TARTARUGHE

Post N° 89


CE Regolamento n. 1332/2005 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio Regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione del 9 agosto 2005 (G.U.C.E. 19 agosto 2005, n. L 215) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (¹), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Nella 13a sessione della conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito "Convenzione"), svoltasi a Bangkok (Thailandia) nell'ottobre 2004, sono state apportate alcune modifiche alle appendici della Convenzione. (2) Le specie Orcaella brevirostris, Cacatua sulphurea, Amazona finschi, Pyxis arachnoides e Chrysalidocarpus decipiens sono state trasferite dall'appendice II all'appendice I della Convenzione. (3) Le specie Haliaeetus leucocephalus, Cattleya trianaei e Vanda coerulea, la popolazione dello Swaziland di Ceratotherium simum simum (al fine esclusivo di permettere l'esportazione di trofei di caccia e di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili), la popolazione di Cuba di Crocodylus acutus e la popolazione della Namibia di Crocodylus niloticus sono state trasferite dall'appendice I all'appendice II della Convenzione. (4) Le annotazioni relative agli elenchi nell'appendice II della Convenzione, delle specie Loxodonta africana (popolazioni della Namibia e del Sudafrica), Euphorbia spp., Orchidaceae, Cistanche deserticola e Taxus wallichiana sono state modificate. (5) Le specie Malayemis subtrijuga, Notochelys platynota, Amyda cartilaginea, Carettochelys insculpta, Chelodina mccordi, Uroplatus spp., Carcharodon carcharias (attualmente nell'appendice III), Cheilinus undulatus, Lithophaga lithophaga, Hoodia spp., Taxus chinensis, T. cuspidata, T. fuana, T. sumatrana, Aquilaria spp. (ad eccezione di A. malaccensis, già contenuta nell'appendice II), Gyrinops spp. e Gonystylus spp. (precedentemente contenuta nell'appendice III) sono state incluse nell'appendice II della Convenzione. (6) La specie Agapornis roseicollis è stata eliminata dall'appendice II della Convenzione. (7) A seguito della 13a sessione della conferenza delle parti della Convenzione, le popolazioni della Cina delle specie Chinemys megalocephala, C. nigricans, C. reevesii, Geoemyda spengleri, Mauremys iversoni, M. pritchardi, Ocadia glyhpistoma, O. philippeni, O. sinensis, Sacalia bealei, S. pseudocellata, S. quadriocellata, Palea steindachneri, Pelodiscus axenaria, P. maackii, P. parviformis, P. sinensis e Rafetus swinhoei sono state aggiunte all'appendice III della Convenzione su richiesta della Cina. (8) Nessuno degli Stati membri ha formulato riserve in merito a tali modifiche. (9) In occasione della 13a sessione della conferenza delle parti della Convenzione sono stati inoltre adottati nuovi riferimenti tassonomici; è quindi necessario rinominare e riclassificare alcune delle specie elencate nelle appendici della Convenzione. (10) A seguito delle modifiche apportate alle appendici I, II e III della Convenzione, è necessario modificare gli allegati A, B e C dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97. (11) Nonostante la specie Haliaeetus leucocephalus sia stata trasferita all'appendice II della Convenzione, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (²), ne giustifica la permanenza nell'allegato A dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97. (12) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (³), Orcaella brevirostris/ figura già nell'allegato A dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97. (13) Le specie Arisaema jacquemontii, A. speciosum, A. triphyllum, Biaris davisii ssp. davisii, Othonna armiana, O. euphorbioides, O. lobata, Adenia fruticosa, A. spinosa, Ceraria gariepina, C. longipedunculata, C. namaquensis, C. pygmaea, C. schaeferi, Trillium catesbaei, T. cernuum, T. flexipes, T. grandiflorum, T. luteum, T. recurvatum e T. undulatum, attualmente nell'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, non sono importate nella Comunità in quantità tali da esigere un monitoraggio. È quindi opportuno eliminare tali specie dall'allegato D. (14) D'altro canto, il volume di importazione nella Comunità di Selaginella lepidophylla, attualmente non compresa negli allegati A, B, C o D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, è tale da esigere un monitoraggio. È quindi opportuno includere tale specie nell'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97. (15) La natura degli scambi commerciali di Harpagophytum spp., attualmente compresa nell'allegato D dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97, è tale da esigere un monitoraggio per quanto riguarda il commercio sia di materiale vegetale morto sia di piante vive. È quindi opportuno modificare l'elenco di tale genere inserendo un'annotazione in tal senso. (16) Considerata l'entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 nella sua totalità. (17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:Articolo 1  L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento. Articolo 2  Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2005.