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PROBLEMI DI FAMIGLIA

Post n°30 pubblicato il 23 Settembre 2006 da gasfra
 

Messaggio N°143 29-05-2006 - 14:36Tags: FAMIGLIA CASA PROBLEMI

 


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Scorciatorie e possibilità

Ci sono anche altre scorciatoie per evitare di fare code e richiedere certificati.

- Esibire documenti che contengono le dichiarazioni richieste. La presentazione del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità, contenente i dati personali (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza) sostituisce la presentazione dei corrispondenti certificati. È possibile presentare anche un documento scaduto dichiarando, sulla fotocopia, che i dati non sono variati.

- Se chi deve presentare una dichiarazione o sottoscrivere un documento non può farlo per motivi di salute, la dichiarazione può essere resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. In tal caso il pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione dovrà accertare l’identità del dichiarante.

- Domande e dichiarazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni o agli esercenti di pubblici servizi possono essere inviati via fax o per email. In quest’ultimo caso, le domande si considerano validamente firmate quando il sottoscrittore potrà essere identificato, dal sistema informatico, con la carta d’identità elettronica (in corso di introduzione in alcuni Comuni).

- L’autentica di foto, se richiesta espressamente dalla legge (per esempio per il passaporto), può essere fatta dall’ufficio che rilascia il certificato (senza passare all’anagrafe), purché sia presentata personalmente dall’interessato.

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Molti passi avanti

La legge sull’autocertificazione, che risale al 1968, ha enormemente faticato ad affermarsi.

Finalmente oggi, dopo che molte nostre inchieste negli anni scorsi avevano dato risultati decisamente deludenti; dopo le nostre denunce all’opinione pubblica e le segnalazioni da noi presentate al ministero della Funzione pubblica; dopo che vi abbiamo più volte esortato sulle nostre pagine a esigere, agli sportelli, che i vostri diritti fossero rispettati, la situazione sembra decisamente migliorata. Manteniamo alta la guardia: da parte nostra continueremo a tenere sotto controllo gli uffici pubblici, perché non ricomincino con la carta inutile.

 
Autocertificazione

   Basta cartaccia, finalmente

Articolo pubblicato su Soldi&Diritti 87, marzo 2006

Negli uffici pubblici il diritto dei cittadini all'autocertificazione si e' ormai affermato pienamente. Lo ha dimostrato la nostra inchiesta: ai cittadini non vengono più richiesti certificati inutili. Merito anche di tutti coloro che in questi anni hanno insistito agli sportelli, per ottenere che la legge fosse rispettata.

Risultati positivi per la nostra ultima inchiesta sull’autocertificazione. In tutti gli uffici pubblici che abbiamo visitato, presentando autocertificazioni invece di certificati, non ci sono state poste obiezioni. A Roma, Milano, Bari, Torino, Napoli, Bologna, le sei città scelte per questa inchiesta, tutti gli impiegati hanno applicato correttamente la legge. La sostituzione di un certificato con una dichiarazione scritta dal cittadino, prevista dalla legge (n.15 del 4/1/68, n.241 del 7/9/90 e n.127 del 13/5/97), è finalmente un diritto accettato negli uffici pubblici italiani. Ripassiamone dunque le regole fondamentali.

- Le amministrazioni e gli enti pubblici (Ministeri, Comuni, Province, ordini professionali, Inps...), i gestori di servizi pubblici (es. acqua, luce, gas, aziende di trasporto, F.S., Poste con l’esclusione dei servizi di bancoposta, ACI) non possono, per legge, richiedere ai cittadini di presentare certificati per attestare i dati anagrafici, la situazione dei redditi, il titolo di studio: basta presentare un' autocertificazione.

- La legge sollecita anche gli enti privati (es. banche, assicurazioni, e aziende private) ad accettare l’autocertificazione nei casi in cui è necessario verificare fatti o qualità personali dei cittadini che richiedono il servizio. In questo caso però non vi è un vero obbligo, ma solo una possibilità.

