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DISUNIFORMITA' DEL DIRITTO

Post n°21 pubblicato il 02 Agosto 2016 da vgiuliani1949

RINUNCIA INCARICO DI "ESECUTORE TESTAMENTARIO".

Il tribunale di Bari,  per "rinunciare" a tale incarico dal nominato  chiede il pagamento dell'imposta di registro di € 200,00 (codice tributo 109/T).

Facendo una ricerca su internet  sul "COME" e sui "COSTI" per tale  PRATICA   si è scoperto che diversi tribunali (tra cui Milano, Monza, Padova ) NON fanno pagare al nominato rinunciante la tassa di € 200,00.

Da questi ultimi tribunali la "RINUNCIA" viene considerata esente dalla registrazione. L'esenzione NON può essere a zona, ed è condivisibile.

L'imposta di registro (codice tributo 109T)  che viene fatta pagare anche al RINUNCIANTE  presuppone un contratto (di locazione ad es.) perfezionato e da eseguirsi.  

Con la "RINUNCIA" non viene ad esistenza alcun rapporto.



 

 
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