al provvedimento del GiudiceRegionale Siciliano, che in seguito ai fatti di cui alla gara del 21 Febbraio 2009 adottava leseguenti sanzioni:a) Squalifica del campo di gara per 2 giornateb) Penalizzazione di tre punti in classifica alla società appellantec) Perdita della gara disputata contro il sodalizio A.S. Pallavolo Messinad) Obbligo disputa 2 gare interne a porte chiusee) Multa alla società di € 300,00Le sanzioni venivano irrogate per gravi intemperanze e gravi comportamenti tenuti dalpubblico locale nel corso dell’incontro.La CAFletti gli atti ufficiali, l’appello proposto e le memorie fatte pervenire dal sodalizio PallMessinaOSSERVADalla lettura del rapporto arbitrale emerge che il pubblico del sodalizio Volley Letojanni harivolto insulti ai direttori di gara per tutta la durata dell’incontro (in particolare duesostenitori locali) oltre che minacce, giungendo persino a toccare e “pizzicare” il fiancodell’arbitro in un momento di sospensione della gara.Il primo arbitro, inoltre, ha ricevuto ulteriori minacce dal segnapunti, poi allontanato.In seguito alla descritta situazione e alle ripetute intemperanze poste in essere anche daaltri tesserati del Letojanni, il direttore di gara formalizzava sul rapporto la decisione di farproseguire la gara “in modo pro forma” e ciò al 4° set.Così riassunti i fatti, come fedelmente trascritti nel rapporto di gara, pur nella gravità deicomportamenti dei tesserati (singolarmente sanzionati) e della condotta tenuta dalpubblico locale, non sembrano nella fattispecie sussistere elementi tali da giustificare ilproseguimento “pro forma” dell’incontro, in base a quanto previsto dall’art. 29 comma 4del Regolamento gare; nè l’arbitro ha ritenuto di attuare le procedure previste dalrichiamato articolo, stante la mancata annotazione del fatto sul referto e la omessaimmediata informativa al Giudice Unico. Per quanto riguarda le sanzioni irrogate per il comportamento minaccioso del pubblico (al quale andrebbe aggiunto anche il “contatto” qui sopra descritto) la doppia sanzione della squalifica del campo e della disputa a porte chiuse appare eccessiva, ritenendosi sufficiente l’obbligo di disputare due gare interne a porte chiuse. Equo appare invece l’altro provvedimento della multa. Non ravvisandosi gli elementi di cui all’art. 29 Rag. Gara, come sopra detto, anche lesanzioni della penalizzazione di tre punti in classifica e della perdita della gara appaionoeccessive.P.Q.M.sussistono quegli elementi tali da giustificare la decisione dell’arbitro di farproseguire la gara “pro forma”ed invia pertanto gli atti al Giudice Unico Regionaleaffinché, revocata l’omologa dello stesso con perdita della gara come disposta conil provvedimento impugnato, disponga la ripetizione dell’incontro; revoca lasanzione della squalifica del campo; revoca la penalizzazione di tre punti inclassifica. Delibera di accogliere parzialmente il ricorso dichiarando che nella fattispecie non Conferma l’obbligo di disputa di 2 gare interne a porte chiuse e la multa di €300,00.Manda al GUR di adottare tutti i provvedimenti connessi e conseguenti,apportando le necessarie rettifiche alla classifica.Dispone la restituzione della tassa di appello.A voi le riflessioni