- Fanno eccezione le autorità giudiziarie, che non sono tenute ad accettare le dichiarazioni sostitutive: il testo unico prevede, però, un’eccezione per lo svolgimento di attività di volontaria giurisdizione (per esempio nei procedimenti di riconoscimento di stato delle persone si possono autocertificare residenza e nascita). Anche i notai non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione.

- Accettare autocertificazioni è un dovere: il dipendente pubblico che rifiuta l’autocertificazione o di acquisire d’ufficio la documentazione già in possesso di altre amministrazioni (per esempio l’Ufficio d’Igiene del Comune che chiede al cittadino l’atto di nascita, già in possesso dell’Anagrafe) incorre nel reato di violazione dei doveri d’ufficio.

- Possono presentare autocertificazioni cittadini italiani e residenti nell’Ue. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani (per esempio esistenza in vita).

- L'autocertificazione può essere presentata da un’altra persona o essere inviata per posta o via fax, allegando la fotocopia di un documento d’identità.

- Le amministrazioni, per agevolare i cittadini, devono mettere a disposizione dei moduli per le dichiarazioni.

- Attenzione a non effettuare dichiarazioni false. Gli uffici che ricevono l’autocertificazione sono tenuti a controllarne la veridicità. In caso di presentazione di false dichiarazioni, il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti.

- E se l’impiegato non accetta l’autocertificazione? Il cittadino dovrà accertare chi è il responsabile della pratica, chiedendogli nome, cognome, qualifica e numero di protocollo della pratica. Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento, segnalando il fatto, per conoscenza, al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l’autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica (Roma).

-  Se entro trenta giorni dalla data della richiesta il pubblico ufficiale o l’incaricato non compie l’atto e non risponde, scattano i presupposti di legge per erogare le sanzioni.

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Messaggio N°142 29-05-2006 - 14:28Tags: FAMIGLIA CASA PROBLEMI
 ACQUA BUONA

    L'acqua delle nostre citta' e' buona e sicura. In 35 citta' del nostro paese la nuova legge che impone limiti piu' severi e' rispettata e l'acqua del rubinetto non ha niente da invidiare a quella in bottiglia.

 

 
Altroconsumo, inchiesta su acqua pulita: quella del rubinetto in 35 citta' e' buona e sicura

L’acqua delle nostre città è buona e sicura: quella più cristallina è negli acquedotti de L’Aquila, Cagliari, Pavia, Aosta e Bergamo.
A Genova, Catanzaro, Milano e Napoli vi sono margini di miglioramento, ma, in sintesi, in 35 città del nostro paese la nuova legge che impone limiti più severi è rispettata e l’acqua del rubinetto non ha niente da invidiare a quella in bottiglia.

Questi i risultati dell’inchiesta che Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, ha condotto tra gli acquedotti di 35 città italiane, da Ancona ad Avellino, da Bolzano a Benevento, da Lecco a Palermo, da Firenze a Potenza.

L’inchiesta ha fotografato la qualità dell’acqua potabile distribuita nelle città. L’analisi dei campioni era volta a individuare l’eventuale presenza di sostanze indesiderate come nitrati, metalli, inquinanti.
Tutti gli acquedotti rispettano i limiti su tali sostanze imposti dal decreto legislativo 31/2001 di attuazione della direttiva europea sulle acque per il consumo umano, in vigore dal dicembre 2003. La situazione è dunque migliorata rispetto la precedente inchiesta di Altroconsumo del maggio 2003, quando le analisi dell’acqua di Palermo, Milano e Torino avevano rivelato la presenza rispettivamente di nitrati, trielina, e percloretilene oltre i limiti della direttiva UE.

Solo due campioni, a Genova e Catanzaro, secondo il giudizio severo di Altroconsumo, non raggiungono la sufficienza, pur nel rispetto della legge: nel capoluogo ligure sono stati riscontrati due metalli pesanti, nichel e alluminio, oltre che tracce di inquinanti trialometani; gli stessi inquinanti riscontrati nella città calabrese. L’acqua delle due città è comunque potabile e rispetta le norme.

Nel complesso l’acqua di città è salubre, i consumatori possono con sicurezza adoperarla per il consumo alimentare e non solo per tutti gli altri usi domestici. Il massiccio ricorso all’acqua in bottiglia, tipico del nostro Paese, è immotivato.
Altroconsumo si impegna a vigilare sulla qualità del servizio che sarà fornito anche quando, e il panorama sta evolvendo in questa direzione, sarà compiuto l’ingresso di aziende private a fianco delle municipalizzate. Oltre a continuare a fare informazione contro paure immotivate e in favore scelte oculate di consumo, l’associazione invita i gestori sul territorio a mantenere costantemente alto il livello di qualità dell’acqua che entra nelle case, garantendo sia l’assenza di sostanze indesiderate, sia un accettabile livello di qualità riguardo sapore e odore.

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  Che cosa si può autocertificare (e che cosa no)Invece dell’atto notorioScorciatorie e possibilitàMolti passi avanti 

Che cosa si può autocertificare (e che cosa no)

- Dati anagrafici e di stato civile. Nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti politici; stato civile; esistenza in vita; nascita dei figli; morte del coniuge, del genitore, del nonno, del figlio, del nipote; maternità; paternità; separazione o comunione dei beni; stato di famiglia; tutte le annotazioni contenute nei registri di stato civile.

-Titoli di studio e qualifiche professionali. Titolo di studio; qualifica professionale; esami sostenuti; titolo di specializzazione; titolo di abilitazione; titolo di aggiornamento; titolo di qualificazione tecnica; titolo di formazione.

- Situazione economica, fiscale e reddituale. Reddito; situazione economica; assolvimento obblighi contributivi; possesso e numero di codice fiscale; possesso e numero di partita IVA; tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria; vivere a carico.

- Posizione giuridica. Legale rappresentante; tutore; curatore; non aver riportato condanne penali.

- Altri dati. Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni; posizione agli effetti degli obblighi militari; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di casalinga; qualità di studente; iscrizione ad associazioni o formazioni sociali.

- Che cosa non si puo’ autocertificare. Sono ancora necessari i certificati di conformità CE; i certificati sanitari e veterinari; i certificati di marchi e brevetti.

http://www.altroconsumo.it/

Invece dell’atto notorio

Per l’accoglimento di alcune domande (per esempio la richiesta di una borsa di studio, del prestito d’onore e altro) le pubbliche amministrazioni vogliono la prova che il cittadino possieda i requisiti che la legge pretende per erogare il beneficio (per esempio non aver percepito assegni di studio per l’anno in corso, non avere subìto protesti cambiari e via dicendo). A questo fine le pubbliche amministrazioni potevano richiedere al cittadino di dichiarare tali qualità in un documento chiamato “atto notorio”, che doveva essere sottoscritto dal notaio o da un altro pubblico ufficiale. Attualmente l’atto notorio può essere sostituito da una semplice dichiarazione dell’interessato. Tutte le qualità personali, le situazioni e i fatti a conoscenza dell’interessato possono essere attestate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Per farlo, dopo aver riportato i dati anagrafici seguiti dalla dichiarazione dei fatti che vengono richiesti su di un foglio (per esempio: “Il sottoscritto... nato a... il... residente... dichiara di non percepire assegni familiari”), bisogna firmare davanti all’impiegato che deve ricevere la pratica. Se invece la dichiarazione viene inviata per posta o fax, si appone la firma e si allega la fotocopia di un documento di identità.

Dovranno essere autenticate da un pubblico ufficiale le dichiarazioni rivolte a privati e le domande di riscossione di benefìci economici da parte di terze persone (come contributi, pensioni).

Autocertificazione

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